COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 190 del 15/05/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO C.S.R. TIRASSEGNO 95 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA NUOVA SANGIORGESE/TIRASSEGNO 95 DEL 28.4.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GIRONE “I” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo – Com. Uff. n. 79 del 30.4.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 190 del 15/05/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO C.S.R. TIRASSEGNO 95 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA NUOVA SANGIORGESE/TIRASSEGNO 95 DEL 28.4.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GIRONE “I” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo - Com. Uff. n. 79 del 30.4.2013) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava, tra le altre, le seguenti sanzioni: - squalifica fino al 30 ottobre 2014 al calciatore TRADITO Luca, asseritamente tesserato per la reclamante, per il comportamento da questi osservato, durante ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro; - squalifica (rectius: inibizione) fino al 15 giugno 2013 al dirigente TUFONI Alessandro, nell’occasione assistente arbitrale di parte, per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tali decisioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo la C.S.R. Tirassegno 95 chiedendo la riduzione della sanzione inflitta al proprio calciatore e la revoca ovvero la riduzione di quella applicata al proprio dirigente. A dire della reclamante: - il dirigente Tufoni Alessandro fu allontanato dall’arbitro per avergli semplicemente chiesto spiegazioni su una sua decisione tecnica non condivisa; sarebbe poi intervenuto al solo fine di placare gli animi che si erano accesi tra l’arbitro ed un calciatore della propria squadra: il tutto senza mai nulla di maleducato, offensivo o aggressivo; - il calciatore Tradito Luca, colpevole con il proprio comportamento di avere gravemente “macchiato la maglia” della propria squadra, deve essere sanzionato, ma non in maniera così afflittiva, tenuto conto della concreta offensività dei gesti e della sua giovane età. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai tesserati sanzionati, precisando che: - il dirigente Tufoni Alessandro, alla fine del primo tempo, entrò nello spogliatoio riservato all’ufficiale di gara, chiedendogli spiegazioni; al momento dell’espulsione di un calciatore della sua squadra, entrò in campo per chiedergli, di nuovo, spiegazioni, insultandolo poi allorché fu invitato ad uscire; - il calciatore Tradito Luca, espulso per fallo di gioco, alla notifica del provvedimento gli diede una manata facendogli cadere il cartellino; allontanato da alcuni suoi compagni di squadra, gli si riavvicinò dandogli uno schiaffetto al volto con due dita ed insultandolo reiteratamente; a fine gara, fuori dagli spogliatoi, lo stesso calciatore lo minacciò e lo colpì ancora con due schiaffetti al volto. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di due distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti ed accaduti nei diversi contesti della gara, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di un’ulteriore tassa reclamo; • ritenuta provata la responsabilità del dirigente Tufoni Alessandro in ordine alle violazioni ascrittegli, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione della sanzione applicatagli, della quale pertanto deve essere data conferma; • ritenuto che la gravità della complessiva condotta posta in essere dal calciatore Tradito Luca nei confronti dell’arbitro giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice, il quale, all’evidenza, ha già tenuto conto delle invocate attenuanti e la cui decisione, pertanto, non può essere riformata; • ritenute infondate le censure della reclamante relative alla pretesa violazione del principio di congruità, risultando la correttezza dell’interpretazione regolamentare offerta dalla delibera impugnata. P.Q.M. la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dalla C.S.R. Tirassegno 95 in due distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - respinge il reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore TRADITO Luca, disponendo incamerarsi la relativa tassa; - respinge il reclamo avverso l’inibizione inflitta al dirigente TUFONI Alessandro, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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