COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale N° 108 del 16 Maggio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO GSD RONCEGNO AVVERSO A DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO – CU N. 99 DD. 03.05.13 AVVERSO SQUALIFICA DEL CALCIATORE BUSANELLO ROBERTO
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it -
Comunicato Ufficiale N° 108 del 16 Maggio 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO GSD RONCEGNO AVVERSO A DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO – CU N. 99 DD. 03.05.13 AVVERSO SQUALIFICA DEL CALCIATORE BUSANELLO ROBERTO
Il ricorso non porta alcun elemento atto ad avvalorare la richiesta di reintegro o la riduzione della squalifica e pertanto alla luce del rapporto del direttore di gara lo stesso deve essere respinto.
La Commissione Disciplinare Territoriale
Esaminata la documentazione agli atti e dopo ponderata discussione.
P.Q.M.
Conferma la decisione del Giudice sportivo di I° grado.
Si ordina l’incameramento della tassa reclamo in quanto il ricorso è respinto.
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