COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 190 del 15/05/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. SANTA MARIA NUOVA A.S.D. AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CERRETO D’ESI C5/POL. SANTA MARIA NUOVA DEL 30.4.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 93 del 3.5.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 190 del 15/05/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. SANTA MARIA NUOVA A.S.D. AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CERRETO D’ESI C5/POL. SANTA MARIA NUOVA DEL 30.4.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona - Com. Uff. n. 93 del 3.5.2013) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore SANTONI Alessandro, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive perché “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento indirizzava all’arbitro espressioni offensive”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Pol. Santa Maria Nuova A.S.D., chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi avrebbe avuto uno scatto d’ira alla vista della seconda ammonizione, ritenuta ingiusta, scusandosi poi con l’arbitro per l’accaduto. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il calciatore Santoni Alessandro responsabile delle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara; • considerato che la sanzione inflitta è stata dal Giudice Sportivo unitariamente applicata, ma con riferimento complessivo a due distinti comportamenti del calciatore Santoni: 1) espulsione per doppia ammonizione, entrambe per fallo di gioco; 2) insulti urlati all’arbitro al momento di lasciare il campo; • ritenuto, pertanto, che la gravità della complessiva condotta ascritta al calciatore Santoni, contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione di tre giornate di squalifica applicata dal Giudice Sportivo. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Santa Maria Nuova A.S.D ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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