COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 64 del 16/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 178 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo A.S.D. San Donato Tavarnelle Avverso Squalifica Licciardi Ruben Per 3 Gg. E Per Ammenda Di Euro 3000,00 (C.U. N° 58 Del 1842013)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 64 del 16/05/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
178 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo A.S.D. San Donato Tavarnelle Avverso Squalifica Licciardi Ruben Per 3 Gg. E Per Ammenda Di Euro 3000,00 (C.U. N° 58 Del 1842013)
Propone rituale reclamo la ASD San Donato Tavarnelle avverso i provvedimenti in oggetto comminati dal G.S.T. della Toscana con le seguenti motivazioni pere il Licciardi: “Espulso per fallo di gioco alla notifica si rivolgeva in maniera irriguardosa nei confronti del D.G.”.
Per la società: “Per lancio di un fumogeno prima dell’inizio della gara. Recidiva per lancio e scoppio di materiale pirotecnico all’interno dell’impianto. Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G. e gli organi arbitrali parte gara e termine. Recidiva. Per lancio di una bottiglietta in plastica vuota in campo senza conseguenze. Per aver causato con il proprio atteggiamento sosta forzata negli spogliatoi da dove la terna era costretta ad uscire con la scorta dei CC sopraggiunti mentre agli UdG venivano rivolte offese ed applausi ironici. Quale società oggettivamente responsabile della persona addetta alla custodia del campo che, a fine gara, rivolgeva prima frase irriguardosa al DG e poi lo offendeva. Per aver causato ritardo nell’inizio della gara. Sanzione commisurata al tempo massimo di attesa. Recidiva.”.
La reclamante con corposo reclamo chiede una riduzione delle sanzioni ritenute eccessive.
Per il Licciardi afferma che una volta espulso (a suo dire ingiustamente) le sue frasi nei confronti del DG non sarebbero state pronunciate in modo irriguardoso, ma in tono interrogativo, in palese dissenso con l’arbitro, e supplichevole (in ragione delle conseguenze) usando termini non propriamente corretti, ma ormai inseriti nel linguaggio comune in modo tale da non potersi ritenere che siano da considerarsi irriguardosi.
Sarebbero quindi eccessive le due giornate comminate per il comportamento irriguardoso, oltre quindi quella conseguente al rosso diretto per il fallo da ultimo uomo.
Quanto all’ammenda pur non contestando gli accadimenti, ne esamina la portata e le cause in relazione al ritardato inizio della gara, cercando di sminuire il comportamento del custode del campo asserendo che non sarebbe il DG il destinatario della frase irriguardosa. In ordine alla parte dell’ammenda riguardante il fumogeno, distingue in tema di pericolosità tra fumogeno e petardo, e del fatto che il fumogeno sia stato lanciato prima dell’ingresso delle squadre in campo e quindi in assenza di soggetti per i quali il lancio avrebbe potuto essere pericoloso.
Vengono elencate poi tutta una serie di decisioni anche di questa CD che hanno sanzionato episodi similari, facendo una sorta di sommatoria in relazione ai vari episodi contestati ed arrivando quindi ad una sanzione sensibilmente inferiore a quella comminata dal GS.
La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, sentita la reclamante decide di accogliere parzialmente il reclamo.
All’udienza del 9 maggio 2013 compariva la società reclamante assistita e rappresentata dall’Avv. Giotti ed il calciatore Licciardi anch’esso firmatario del reclamo proposto dalla sua società.
In tale sede venivano reiterate ed ampliate le difese.
Acquisito inoltre il supplemento di rapporto, si da atto che l’arbitro conferma lo svolgersi dei fatti come già riportato nel rapporto gara, specificando sia le dinamiche relative al calciatore, sia il comportamento del custode del campo (in verità l’unico episodio in qualche modo contestato dalla reclamante in relazione all’ammenda).
La C.D. in relazione al comportamento del calciatore Licciardi, senza entrare nel merito del provvedimento disciplinare assunto sul campo dall’arbitro (espulsione diretta per fallo da ultimo uomo) non può che confermare la squalifica inflitta. Infatti la pur lodevole ed abile difesa non può convincere questa CD che le frasi proferite dal Licciardi (in tono affermativo, di protesta o supplichevole poco importa) abbiano contenuto irriguardoso e come tale sanzionato dal CDS con due giornate di squalifica pena in tal misura prevista dal CGS. Ogni altra considerazione effettuata (ad esempio sul ritardato abbandono del campo) riguarda episodi non contestati dal GS e pertanto ininfluenti ai fini della commisurazione della sanzione.
Quanto all’ammenda, pur confortati dal certosino lavoro della difesa di elencazione e “calibrazione” delle varie sanzioni per singolo episodio contestato, e pur concordando su alcuni punti (ad esempio in tema di pericolosità tra materiale fumogeno o esplodente –sebbene il CGS non faccia una siffatta distinzione-), la CD ritiene che gli episodi contestati siano numerosi e gravi, ma soprattutto viene, correttamente, contestata dal primo giudice la recidiva specifica che, come ben sa la difesa della reclamante, aggrava non di poco la sanzione base.
Tuttavia da un esame dei singoli fatti che contribuiscono a determinare la sanzione, seppur in presenza della recidiva, la ammenda comminata appare eccessiva e da diminuirsi anche se non nella misura richiesta dalla reclamante, a complessivi € 2.500,00.
P.Q.M.
La C.D. accoglie parzialmente il reclamo conferma la squalifica per tre gg. al calciatore Licciardi Ruben riduce l’ammenda ad € 2.500,00 ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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