COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 16.05.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. GIOVENTU PARABITA – A.S.D. MINERVINO del 28/4/2013 (Reclamo A.S.D. MINERVINO In opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore SAMUELI Angelo di cui alla delibera riportata sul Comitato Ufficiale n. 75 in data 2/5/2013 del Comitato Regionale Puglia)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 16.05.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. GIOVENTU PARABITA – A.S.D. MINERVINO del 28/4/2013 (Reclamo A.S.D. MINERVINO In opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore SAMUELI Angelo di cui alla delibera riportata sul Comitato Ufficiale n. 75 in data 2/5/2013 del Comitato Regionale Puglia) - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - rilevato che la generica richiesta della ricorrente di audizione delle “persone coinvolte” non può trovare accoglimento, atteso che ai sensi dell’art. 36 n. 6 Codice di Giustizia Sportiva può essere sentita solo la parte “ricorrente” e non anche quella “coinvolta”; - considerato che l’atto estremamente violento assunto dal calciatore SAMUELI Angelo nei confronti di un suo avversario, è stato dal Primo Giudice adeguatamente punito tenuto conto del periodo di sospensione intercorrente fra il campionato in corso ed il prossimo P.Q.M. DELIBERA - respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. MINERVINO e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa. Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire
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