COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 16.05.2013 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo proposto dalla F.C.D. ATHLETIC B. avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. N° 43 del 18/04/13 della Delegazione Provinciale di Alessandria in ordine alla gara ATHLETIC B. – CASTELLARESE disputata il 14/04/13 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 16.05.2013 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo proposto dalla F.C.D. ATHLETIC B. avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. N° 43 del 18/04/13 della Delegazione Provinciale di Alessandria in ordine alla gara ATHLETIC B. – CASTELLARESE disputata il 14/04/13 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone A Con tempestivo reclamo inviato a mezzo raccomandata in data 23/04/13, la F.C.D. ATHLETIC B. contesta tutte le squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo ai propri giocatori con provvedimento pubblicato sul C.U. N° 43 del 18/04/13 della Delegazione Provinciale di Alessandria per i fatti riportati dal direttore della gara ATHLETIC B. – CASTELLARESE disputata il 14/04/13 nell’ambito del Girone A del Campionato di Terza Categoria. La società reclamante, ritenendo eccessivi i provvedimenti sanzionatori, chiede, in maniera molto generica, una riduzione di tutte le squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo ai propri giocatori, attribuendo al direttore di gara un continuato ed immotivato accanimento vessatorio nei confronti della propria squadra durante lo svolgimento dell’incontro. A fronte delle proteste e richieste di spiegazioni, a parere della reclamante, l’arbitro avrebbe tenuto un atteggiamento evasivo e spesso maleducato, contribuendo ad alzare notevolmente i toni delle proteste. La Commissione Disciplinare Territoriale, •premesso che il ricorso avrebbe potuto essere respinto per la indeterminatezza a causa della mancata indicazione dei soggetti colpiti dai provvedimenti impugnati e per la oggettiva genericità delle motivazioni addotte a difesa; •dichiarato inammissibile il ricorso limitatamente alla parte che riguarda le squalifiche per due gare previste per i calciatori CORRAO Giovanni e CROPANO Matteo, per la previsione normativa di cui all’art. 45, c. 3, lettera a) del C.G.S.; •considerato che devono essere disattese le contestazioni genericamente avanzate nei confronti del rapporto di gara, che, si rammenta, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; •ritenuta, quindi, incensurabile la decisione impugnata sia in ordine al merito, sia alle motivazioni ed alla congruità delle sanzioni adottate; RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo che deve essere addebitata alla F.C.D. ATHLETIC B. perché non versata e, conseguentemente, CONFERMA la squalifica per DUE gare inflitta dal Giudice Sportivo ai giocatori CORRAO Giovanni e CROPANO Matteo, quella per QUATTRO gare inflitta al calciatore MAGGI Francesco, nonché la squalifica fino al 30/09/2013 prevista per il giocatore CADAU Alessandro.
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