F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 241/CGF del 12 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 16 Maggio 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.C.D. TORCONCA CATTOLICA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORCONCA/MELDOLA DEL 23.12.202 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 33/CR del 20.2.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 241/CGF del 12 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 16 Maggio 2013 e su www.figc.it
4. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.C.D. TORCONCA CATTOLICA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORCONCA/MELDOLA DEL 23.12.202 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 33/CR del 20.2.2013)
Con atto del 21.3.2013, la società A.C.D. Torconca ha proposto ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 33/CR del 20.2.2013 del predetto Comitato Regionale) con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla Società A.S.D. Meldola, era stata annullata la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Emilia Romagna della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 28/CR del 16.1.2013 del predetto Comitato Regionale) con la quale era stata irrogata, a carico della Società A.S.D. Meldola, la sanzione della perdita della gara Torconca/Meldola del 23.12.2012, con conseguente ripristino del risultato conseguito sul campo: Torconca 0 – Meldola 5. Il ricorso in epigrafe, seppure ammissibile, risulta manifestamente infondato. L’art. 39 C.G.S., come noto, prevede che le decisioni, adottate dagli Organi della Giustizia Sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale…….”e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa”. Trattasi di disposizione che costituisce, nell’ambito dell’ordinamento federale, l’omologo di quella contenuta nell’art. 395, n. 4 c.p.c.; con riferimento a quest’ultima norma, la giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa, ha affermato che “l’errore di fatto che legittima il ricorso per revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c., è costituito da una falsa percezione della realtà processuale, da parte dell’organo giudicante, ovverosia da una svista materiale, immediatamente e obbiettivamente rilevabile, che lo abbia indotto a supporre l’inesistenza di un fatto la cui verità risulta positivamente accertata dagli atti di causa”; ed ancora che “l’errore di fatto, quale vizio revocatorio previsto dal n.4 dell’art. 395 c.p.c, è configurabile anche con riferimento ad atti e documenti processuali, ma esclusivamente nella fase di percezione del contenuto materiale e logico, non invece sotto il profilo della valutazione, operata dal giudice, ai fini della decisione. In tal caso ricorre l’ipotesi dell’errore di diritto” (cfr., solo per citare le più recenti: Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 27.8.2010, n. 5999; Cass. Sez. lav., sentenza 8.2.2008, n. 3089). Orbene, nel caso che ci occupa, ricorre proprio l’ipotesi di cui all’art. 39, lett. e) C.G.S. atteso che la ricorrente lamenta che la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna della L.N.D. sarebbe incorsa in una falsa percezione in ordine alla notifica del reclamo, proposto dalla A.C.D. Torconca avverso la omologazione del risultato della gara Torconca/Meldola del 23.12.2012. Ciò premesso in ordine alla ammissibilità del rimedio revocatorio, questa Corte rileva come lo stesso risulti del tutto infondato. Ed invero, dall’esame della documentazione in atti è emerso che la raccomandata contenente il reclamo, più sopra menzionato – in disparte il fatto che la busta contenente la stessa recasse l’indicazione del numero civico della sede sociale della società A.S.D. Meldola (il che pare doversi, comunque, escludere) risulta essere stata ricevuta da un soggetto (la sig.ra Licia Ghetti) diverso rispetto al suo destinatario (la società A.S.D. Meldola); tale circostanza è comprovata dal fatto che l’avviso di ricevimento della predetta raccomandata, prodotto in giudizio dalla stessa ricorrente, reca, nella parte relativa alla sottoscrizione del soggetto ricevente, la firma della sig.ra Licia Ghetti. Il che esclude, in modo incontrovertibile, che sul reclamo proposto dalla A.C.D. Troconca avverso la omologazione del risultato della gara Torconca/Meldola del 23.12.2012 sia stato instaurato correttamente il contraddittorio nei confronti della società A.S.D. Meldola. Per questi motivi la C.G.F. dichiara ammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.F. come sopra proposto dall’A.C.D. Torconca Cattolica di Cattolica Rimini ma lo respinge nel merito. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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