COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 190 del 15/05/2013 Delibere del Giudice Sportivo GARE DEL 12/05/2013 GARA DEL 12/05/2013 CALCIO CORRIDONIA – CAGLIESE CALCIO
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 190 del 15/05/2013
Delibere del Giudice Sportivo
GARE DEL 12/05/2013
GARA DEL 12/05/2013 CALCIO CORRIDONIA - CAGLIESE CALCIO
Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla Soc.Cagliese Calcio
con la quale la stessa viene a richiedere la non omologazione del risultato
della gara e la vittoria a tavolino.
Sostiene la reclamante che nel momento in cui i calciatori della pro-
pria Società, arrivati nell'Impianto Sportivo, si stavano dirigendo
verso gli spogliatoi venivano improvvisamente aggrediti fisicamente da
alcune persone che si trovavano in prossimità dello spogliatoio.
A seguito di tale aggressione il calciatore della Società Cagliese Calcio
Painelli Francesco veniva colpito con una bomboletta spray al braccio
destro che procurava forte dolore ed escoriazione e contemporaneamente
colpito con un pugno al volto e con schiaffi da due tesserati della
Società Calcio Corridonia identificati dalla reclamante nei sigg.
Lapiccirella Antonio e Pistelli Diego.
Il calciatore colpito veniva trasportato dal 118 al pronto Soccorso
dell'Ospedale di Area Vasta 3 Macerata, dove veniva visitato come da
certificato allegato, accompagnato da un dirigente e da altro calciatore
Sostiene la reclamante che il clima intimidatorio creatosi portava ad
una situazione psicologica e mentale tale che i calciatori non avreb-
bero voluto più scendere in campo.
Sostiene sempre la reclamante che la gara veniva disputata solo grazie
al senso di responsabilità dei propri dirigenti.
Letto il referto arbitrale si evince che l'arbitro ed i suoi assistenti
giungevano presso l'Impianto Sportivo solo successivamente ai fatti
così come narrati dalla reclamante.
Rilevato che questo Organo di Giustizia Sportiva adotta le sue deci-
sioni, senza contraddittorio, sulle risultanze dei documenti ufficiali,
così come previsto dall'art. 44 CGS, non essendo, né l'arbitro né i suoi
assistenti, stati testimoni dei fatti descritti nel reclamo e pertanto
non riportati nel referto, si decide:
1) di respingere il reclamo introitato dalla Soc. Cagliese Calcio incamerando
la relativa tassa;
2) di omologare il risultato conseguito sul campo di Calcio Corridonia
1 - Cagliese Calcio 0.