COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 190 del 15/05/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CORINALDO CALCIO F.C. A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEMARCIANO/CORINALDO DEL 16.2.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 146 del 27.2.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 190 del 15/05/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CORINALDO CALCIO F.C. A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEMARCIANO/CORINALDO DEL 16.2.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 146 del 27.2.2013) Il 16 febbraio 2013 veniva disputato l’incontro valevole per il Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “C”, Montemarciano/Corinaldo, gara che si concludeva con il risultato di 3 a 1. La società Corinaldo Calcio F.C. A.S.D. inoltrava reclamo al competente Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche e, sull’assunto che il proprio calciatore Cacciani Massimo fosse stato espulso ancorché ammonito una sola volta, chiedeva che la gara, previa declaratoria della sua invalidazione per errore tecnico, fosse ripetuta. L’adito Giudice Sportivo, ritenuto insussistente l’errore tecnico denunciato, respingeva il reclamo disponendo l’omologazione dell’incontro con il risultato conseguito in campo. Avverso la predetta delibera il Corinaldo Calcio F.C. A.S.D. ha inoltrato rituale reclamo deducendone l’erroneità e chiedendone l’annullamento. Ribadendo le argomentazioni espresse in primo grado, la reclamante ha insistito nelle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo la ripetizione dell’incontro de quo. All’esito dell’esame degli atti di gara, a conferma della confusa refertazione, la reclamante deduceva altresì: - la possibile inversione da parte dell’arbitro delle squadre nel suo taccuino, con conseguente scambio di persona del Cacciani Massimo con un calciatore della squadra avversaria con lo stesso numero di maglia; - lo scambio tra i portieri delle due squadre nell’annotazione dell’ammonizione applicata in un primo momento al portiere del Corinaldo, in realtà mai sanzionato; - la mancata annotazione dell’ammonizione applicata ad un calciatore del Corinaldo; - il possibile errore di persona in cui sarebbe incorso l’arbitro, poiché nel medesimo minuto di gara (tredicesimo del primo tempo) e per lo stesso motivo (fallo) sarebbero stati ammoniti due calciatori del Corinaldo (Cacciani Massimo e Ciarloni Dario). Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate, Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito che il primo ammonito della gara fu al 13° minuti del primo tempo il numero sette del Corinaldo, Cacciani Massimo, precisando che “in quel momento ho ammonito un solo calciatore, cioè il predetto Cacciani Massimo“. Invitato a consultare il proprio referto, lo stesso ha riferito di aver ammonito per primo al 10° minuto del primo tempo il numero dieci del Corinaldo ed al 13° minuto, sempre del primo tempo, anche un altro calciatore del Corinaldo, precisando, a questo punto, di aver ammonito nello stesso minuto, il 13°, due giocatori del Corinaldo, entrambi per fallo di gioco. Aggiungeva di aver ammonito, sempre nel primo tempo ma senza ricordare il minuto, il calciatore numero sette del Montemarciano, Cenci Giovanni. Riconosceva poi di aver ammonito il portiere del Montemarciano, ma di aver segnato l’ammonizione al portiere del Corinaldo e di aver corretto tale errore a fine gara su segnalazione del Corinaldo. Aggiungeva di non ricordare di avere ammonito il calciatore Regni, numero diciotto del Corinaldo. La Commissione, alla luce di quanto emerso nell’espletata istruttoria, ritenutane l’assoluta necessità, ha chiesto alla Procura Federale di svolgere le opportune indagini onde chiarire gli accadimenti. In data 14 maggio 2013 è pervenuta la Relazione dell’Organo federale, con i relativi allegati, per cui è stata fissata l’odierna riunione per la prosecuzione del procedimento. La reclamante, anche in questa sede, ha ribadito le proprie argomentazioni e richieste. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • letta la Relazione della Procura federale; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • considerato che la Relazione della Procura federale conclude rinviando a quanto refertato dall’arbitro, stante l’inconsistenza delle risultanze probatorie all’esito delle pur ampie ed approfondite indagini effettuate; • ritenuto che quanto riferito dall’ufficiale di gara nel proprio rapporto e nelle successive dichiarazioni dallo stesso rese avanti a questa Commissione ed all’Organo federale inquirente, risulta inattendibile, stante le evidenti, plurime e rilevanti lacune e contraddizioni emerse; • ritenuto, pertanto, sussistente l’errore tecnico invocato dalla reclamante e che lo stesso abbia influito in modo decisamente ostativo sulla regolarità di svolgimento della gara, della quale pertanto deve essere disposta la ripetizione; P.Q.M. la Commissione accoglie il gravame come sopra proposto dal Corinaldo Calcio F.C. A.S.D., annulla l’impugnata delibera e dispone la ripetizione della gara suindicata, dandone mandato al competente Comitato Regionale. Ordina restituirsi la tassa reclamo. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per la comunicazione della presente delibera alla Procura Federale della FIGC.
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