COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 128 del 13.05.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale Vicario Avv. Alfredo Mensitieri NEI CONFRONTI DI 1) SCARSELLI Emanuele della Violazione di cui all’art. 1, comma 1 e 7, comma 7, C.G.S.; 2) CAPORALI Carlo Alberto della Violazione di cui all’art. 1, comma 1 e 7, comma 7, C.G.S.; 3) ANTONINI Davide della Violazione di cui all’art. 1, comma 1 e 7, comma 7, C.G.S.; 4) MICCIONI Stefano della Violazione di cui all’art. 1, comma 1 e 7, comma 7, C.G.S.; 5) ROSSI Andrea della Violazione di cui all’art. 1, comma 1 e 7, comma 7, C.G.S.; 6) A.S.D. SAN MARCO JUVENTINA FC della responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per la Violazione ascritta ai propri tesserati, Sigg.ri Miccioni Stefano e Rossi Andrea; 7) U.S.D. PONTE PATTOLI della responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per la Violazione ascritta ai propri tesserati, Sigg.ri Caporali Carlo Alberto ed Antonini Davide.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 128 del 13.05.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale Vicario Avv. Alfredo Mensitieri NEI CONFRONTI DI 1) SCARSELLI Emanuele della Violazione di cui all’art. 1, comma 1 e 7, comma 7, C.G.S.; 2) CAPORALI Carlo Alberto della Violazione di cui all’art. 1, comma 1 e 7, comma 7, C.G.S.; 3) ANTONINI Davide della Violazione di cui all’art. 1, comma 1 e 7, comma 7, C.G.S.; 4) MICCIONI Stefano della Violazione di cui all’art. 1, comma 1 e 7, comma 7, C.G.S.; 5) ROSSI Andrea della Violazione di cui all’art. 1, comma 1 e 7, comma 7, C.G.S.; 6) A.S.D. SAN MARCO JUVENTINA FC della responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per la Violazione ascritta ai propri tesserati, Sigg.ri Miccioni Stefano e Rossi Andrea; 7) U.S.D. PONTE PATTOLI della responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per la Violazione ascritta ai propri tesserati, Sigg.ri Caporali Carlo Alberto ed Antonini Davide. Ha emesso la seguente ordinanza: “Preliminarmente la Commissione da atto della intervenuta definizione del procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. relativamente alle posizione di: - SCARSELLI Emanuele; - CAPORALI Carlo Alberto; - ANTONINI Davide; - MICCIONI Stefano; - ROSSI Andrea; - A.S.D. SAN MARCO JUVENTINA FC; - U.S.D. PONTE PATTOLI; tutti come da separati verbali sottoscritti dai deferiti e dalla Procura Federale, che formano parte integrante del presente atto. La Commissione, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrue le sanzioni indicate, dispone conseguentemente l’applicazione delle seguenti sanzioni ai sensi dell’art. 23 del C.G.S.. - SCARSELLI Emanuele: la squalifica di mesi 4 e 15 gg; - CAPORALI Carlo Alberto: la squalifica di mesi 4; - ANTONINI Davide: la squalifica di mesi 4; - MICCIONI Stefano: la squalifica di mesi 4; - ROSSI Andrea: la squalifica di mesi 4; - A.S.D. SAN MARCO JUVENTINA FC: l’ammenda di Euro 2.667,00; - U.S.D. PONTE PATTOLI: l’ammenda di Euro 2.000,00; e per l’effetto dispone l’estinzione dei procedimenti relativamente ai soggetti sopra indicati”.
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