COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 16.05.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. GIOVENTU PARABITA – A.S.D. MINERVINO del 28/4/2013 (Reclamo A.S.D. GIOVENTU PARABITA In opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico delle società per L’ammenda € 500,00 e squalifica calciatore SCHIRINZI Fabrizio di cui alla delibera riportata sul Comitato Ufficiale n. 75 in data 2/5/2013 del Comitato Regionale Puglia)
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 16.05.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S.D. GIOVENTU PARABITA – A.S.D. MINERVINO del 28/4/2013 (Reclamo A.S.D.
GIOVENTU PARABITA In opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a
carico delle società per L’ammenda € 500,00 e squalifica calciatore SCHIRINZI Fabrizio di cui alla
delibera riportata sul Comitato Ufficiale n. 75 in data 2/5/2013 del Comitato Regionale Puglia)
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali;
- considerato altresì che l’attenuante della presunta provocazione evidenziata dalla reclamante
nel suo ricorso non consente di modificare la sanzione inflitta dal Primo Giudice che va
pertanto condivisa e confermata
P.Q.M.
DELIBERA
- respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. GIOVENTU PARABITA e per l’effetto
addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
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