COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 16/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società ASD GORLA MAGGIORE Camp. Allievi Prov. Gir. B Gara del 27.04.2013 tra ASD Gorla Maggiore / Nuova Abbiate C.U. n. 36 della delegazione di Varese datato 03.05.2013.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 16/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società ASD GORLA MAGGIORE Camp. Allievi Prov. Gir. B Gara del 27.04.2013 tra ASD Gorla Maggiore / Nuova Abbiate C.U. n. 36 della delegazione di Varese datato 03.05.2013. La società ASD GORLA MAGGIORE ha proposto reclamo avverso le inibizioni comminate dal GS ai dirigenti CAIMI Dario e PEDON Filippo sino al 30.06.2013 lamentando che l’arbitro ha travisato i fatti realmente accaduti e le persone coinvolte. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, osserva : dal rapporto arbitrale emerge chiaramente che al termine della gara il CAIMI ha tenuto un contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro e che il PEDON ha pronunciato nei confronti dell’arbitro una frase offensiva e minacciosa. La gravità del comportamento giustifica le sanzioni comminate agli stessi alla luce degli abituali criteri di giudizio adottati da questa Commissione. Pertanto, le predette sanzioni merito di essere confermate. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa se non ancora versata.
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