COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 64 del 16/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 182 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: C.U. n. 61 del 26.04.2013) Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica PONTREMOLI avverso la squalifica inflitta al calciatore Davide Bellotti per 4 gg.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 64 del 16/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 182 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: C.U. n. 61 del 26.04.2013) Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica PONTREMOLI avverso la squalifica inflitta al calciatore Davide Bellotti per 4 gg. Con rituale reclamo la A.S.D. Pontremoli impugna il provvedimento assunto dal G.S.T. nei confronti del calciatore Davide Bellotti, con il quale quest’ultimo viene squalificato per 4 gg., con la seguente motivazione: “espulso per fallo di gioco, alla notifica offendeva il Direttore di Gara. Sanzione aggravata in quanto capitano”. La società chiede una riduzione della squalifica inflitta poiché ritenuta eccessiva rispetto a quanto avvenuto nel campo di gioco. Rileva al riguardo che il Bellotti veniva allontanato dal campo di gioco per un fallo non grave, che non causava conseguenze. Rileva, altresì, che alla notifica del provvedimento di espulsione il Bellotti si allontanava prontamente dal campo di gioco senza interloquire con il d.g., imprecando in modo assolutamente generico e non nei confronti dell’arbitro. Ritiene, pertanto, che in considerazione del fallo di gioco non violento, dell’evidente volontà del giocatore di accettare il provvedimento disciplinare assunto dall’arbitro, della genericità delle imprecazioni, del contesto e della tempistica (play-off e Tempi Suppl.) in cui si è svolto l’accaduto, la sanzione sia meritevole di riforma. La Commissione, acquisito il supplemento di rapporto, così decide. L’arbitro, al quale è stato chiesto di fornire i chiarimenti necessari ai fini del decidere, ha fornito una descrizione dei fatti che cozza con quanto riferito e sostenuto dalla reclamante. In particolare, dal supplemento di rapporto emerge chiaramente l’aver il Bellotti indirizzato al direttore di gara espressione ingiuriosa a seguito della notifica del provvedimento di espulsione. Osserva il Giudicante che la richiesta di riduzione avanzata dalla reclamante non può trovare accoglimento, in quanto la sanzione risulta calibrata a norma delle disposizioni federali. Erra la reclamante nel ritenere che la squalifica di 4 gg. inflitta al calciatore sia unicamente figlia del gioco violento commesso nei confronti dell’avversario e delle offese profferite all’arbitro. Infatti, dall’esame analitico della fattispecie risulta che l’entità della squalifica inflitta al calciatore è la sommatoria di più sanzioni, non ravvisandosi nel caso di specie elementi atti a configurare l'istituto della continuazione: - alla giornata che viene applicata automaticamente in conseguenza dell’espulsione, vengono aggiunte le due giornate ai sensi dell’art. 19, c. 4, C.g.s. per il contegno offensivo nei confronti del direttore di gara e un’ulteriore giornata quale l’aggravante per la posizione di capitano rivestita dal Bellotti al momento del fatto. Non attenuano la responsabilità del calciatore le circostanze riferite dalla reclamante, né assume rilievo che il calciatore abbia alla notifica dell’espulsione immediatamente abbandonato il campo di giuoco, avendo quest’ultimo semplicemente adempiuto l’ordine di allontanamento impartito dal Direttore di gara. Pertanto, all'esito del giudizio di congruità, la sanzione risulta correttamente applicata dal Giudice di prime cure risulta. P.Q.M. la C.D.T.T.: -respinge il ricorso proposto dalla A.S.D. Pontremoli, e per l’effetto conferma il provvedimento impugnato; -ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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