COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°44 del 16 Maggio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare POL. TALORO GAVOI (Campionato di Eccellenza) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 41 del 30.04.2013. Gara Taloro Gavoi / Sef Tempio del 28.04.2013.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°44 del 16 Maggio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare POL. TALORO GAVOI (Campionato di Eccellenza) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 41 del 30.04.2013. Gara Taloro Gavoi / Sef Tempio del 28.04.2013. La Società Taloro Gavoi ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha disposto la squalifica per cinque gare del calciatore Mele Roberto perché “espulso per aver colpito un avversario con un calcio allo stinco, alla notifica del provvedimento colpiva lo stesso avversario con un forte calcio al ginocchio e, nonostante l’intervento di alcuni giocatori, riusciva ad avvicinarsi nuovamente al calciatore avversario e lo colpiva con uno schiaffo al volto causandogli un vistoso arrossamento”. La reclamante chiede la riduzione della squalifica, affermando che il Mele colpiva l’avversario per reazione ad una entrata a piedi uniti da parte di quest’ultimo, mentre entrambi si trovavano ancora a terra, e che successivamente si verificava uno scambio di spintoni e trattenute a cui partecipavano più giocatori di entrambe le squadre. La Commissione, letto il rapporto arbitrale, rileva che gli atti violenti commessi dal Mele contro l’avversario sono stati più volte reiterati e che quest’ultimo, a seguito dello schiaffo ricevuto, è stato costretto a ricorrere alle cure del medico. Ritiene, quindi la Commissione che la condotta violenta del Mele sia di particolare gravità e pertanto meritevole di cinque giornate di squalifica, come previsto dall’articolo 19 comma 4 lettera c) del Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di rigettare il reclamo. Dispone l’incameramento della tassa.
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