CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 29 aprile 2013 promosso da: A.C. Perugia Calcio Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 29 aprile 2013 promosso da: A.C. Perugia Calcio Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO ARBITRALE
PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – PRESIDENTE
AVV. MARCELLO DE LUCA TAMAJO – ARBITRO
PROF. AVV. TOMMASO EDOARDO FROSINI – ARBITRO
nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento prot. n. 3042 del 8 novembre 2012 – 683 promosso da:
AC Perugia Calcio S.r.l. con sede in Perugia, Via Pietro Conti snc, P.IVA e C.F. 03154840544 in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Mauro Lucarini, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Carlo Calvieri e dall’Avv. Gianiuca Calvieri del foro di Perugia ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Calvieri & Associati in Perugia, Via Bartolo N. 43 istante
CONTRO
Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C.- con sede in Roma, via Gregorio Allegri n.14, C.F. 05114040586, P. IVA 01357871001, in persona del Presidente, Dottor Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama n.58
intimato
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Su segnalazione della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche, con atto datato 6 luglio 2012, il Procuratore Federale deferiva, innanzi alla C.G.F., i Signori Giovanni Moneti e Massimiliano Santopadre, in qualità di amministratori e legali rappresentanti della A.C. Perugia Calcio S.r.l., e il Signor Malpiedi, presidente del Collegio Sindacale unitamente al Perugia Calcio S.r.l. A fondamento del deferimento, venivano contestati i seguenti addebiti: «I. violazione dell’art. 85 delle NOIF lett. C) par. V, in relazione all’art. 10 co. 3 CGS, in particolare per non aver documentato agli organi federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di marzo 2012 nei termini stabiliti dalla normativa federale; II. violazione dell’art. 8 co. 1, del CGS nei confronti di Santopadre Massimiliano, nella qualità sopra esposta, e Malpiede Sergio, presidente del Collegio Sindacale dell’AC Perugia Calcio Srl, per aver sottoscritto alla CO.VI.So.C., in data 11.05.2012, una dichiarazione attestante circostanze e dati contabili non veridici; III. art. 4 co. 1 e 2 CGS, nei confronti della società A.C. Perugia Calcio S.r.l., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentati e dal Presidente del Collegio Sindacale». Nel corso del giudizio, è emerso come la società calcistica non avesse provveduto a documentare il pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti, dovuti ai propri tesserati fino al marzo 2012, entro il termine, assunto come perentorio, del 15 maggio 2012 (quarantacinque giorni dalla
chiusura del trimestre gennaio-marzo). Per il tramite della Co.Vi.So.C., veniva acquisito agli atti che, in data 10 maggio 2012, i Sigg.ri Malpiedi e Santopadre avevano prodotto una dichiarazione, non veritiera, con la quale veniva attestato che erano stati effettuati «tutti i versamenti delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals, riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati dalla Lega competente, per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2012». Tutti i soggetti deferiti, ad eccezione dell’odierno istante, presentavano innanzi alla CDN istanza di patteggiamento. Alla luce di ciò, la Commissione Disciplinare Nazionale comminava ai signori Moneti e Malpiedi la sanzione di giorni quaranta (40) di inibizione e al signor Santopadre giorni sessanta (60) di inibizione. Al Perugia Calcio veniva, invece, inflitta, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel corso del campionato 2012/2013. Per la riforma di tale decisione la società calcistica ricorreva alla Corte di Giustizia Federale che, successivamente, rigettava il ricorso. Il Perugia Calcio presentava, pertanto, istanza di arbitrato al TNAS (prot. n. 3042 del 8 novembre 2012 – 683) per vedere accolte le seguenti conclusioni: «accertare e dichiarare l’illegittimità e l’infondatezza della decisione della Corte di Giustizia Federale contenuta nel CU n. 62 CGF del 10.10.2012 con la quale è stata confermata la delibera della CDN pronunciata in primo grado che irrogava la sanzione di 1 punto di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013, a carico della società A.C. Perugia Calcio S.r.l., a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 co. 1 CGS in ordine alle violazioni ascritte ai propri amministratori e legali rappresentanti p.t. e, per l’effetto, dichiararne l’annullamento»; venivano, all’uopo, formulati due distinti quesiti di diritto. Quale Arbitro di parte istante veniva nominato l’Avv. Marcello De Luca Tamajo. Parte intimata si costituiva nel presente giudizio con atto del 27 novembre 2012 concludendo con la richiesta «che l’istanza di arbitrato venga respinta, perché infondata […]». La F.I.G.C. nominava, quale proprio Arbitro, il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini. Entrambi gli Arbitri nominati formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, di comune accordo tra gli stessi, veniva designato, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa che formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5 del Codice. Il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Avv. Marcello De Luca Tamajo (Arbitro), Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini (Arbitro). In data 7 febbraio 2013 si teneva la prima udienza presso la sede dell’Arbitrato nel corso della quale veniva esperito, infruttuosamente, il tentativo di conciliazione. Il Collegio fissava, per la parte intimata, il termine del 4 marzo 2013 per il deposito di una memoria di replica ai motivi aggiunti di parte ricorrente. Le parti, per il tramite dei propri procuratori, autorizzavano, nella medesima udienza, il Collegio a rendere anticipatamente noto il solo dispositivo del lodo. In data 15 marzo 2013 si teneva la seconda udienza, all’esito della quale, dopo la discussione della causa, il Collegio si riservava, trattenendo la causa in decisione.
MOTIVI
1.L’A.C. Perugia Calcio ricorre affinché venga riformata la decisione della Corte di Giustizia Federale, resa con il CU n. 62 CGF del 10 ottobre 2012, con la quale veniva confermata nei confronti dell’istante, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, la decurtazione di punti 1 di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013. Questi gli assunti alla base delle doglianze dell’istante. Preliminarmente, viene rilevato come l’autonomia dell’ordinamento sportivo sarebbe autonomia imperfetta allorché ci si trovi dinanzi a situazioni giuridiche soggettive di primaria rilevanza per il nostro ordinamento. Ed infatti, alla luce di tale assunto, il Perugia Calcio avrebbe correttamente adempiuto agli obblighi, in materia di ritenute Irpef, previsti dall’art. 18 del D.Lgs. 241 del 1997, alla luce del quale il termine per effettuare il pagamento andrebbe individuato nel 16 maggio 2012. Tale disposizione, letta in combinato disposto con l’art. 51 del DPR 917 del 1986, permetterebbe di distinguere tra il pagamento di contributi, che devono seguire il criterio della competenza e, quindi, essere pagati il mese relativo alla loro scadenza e le ritenute relative agli emolumenti che, seguendo il differente principio di cassa, devono essere versate il «giorno 16 del mese successivo a quello in cui si effettua il pagamento dell’emolumento a cui la ritenuta si riferisce». Applicando, invece, ratione temporis, le norme endofederali la «comunicazione di avvenuto pagamento» sarebbe dovuta avvenire entro il 15 maggio 2012. Tale asimmetria sarebbe da considerarsi frutto di un mancato coordinamento della normativa federale con quella nazionale, atteso anche che il novellato art. 85 VI dello Statuto Federale avrebbe, successivamente, recepito la previsione nazionale. Relativamente ai fatti alla base dell’odierno procedimento, ci si troverebbe, quindi, innanzi ad un conflitto tra norme statali e norme dell’ordinamento sportivo; tale antinomia non potrebbe che essere risolta alla luce dei principi dell’ordinamento statale, in ossequio, anche, alla disposizione dell’art. 4, comma 2, codice del TNAS, ed in considerazione del disposto dell’art. 23 Cost. che prevede, in materia tributaria, una riserva di legge. Il presunto contrasto dell’art. 85 delle norme NOIF con le disposizioni nazionali in materia fiscale, andrebbe risolto, anche, alla luce della disciplina della L. n. 218 del 1995. Secondo la norma richiamata, in caso di contrasto tra diversi ordinamenti, le disposizioni fiscali sancite in leggi dello Stato sarebbero norme di applicazione necessaria, come tali sempre applicabili e non derogabili. Relativamente alla quantificazione della sanzione irrogata a proprio carico, parte istante ritiene leso il principio di proporzionalità quale criterio da valutarsi alla luce della verifica della «idoneità, necessarietà ed adeguatezza» della sanzione comminata rispetto alla condotta contestata. Ed infatti, oltre a ricordare come il Perugia Calcio abbia sempre adempiuto tutti i propri doveri, viene sottolineato come la sanzione inflitta al Perugia (1 punto di squalifica) sia stata comminata in casi di condotte ben più gravi, integranti veri e propri illeciti sportivi, rispetto al comportamento tenuto dal Perugia Calcio, la cui unica responsabilità sarebbe stata di attenersi, nell’adempimento degli obblighi fiscali, alla disciplina nazionale e non a quella federale. Tale doglianza, integrante autonomo motivo di censura in primo grado, sarebbe stato integralmente ignorato dalla Commissione Disciplinare.
2.Parte intimata si costitutiva, nel presente procedimento arbitrale, con atto del 27 novembre 2012 (prot. n. 3180). Preliminarmente, viene rilevato come la motivazione della Corte Federale risulti essere adeguatamente motivata alla luce, anche, di quanto acquisito nel primo grado di giudizio. Relativamente alle pretese avversarie, la F.I.G.C. ne sottolinea l’infondatezza alla luce delle seguenti argomentazioni. Premesso che il versamento delle ritenute Irpef risulta essere avvenuto, come affermato da parte istante, in data 16 maggio 2012, e quindi oltre il termine perentorio dell’art.85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF (da individuarsi nel 15 maggio 2012), si applicherebbe de plano la sanzione prevista all’art. 10, comma 3, del CGS. Di tale circostanza v’era piena consapevolezza anche da parte degli autori dell’infrazione, visto che gli stessi (ad esclusione della società istante), nel corso del giudizio di primo grado, hanno patteggiato la relativa sanzione ai sensi dell’art. 23 del CGS. Avvenuto il patteggiamento, alla luce dell’implicita ammissione di responsabilità connaturata allo stesso, gli organi di giustizia non avrebbero potuto far altro che affermare la responsabilità diretta ed oggettiva del Perugia Calcio. Relativamente all’asserito contrasto tra normativa statale e federale, parte intimata rileva come l’assolvimento degli oneri fiscali, secondo le modalità previste dalla normativa nazionale comporti, senz’altro, la legittimità della posizione tributaria della società ma non un’analoga ed implicita regolarità ai fini di quanto previsto dalla normativa federale. I due piani rimarrebbero, dunque, distinti. Regolamentazione federale e relative sanzioni sarebbero posti su un piano diverso, con lo scopo di soddisfare esigenze relative al corretto svolgimento delle attività sportive, ben diverse da quelle salvaguardate dalla normativa statale. Il richiamo all’’intervenuta modifica dell’art. 85 compiuto da controparte, sarebbe, poi, ad avviso della F.I.G.C., improprio atteso che, contestualmente alla previsione del «giorno 16» quale termine per l’adempimento, si siano istituiti controlli bimestrali e non più trimestrali; la ratio della novella, sarebbe, dunque, quella di rendere più cogenti i controlli fiscali e non quella, paventata dalla controparte, di uniformarsi alla disciplina statale. Inconferente sarebbe anche il richiamo all’art. 23 Cost. poiché, di fatto, l’ordinamento sportivo non provvederebbe all’imposizione di alcuna prestazione patrimoniale avente natura fiscale, ma solo ad regolamentazione di quelle già previste sotto il profilo delle scadenze, al fine di poter controllare la stabilità economico-finanziaria delle società calcistiche. La presunta buona fede del Perugia Calcio sarebbe, poi, smentita dalle risultanze dei precedenti gradi di giudizio, anche alla luce dell’avvenuto patteggiamento. Relativamente alla proporzionalità della sanzione irrogata, la F.I.G.C. rileva come la decurtazione di un punto costituisca il minimo edittale della pena prevista all’art. 10.3 CGS.
3. Con atto del 18 dicembre 2013, il Perugia Calcio depositava la propria memoria, alla luce della pubblicazione delle motivazioni, avvenuta in data 21 novembre 2012, posta a fondamento della decisione della CGF. Con il proprio atto, parte istante insiste nelle proprie argomentazioni precisando quanto segue. La violazione dell’art. 23 Cost. da parte della normativa federale sarebbe stata «troppo sbrigativamente» giudicata non pertinente dalla Corte. Ed invero, ci si troverebbe dinanzi ad violazione della ivi prevista riserva di legge alla luce della seguente considerazione. La statuizione di un diverso termine di adempimento deve essere considerato aspetto strettamente connesso all’adempimento stesso; nel caso di specie, la normativa NOIF prevedeva come la comunicazione del pagamento (e non il pagamento stesso, come invece considerato dalla normativa statale) dovesse avvenire entro il 15 maggio 2012. Pertanto, secondo tale ricostruzione, le società calcistiche sarebbero chiamate ad effettuare il pagamento delle ritenute Irpef almeno un giorno prima di quanto previsto dalla normativa statale. Trattasi quindi di norma che, di fatto, impone un limite più restrittivo rispetto quello previsto dall’ordinamento statale. E, tale maggiore restrittività, secondo il Perugia Calcio, non potrebbe, in alcun modo, essere giustificata, alla luce delle presunte esigenze di controllo dell’affidabilità economico-finanziaria delle società calcistiche. Ci si troverebbe, dunque, di fronte ad una norma in contrasto con i principi costituzionali poiché foriera, seppur in via indiretta, di un aggravamento delle prestazioni fiscali previste. E’ fuor di dubbio che anche la normativa endofederale debba rigorosamente attenersi al dettato costituzionale. Alla luce di quanto prospettato, parte istante indica due possibili soluzioni adottabili da questo Collegio: riconoscersi competente in ordine all’eventuale disapplicazione, in ossequio ai principi generali, per poi poter sindacare nel merito la pretesa avanzata o, diversamente, devolvere la questione all’Alta Corte di Giustizia Sportiva. Relativamente alla violazione dell’art. 10, comma 3, CGS il Perugia Calcio rileva come la dichiarazione del 10 maggio 2012, atteso l’adempimento compiuto in data 16 maggio 2012, fosse, sostanzialmente regolare e come le dichiarazioni contenute nella stessa fossero state rese «nell’erroneo convincimento di aver correttamente assolto i doveri formali imposti dalla disciplina fiscale dell’ordinamento sportivo». Relativamente alla proporzionalità della sanzione comminata al Perugia Calcio, questa ne contesta, sostanzialmente, la ratio atteso che la stessa sia prevista sia per «mere violazioni formali» che per «comportamenti integranti veri e propri illeciti sportivi». Parte intimata, nelle more del giudizio, deposita la propria memoria di replica del 1 marzo 2013. Preliminarmente, viene rilevato come i motivi aggiunti siano stati trasmessi solo in data 8 febbraio 2013, oltre il termine di trenta giorni, previsto all’art. 10 del Codice TNAS, decorrente dalla data di pubblicazione della decisione in forma integrale. Nel merito, la F.I.G.C. ribadisce come il legislatore federale si sarebbe limitato a disciplinare gli oneri fiscali secondo una tempistica idonea a garantire le funzioni di controllo demandate alla Co.Vi.So.C.; si sottolinea, inoltre, come, con l’adesione all’ordinamento calcistico, le società accettino di sottoporsi a controlli periodici e come le violazioni comminate abbiano natura meramente sportiva. Quanto previsto dalla normativa federale sarebbe, dunque, legittimo: non sussisterebbe alcun contrasto tra l’ordinamento sportivo e quello nazionale; inoltre, il TNAS non potrebbe procedere ad una disapplicazione delle norme dell’ordinamento sportivo. Per far valere questa pretesa, l’istante si sarebbe dovuto rivolgere direttamente all’Alta Corte di Giustizia Sportiva, lamentando il contrasto tra la normativa statale e quella federale. Relativamente all’asserita buona fede del legale rappresentante della società, viene ribadito come la dichiarazione depositata fosse non veridica in quanto attestante il già avvenuto pagamento delle ritenute Irpef (pagamento che sarebbe avvenuto solo in data 16 maggio 2012). In ultimo, sul tema dell’adeguatezza della sanzione, viene sottolineato come la pena inflitta al Perugia Calcio fosse pari al minimo edittale previsto all’art. 10, comma 3, CGS e, come tale, necessariamente rispettosa del principio di adeguatezza.
4. L’istanza di arbitrato, che pur si fonda su motivi pregevolmente argomentati, non può trovare accoglimento. Dagli atti del procedimento è emerso che il pagamento delle ritenute Irpef relative al primo trimestre del 2012 è stato eseguito in data 16 maggio 2012. In tale data era ormai scaduto il termine stabilito dall’art. 85 delle NOIF, applicabile temporalmente, che, appunto, stabilisce l’onere per le società di documentare il pagamento delle ritenute Irpef di ciascun trimestre entro 45 giorni dalla chiusura dello stesso; e, dunque, nel caso di specie entro il 15 maggio 2012. La disposizione sportiva si fonda - come rilevato dalla stessa difesa della parte istante – sul principio di competenza. La regola dell’ordinamento fiscale, invece, fa riferimento al principio di cassa e, cioè, al momento in cui il pagamento della retribuzione viene eseguito materialmente, stabilendo che entro il 16 del mese successivo debba essere adempiuto l’obbligo di versamento delle ritenute Irpef dal sostituito di imposta. In altri termini, la norma sportiva presuppone che il pagamento della retribuzione relativa a ciascuna mensilità sia eseguito entro la fine del mese a cui si riferisce. La norma fiscale, invece, fa riferimento al momento in cui effettivamente viene corrisposta la retribuzione al prestatore di lavoro. Diverse le rationes delle disposizioni: da un lato, la regolarità federale, dall’altro la regolarità fiscale. Arbitro della categoria della regolarità federale non può che essere l’ordinamento sportivo nella propria autonomia riconosciuta dal medesimo ordinamento statale. Il Collegio, in linea di continuità con l’orientamento emerso nella giurisprudenza del TNAS, esclude di essere nella titolarità di un potere di disapplicazione della disposizione sportiva censurata in questa sede. Infatti, se il legislatore statale ha scelto di precludere al giudice statale l’annullamento delle disposizioni sportive, a fortiori deve essere negato al giudice sportivo il sindacato volto alla loro disapplicazione che, in buona sostanza, si convertirebbe in una negazione di efficacia della norma dell’ordinamento sportivo. Del resto, se veramente il contenuto della norma sportiva fosse in contrasto con l’ordinamento statale e ciò inverasse una violazione del diritto soggettivo o dell’interesse legittimo del soggetto sportivo, quest’ultimo potrebbe trovare adeguata tutela dinanzi al giudice statale; una tutela, ovviamente, di tipo risarcitorio (cfr. Lodo Mauriello vs. FIGC, Pres. Benincasa, 15 giugno 2012). In ogni caso, nella specie, non appare esistere un contratto tra la prescrizione sportiva e l’ordinamento statale, neppure di rango costituzionale. La disposizione in parola, semmai, costituisce uno strumento posto a tutela del lavoratore sportivo per garantire che il pagamento delle retribuzioni mensili venga eseguito entro la fine del mese a cui si riferiscono. Infatti, se la parte istante avesse provveduto al pagamento della retribuzione di marzo entro la fine del medesimo mese, non ci sarebbe stata alcuna asincronia normativa tra l’ordinamento sportivo e quello federale. A ciò si aggiunga, che il Perugia non ha dimostrato che il pagamento delle retribuzioni di marzo eseguito nel mese di aprile fosse corretto sotto il profilo del tempo dell’adempimento secondo gli accordi di lavoro con i singoli prestatori. Infine, fermo quanto sopra esposto, deve negarsi il potere del Collegio di rimettere all’Alta Corte la questione attesa l’assenza in capo al TNAS, rectius al Collegio arbitrale presso il TNAS, di un potere analogo a quello stabilito dall’art. 12 bis dello Statuto Coni per l’Alta Corte. In ordine alla quantificazione della sanzione, accertata la responsabilità, il Collegio non può che confermare la penalizzazione irrogata attesa la coincidenza con il minimo edittale.
5. Tutte le altre domande, eccezioni e deduzioni debbono reputarsi assorbite. L’originalità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite e di funzionamento del Collegio Arbitrale. Quest’ultime sono liquidate in € 6.000,00 oltre accessori e spese. P.Q.M.
Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l’istanza di arbitrato di AC Perugia Calcio S.r.l.;
2. compensa le spese di lite;
3. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico di AC Perugia Calcio S.r.l. e Federazione Italiana Giuoco Calcio, in eguale misura, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale liquidati come in motivazione;
4. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico di AC Perugia Calcio S.r.l. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio, in eguale misura, il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport;
5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport i diritti amministrativi versati dalle parti.
Così deliberato, all’unanimità, in data 29 aprile 2013 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Maurizio Benincasa F.to Marcello de Luca Tamajo F.to Tommaso Edoardo Frosini