COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 16.05.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. GIOVENTU PARABITA – A.S.D. MINERVINO del 28/4/2013 (Reclamo A.S.D. MINERVINO In opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore SAMUELI Angelo di cui alla delibera riportata sul Comitato Ufficiale n. 75 in data 2/5/2013 del Comitato Regionale Puglia)
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 16.05.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S.D. GIOVENTU PARABITA – A.S.D. MINERVINO del 28/4/2013 (Reclamo A.S.D.
MINERVINO In opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del
calciatore SAMUELI Angelo di cui alla delibera riportata sul Comitato Ufficiale n. 75 in data
2/5/2013 del Comitato Regionale Puglia)
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- rilevato che la generica richiesta della ricorrente di audizione delle “persone coinvolte” non può
trovare accoglimento, atteso che ai sensi dell’art. 36 n. 6 Codice di Giustizia Sportiva può
essere sentita solo la parte “ricorrente” e non anche quella “coinvolta”;
- considerato che l’atto estremamente violento assunto dal calciatore SAMUELI Angelo nei
confronti di un suo avversario, è stato dal Primo Giudice adeguatamente punito tenuto conto
del periodo di sospensione intercorrente fra il campionato in corso ed il prossimo
P.Q.M.
DELIBERA
- respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. MINERVINO e per l’effetto addebitarsi la
relativa tassa sul conto della stessa.
Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire
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