COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 190 del 15/05/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. CASTELFRETTESE A.S.D. AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CASTELFRETTESE/MAROTTA DEL 1.5.20123 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 186 del 3.5.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 190 del 15/05/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. CASTELFRETTESE A.S.D. AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CASTELFRETTESE/MAROTTA DEL 1.5.20123 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 186 del 3.5.2013) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al tecnico GIANCAMILLI Gianfranco, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 ottobre 2013 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro e di un calciatore della squadra avversaria. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Castelfrettese A.S.D. chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi, al momento di lasciare il terreno di gioco, si sarebbe rivolto ai propri calciatori e non agli ufficiali di gara; durante l’intervallo, nel fare ingresso negli spogliatoi, ebbe uno scambio di opinioni con un calciatore della squadra avversaria che, gesticolando e in maniera del tutto involontaria, urtò leggermente con una mano al volto, ma senza null’altro, tanto che i due poi, a fine gara, si salutarono cordialmente. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il Giancamilli, dopo essere stato allontanato, nel corso del primo tempo, per reiterate proteste nei suoi confronti, calciando anche la bandierina del calcio d’angolo facendola così finire a terra, nell’intervallo, dalla tribuna, rientrò abusivamente negli spogliatoi, offendendo e venendo altresì a contatto con un calciatore della squadra avversaria, al quale appoggiò anche una mano al volto spingendolo indietro con forza. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che a fronte della ridimensionata gravità della condotta ascritta al Giancamilli, la sanzione applicatagli deve essere confermata alla luce dell’ulteriore comportamento da questi tenuto tra il primo ed il secondo tempo della gara in esame, avendo il ridetto tecnico fatto ingresso negli spogliatoi, in spregio al provvedimento disciplinare che gli era stato appena applicato dal direttore di gara. P.Q.M. respinge il reclamo come innanzi proposto dall’U.S. Castelfrettese A.S.D. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it