COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 16/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società A.S.D. ROMANESE Camp. Juniores Reg. Gir. C Gara del 20.04.2013 tra Romanese / Vallecamonica CU del C.R.L. n. 61 del 24.04.2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 16/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società A.S.D. ROMANESE Camp. Juniores Reg. Gir. C Gara del 20.04.2013 tra Romanese / Vallecamonica CU del C.R.L. n. 61 del 24.04.2013 La società A.S.D. ROMANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha inibito il Presidente FORLANI Ferdinando, sino al 24.12.2013, affermando che la decisione del GS sarebbe eccessiva per i fatti così come accaduti, non avendo assolutamente lo stesso tenuto un comportamento minaccioso ed offensivo nei confronti dell’arbitro. Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, esaminato attentamente il referto arbitrale ed ascoltato il dirigente delegato della A.S.D. ROMANESE osserva che il FORLANI Ferdinando, ha effettivamente tenuto un comportamento poco collaborativo ed ostruzionistico nei confronti dell’arbitro insultandolo anche con delle frasi offensive prima e dopo la gara. Pertanto, quanto dedotto dalla A.S.D. ROMANESE non trova conferma nel referto dell’arbitro ed appare pacifica la gravità del comportamento tenuto dal FORLANI Ferdinando, comportamento che comunque non può essere valutato come minaccioso. Quindi, anche alla luce dei criteri abitualmente adottati da questa Commissione la sanzione comminata deve essere mitigata. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica comminata al FORLANI Ferdinando fino al 24.09.2013. Dispone l’accredito della tassa se versata.
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