CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 12 aprile 2013 promosso da: Sig. Alessandro Pellicori / Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 12 aprile 2013 promosso da: Sig. Alessandro Pellicori / Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Gabriella Palmieri (Presidente)
Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini (Arbitro)
Pres. Armando Pozzi (Arbitro)
riunito in conferenza personale del 12 aprile 2013 in Roma, ha pronunciato all'unanimità il seguente
L O D O
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2795 del 16 ottobre 2012-674) promosso da:
Sig. Alessandro Pellicori rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Rodella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla Via Giuseppe Ferrari n. 4
parte istante
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante protempore, Presidente Sig. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv. Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via Panama n. 58
parte intimata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE
Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 16 ottobre 2012 (prot. n. 2795), il Sig. Alessandro Pellicori (di seguito, per brevità, anche “istante”, “ricorrente” o la “parte istante”), presentava al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale”) istanza di arbitrato, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, Codice) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità, anche “FIGC”, la “parte intimata”), chiedendo, “…quanto agli addebiti di cui all’art. 7, commi 1, 2 e 5 CGS relativi alla gara Siena/Torino del 7 maggio 2011, di rigettarli integralmente e, per l’effetto, prosciogliere…dalle relative incolpazioni…”, incolpazioni dalle quali era scaturita la sanzione della squalifica per anni tre irrogata nei suoi confronti dalla Corte di Giustizia Federale della FIGC, Sezioni Unite, con la decisione pubblicata il 17 settembre 2012 con Comunicato Ufficiale n.049/CGF (2012/2013), contenente il testo della decisione relativa al Comunicato Ufficiale n. 029/CGF – riunione del 20 agosto 2012, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito, per brevità, CGS) in relazione, appunto, alla gara Siena/Torino del 7 maggio 2011, a seguito del deferimento del Procuratore Federale in data 25 luglio 2012 con nota n. 537/1075PF1112/SP/BLP. La parte istante nominava quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), del Codice, il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini. Con memoria depositata in data 2 novembre 2012 prot. n. 2984, si costituiva la FIGC, che concludeva per il rigetto delle domande tutte sia di merito sia istruttorie, «…con conseguente pronuncia anche in ordine al pagamento delle spese e degli onorari di lite…» e nominava, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. e), del Codice quale arbitro di parte il Presidente Armando Pozzi. Il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini e il Presidente Armando Pozzi accettavano l’incarico e nominavano quale terzo arbitro con funzioni di Presidente l’Avv. Gabriella Palmieri, la quale accettava l’incarico. Il Collegio Arbitrale fissava, quindi, l’udienza di discussione per il 13 dicembre 2012. Nel corso dell’udienza le parti dichiaravano di accettare l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione del Collegio Arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio. Il Collegio Arbitrale esperiva senza esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. La difesa della parte intimata informava il Collegio Arbitrale che il Sig. Pellicori era stato deferito nell’ambito di altro procedimento endofederale in data 8 maggio 2012, con riferimento al quale era stato pubblicato il dispositivo in data 25 ottobre 2012, ma la Corte di Giustizia Federale non aveva ancora depositato le motivazioni. Nella prospettiva di impugnare tale decisione dinanzi al TNAS, l’Avv. Rodella chiedeva la riunione delle due controversie, instaurata ed instauranda, per ragioni di economia e di uniformità di giudizio. La difesa della FIGC si opponeva. Le parti, anche a mezzo dei rispettivi procuratori, con la sottoscrizione del verbale d’udienza, autorizzavano il Collegio Arbitrale a prorogare il termine di pronuncia del lodo, completo delle motivazioni, fino al 30 aprile 2013. Il Collegio Arbitrale invitava le parti alla discussione sulle istanze istruttorie. L’Avv. Rodella depositava dichiarazione sottoscritta da sei tesserati del Torino Calcio in data 18 ottobre 2012, attestanti a suo dire l’innocenza dell’istante. La FIGC si opponeva al deposito. Vista la natura della controversia e su istanza delle parti, il Collegio Arbitrale fissava il termine del 5 gennaio 2013 alla parte istante per l’illustrazione delle istanze istruttorie; il termine del 29 gennaio 2013 alla parte intimata per il deposito di replica; e il termine del 15 febbraio 2013 ad entrambe le parti per memoria conclusiva sul punto. Il Collegio si riservava. Con la prima memoria istruttoria autorizzata depositata in data 15 gennaio 2013 prot. n. 0095, la parte istante ribadiva la rilevanza e il valore assolutamente decisivo dei capitoli di prova testimoniale articolati nel ricorso. Con la memoria istruttoria di replica depositata in data 7 febbraio 2013 prot. n. 0288, la parte intimata si opponeva alle richieste istruttorie articolate dalla parte istante e, in via subordinata, chiedeva ammettersi prova contraria. Con la seconda memoria istruttoria autorizzata depositata in data 15 febbraio 2013 prot. n. 0383, la parte istante ribadiva le argomentazioni già svolte e insisteva per l’ammissione delle istanze istruttorie. All’udienza del 12 aprile 2012, dopo articolata discussione sulle istanze istruttorie, il Collegio Arbitrale si riservava e, all’esito di una breve camera di consiglio, le rigettava, poiché gli elementi e le dichiarazioni astrattamente da acquisire erano già acquisiti agli atti e valutate come sufficientemente esaustive le deposizioni del teste Sig. Carlo Gervasoni, raccolte sia nel processo federale sia nel processo penale; il Collegio Arbitrale, per contro, acquisiva agli atti del procedimento le dichiarazioni scritte di sei dei giocatori del Torino Calcio in data 18 ottobre 2012, depositate dalla parte istante all’udienza del 13 dicembre 2012, ritenendole pertinenti ai fatti di causa. Il Collegio Arbitrale invitava, quindi, le parti alla discussione sul merito, le
quali si riportavano agli atti, ulteriormente sviluppando gli argomenti ivi svolti, anche con brevi repliche, insistendo nelle conclusioni rispettivamente formulate. A sua volta, il Sig. Alessandro Pellicori, presente di persona, rilasciava dichiarazioni spontanee, tese ad evidenziare, tra l’altro, la natura evidentemente scherzosa della telefonata da lui fatta al Sig. Gervasoni a ridosso della partita Siena/Torino del 7 maggio 2011. Le parti autorizzavano a prorogare il termine di pronuncia del lodo, completo delle motivazioni, fino al 18 maggio 2013. Il Collegio Arbitrale si riservava, trattenendo la causa in decisione.
DIRITTO
1. Come ricordato nel riepilogo dei fatti di causa, con la decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 029/CGF del 20 agosto 2012, integrata con le motivazioni e pubblicata il 17 settembre 2012, con Comunicato Ufficiale n. 049/CGF, la Corte di Giustizia Federale, Sezioni Riunite, aveva rigettato il ricorso proposto dal Sig. Alessandro Pellicori avverso la delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 11/CDN del 10 agosto 2012, con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale (di seguito, per brevità, CDN) aveva inflitto all’istante la sanzione della squalifica di anni tre per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS in relazione alla gara Siena/Torino del 7 maggio 2011, stagione sportiva 2010/2011, terminata con il risultato di due a due. La decisione della Corte di Giustizia Federale impugnata ha richiamato, innanzitutto, l’attività istruttoria svolta dal Procuratore Federale, riepilogando le indagini effettuate e gli elementi posti a base dell’atto di deferimento con riguardo alla gara in questione. Nell’atto di deferimento (depositato nel presente giudizio anche dalla parte istante come doc. n. 1) erano stati richiamati, infatti, nella valutazione del “materiale probatorio”:
- a) le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie del Sig. Gervasoni, che aveva riferito di essere stato contattato dall’istante per verificare la possibilità di organizzare un illecito per la gara in questione;
- b) le dichiarazioni autoaccusatorie del Sig. Filippo Carobbio;
- c) il risultato finale della medesima gara, che era stato considerato ulteriormente “sintomatico dell’accordo, atteso che alle reti dell’attaccante del Siena CALAIO’ sono sempre seguite quelle del Torino per consentire il pareggio della gara (sequenza reti segnate: 10’ Calaiò – Siena; 23’ Sgrigna – Torino; 38’ Calaiò – Siena; 80’ Bianchi – Torino), l’ultima delle quali, quella del definitivo pareggio significativamente segnata a pochi minuti dalla fine con l’evidente tentativo di evitare ‘incidenti’ che impedissero il raggiungimento del pareggio concordato tra i calciatori. L’accordo, poi, appare ulteriormente corroborato dalla situazione in classifica delle due squadre precedente alla gara, atteso che al Siena mancava un solo punto per la matematica promozione in serie A….In definitiva…gli elementi acquisiti consentono di affermare oltre ogni ragionevole dubbio che l’accordo per l’alterazione del risultato è avvenuto per interessi di classifica, atteso il riscontro fornito dal GERVASONI sulla non concretizzazione del tentativo di coinvolgimento nell’accordo del gruppo degli ‘zingari’”. Ne è derivato, pertanto, l’accertamento della responsabilità per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS per avere, prima della predetta gara, i sunnominati, in concorso fra loro posto in essere accordi fraudolenti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della citata gara, rendendosi, addirittura, l’istante promotore con il Sig. Gervasoni della “combine” stessa. Come risulta dal contenuto della decisione della CDN (doc. A del CD allegato alla memoria di costituzione della parte intimata), in essa sono state richiamate le dichiarazioni rese dallo stesso Sig. Pellicori nel corso dell’interrogatorio reso innanzi all’Autorità Giudiziaria di Cremona in data 1 giugno 2012, dalle quali era emersa la conoscenza dei meccanismi del sistema di alterazione delle gare finalizzato alle scommesse illegali e delle persone in grado di alterare le partite stesse ed era stato dato il giusto rilievo alla telefonata effettuata dall’istante al Sig. Gervasoni, che ne aveva riferito anche nel corso dell’interrogatorio davanti alla Procura della Repubblica di Cremona in data 12 marzo 2012 (allegato n. 5 dell’istanza di arbitrato), In particolare, il Sig. Gervasoni aveva espressamente dichiarato, a domanda diretta, che “il Pellicori mi contattò al telefono, credo una settimana o dieci giorni prima dell’incontro di calcio, chiedendomi se grazie ai miei contatti con GEGIC era possibile combinare il risultato della partita SIENA-TORINO, con un pareggio più over.” L’istanza di arbitrato contesta la correttezza dell’impugnata decisione della Corte di Giustizia Federale, anche per incongruenza, illogicità e difetto di motivazione, ribadendo le censure già articolate sia in sede di reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale sia innanzi alla Corte di Giustizia Federale, soffermandosi soprattutto sulla (asserita) inattendibilità della chiamata in correità dell’istante effettuata dal Sig. Gervasoni. Nell’atto di costituzione la FIGC ha, innanzitutto, ricostruito le risultanze istruttorie, sottolineando la concordanza delle dichiarazioni rese dai diversi tesserati e non coinvolti nel sistema del c.d. calcio scommesse e, quindi, confutando l’affermazione della parte istante che la motivazione della decisione impugnata si fondasse unicamente sulle dichiarazioni del Sig. Gervasoni. La parte intimata si è soffermata anche sui principi generali in tema di autonomia dell’ordinamento sportivo e sul valore autoaccusatorio (da cui la conseguente credibilità) delle dichiarazioni rese, sia in sede penale, sia innanzi alla Procura Federale, dal Sig. Gervasoni.
2. Come si è detto, con i motivi di impugnazione sviluppati anche nella discussione orale, la parte istante ha censurato la decisione della Corte di Giustizia Federale predetta, contestandone l’impianto logico-ricostruttivo e le conseguenze giuridiche che ne sono derivate. Tuttavia, le censure mosse dall’istante non sono condivisibili, in quanto la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione della Corte di Giustizia Federale e la conseguente conclusione di responsabilità a carico del Sig. Pellicori appaiono, al Collegio, condivisibili. La decisione contiene, infatti, una completa, dettagliata ed esaustiva disamina non solo delle circostanze di fatto che sono state poste a base dell’incolpazione a carico dell’istante, ma anche dei contenuti dell’indagine svolta sia dal Procuratore Federale sia dal giudice penale. I fatti accertati hanno portato la Corte di Giustizia Federale a ritenere la sussistenza dell’illecito sussumibile nella previsione degli artt. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, consistente nel coinvolgimento dell’istante nella “combine” relativa alla gara Siena/Torino del 7 maggio 2011. Deve ritenersi, pertanto, che la Corte di Giustizia Federale abbia correttamente ricostruito il ruolo svolto dall’istante, con particolare riferimento al richiamato interrogatorio del Sig. Gervasoni innanzi alla Procura della Repubblica di Cremona. Ha, infatti, ricordato la Corte di Giustizia Federale che il Sig. Gervasoni, “in sede di interrogatorio innanzi all’A.G. di Cremona, in data 12 marzo 2012, riferiva quanto segue: “In occasione della partita Siena/Torino del 7 maggio 2011 terminata 2 a 2, fui contattato da Pellicori Alessandro, che giocava nel Torino e che aveva giocato con me nel Mantova, che mi chiese se c’era la possibilità, tramite Gecic, che naturalmente conosceva per i suoi trascorsi nel Mantova, di concludere un accordo per un over con un pareggio (che sarebbe servito ad entrambe le squadre). Penso che Pellicori fosse d’accordo tantomeno con qualcuno dei suoi compagni. Gecic disse che la quota era troppo bassa e che non era opportuno un intervento degli zingari.” In data 13 aprile 2012, inoltre, il medesimo Gravasoni, (rectius Gervasoni) in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, affermava: “Pellicori mi contattò per telefono, credo una settimana o dieci giorni prima dell’incontro di calcio, chiedendomi se grazie ai miei contatti con Gegic era possibile combinare il risultato della partita Siena/Torino con un pareggio più un over”. L’attendibilità delle dichiarazioni rese dal Gervasoni, come già accennato, è anche comprovata dal fatto che la vicenda da questi riferita in relazione al contatto telefonico è stata confermata dall’appellante, nonostante quest’ultimo contesti la collocazione temporale ed il contenuto della stessa, nonché affermi di aver subito dopo nuovamente contattato Gervasoni per invitarlo a non procedere. Elemento decisivo che, a giudizio della Corte, conferma l’attendibilità delle dichiarazioni di Gervasoni risiede, invero, nel fatto che, attraverso la pacifica telefonata avvenuta tra lo stesso e l’appellante, come correttamente rilevato anche nella sentenza impugnata, appare evidente che quest’ultimo conoscesse perfettamente i meccanismi del sistema di alterazione delle gare finalizzato alle scommesse illegali, nonché i personaggi in grado di porre in essere tale alterazione ed i soggetti finanziatori. Tale approfondita conoscenza degli anzidetti meccanismi e personaggi viene, a parere della Corte, altresì, confermata dal fatto che il Pellicori risulta anche coinvolto negli illeciti relativi alle gare del Mantova oggetto del deferimento n.33/pfll 1-12, che saranno oggetto di altro procedimento. E’, pertanto, comprovata la partecipazione alla combine della gara Siena/Torino del tesserato Pellicori.” La posizione specificamente individuata della partecipazione dell’istante all’accordo finalizzato all’alterazione della predetta gara deriva, perciò, da univoci e precisi riscontri e dalla convergenza di risultanze probatorie assunte anche in sedi diverse (Procura della Repubblica e Procura Federale) e sostanzialmente coincidenti nel ricostruire con sufficiente fondatezza le modalità e il contenuto della partecipazione stessa. L’impianto della motivazione della decisione della Corte di Giustizia Federale appare, dunque, corretto e del tutto convincente alla luce delle risultanze procedimentali indicate e analiticamente esaminate, valutate sul piano fattuale e logico-giuridico. Con riferimento allo standard probatorio richiesto ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato, infatti, occorre richiamare la consolidata giurisprudenza di questo Tribunale in base alla quale non occorre la “certezza assoluta” della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, risultando, invero, sufficiente un grado inferiore di certezza, basata sulla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo da acquisire una ragionevole certezza sulla commissione dell’illecito stesso (per i richiami giurisprudenziali specifici, i lodi coevi Conte c. FIGC e Alessio c. FIGC in data 15 novembre 2012; lodo Caremi c. FIGC in data 4 febbraio 2013; lodo Nicco c. FIGC in data 1 marzo 2013 ). Il ricorrente contesta l’attendibilità del Sig. Gervasoni e, quindi, la sufficienza delle dichiarazioni dello stesso e, perciò, del materiale probatorio posto a sostegno dell’affermazione della sua responsabilità. La Corte di Giustizia Federale, peraltro, ha qualificato come attendibili le dichiarazioni del Sig. Gervasoni non sulla base di una sorta di “ patente “ astratta di credibilità, ma in quanto “estremamente dettagliate in ordine alle circostanze ed ai nomi dei soggetto coinvolti“ e, soprattutto, riferite a due telefonate “ammesse dal medesimo appellante“ (cfr., in particolare, pag. 8 della decisione della Corte ). La credibilità del Sig. Gervasoni viene, nel ragionamento seguito dalla Corte di Giustizia Federale, ulteriormente rafforzata dal fatto che, con la prima telefonata, come già osservato supra, il Sig. Pellicori aveva dimostrato di conoscere i meccanismi dell’alterazione dolosa del risultato delle partite attraverso un ruolo di partecipazione fraudolenta dei giocatori che sono anche scommettitori; nonché dal coinvolgimento dello stesso Pellicori in altro procedimento relativo alle partite del Mantova. Il Sig. Pellicori ha confermato di avere avuto due contatti telefonici, anche se non ne ammette il contenuto (pag. 15 dell’istanza di arbitrato); ma egli ha anche dimostrato di conoscere bene i meccanismi del c.d. “calcio-scommesse”, poiché ha fatto esplicito riferimento al gruppo degli zingari (memoria presentata dal Sig. Pellicori innanzi alla Procura Federale, nella quale, a pag. 3, ha ammesso, altresì, il suo debito per 30.000 € e i connessi problemi finanziari). Risulta, inoltre dagli atti di causa, che il Sig. Pellicori è stato a cena con uno degli stranieri, Saka Vinco, (pag. 3 dell’interrogatorio reso dal Sig. Pellicori innanzi al GIP Salvini in data 1 giugno 2012 già richiamato supra). Va anche, precisato che, come si evince dalla documentazione acquisita al presente giudizio, la circostanza addotta dal Sig. Pellicori di avere solo occasionalmente contattato il Sig. Gervasoni nell’unica telefonata (o meglio, due, secondo la versione dello stesso Sig. Pellicori: la seconda di ripensamento sulla scommessa) prima della partita, è, però, smentita dal copioso numero di contatti telefonici che sono intercorsi tra gli stessi, Sig. Gervasoni e Sig. Pellicori, elencati nel Cap. 12 dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal GIP di Cremona n. 827/11 R.G. GIP. La versione fornita dal Sig. Pellicori appare, perciò, poco credibile, compresa quella resa in sede di spontanee dichiarazioni nel corso della discussione orale innanzi al Collegio Arbitrale, in cui, modificando alquanto la versione dei fatti fornita ripetutamente innanzi agli organi della giustizia penale e sportiva, ha asserito che la scommessa prospettata al Sig. Gervasoni nel corso della prima telefonata era stata fatta quasi “ per scherzo” o come semplice “ pour parler “. L’asserzione di una seconda telefonata di resipiscenza fatta ad immediato ridosso della prima finisce, pertanto, per porsi in insanabile contraddizione con l’asserito tono scherzoso della prima chiamata, perché se questa fosse stata davvero tale, cioè, priva di qualsiasi elemento di serietà non vi sarebbe stato, evidentemente, bisogno di fare una seconda telefonata così vicina rispetto alla prima, per manifestare un intento di ripensamento. In ogni caso, ad ulteriore riprova della non plausibilità della versione fornita dall’istante è da rilevare come egli non abbia fornito alcuna prova o indizio della telefonata di pentimento, pur potendo provvedervi senza particolari difficoltà, ad esempio, attraverso l’esibizione dei tabulati telefonici della settimana precedente alla partita Siena/Torino in questione. Sulla base delle esposte considerazioni ritiene, pertanto, il Collegio che le dichiarazioni rese dal Sig. Gervasoni siano idonee a fondare una ragionevole certezza circa la partecipazione dell’istante alla “combine” nei termini univocamente delineati dalle dichiarazioni surrichiamate, trattandosi, appunto, nel caso in esame, di dichiarazioni accusatorie fornite del requisito della ripetitività e della continuità e che hanno trovato riscontro oggettivo sia presuntivo che correlato.
3. Attesa la soccombenza della parte istante, il Collegio Arbitrale ritiene di porre a carico del Sig. Alessandro Pellicori le spese del procedimento e per assistenza difensiva che liquida in euro 1500,00 (millecinquecento/00); e di porre a carico del Sig. Alessandro Pellicori, con il vincolo della solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, che liquida complessivamente – tenuto conto dell’attività prestata dal Collegio Arbitrale - in € 6000,00 (seimila/00) e il rimborso delle spese documentate dal Collegio Arbitrale, oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
a) rigetta l’istanza di arbitrato;
b) pone a carico della parte istante le spese di lite, liquidate come in motivazione;
c) fermo il vincolo della solidarietà, pone a carico della parte istante il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in motivazione;
d) pone a carico della parte istante il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport;
e) dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti.
Così deliberato all’unanimità in Roma, il giorno 12 aprile 2013, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.
F.to Gabriella Palmieri F.to Tommaso Edoardo Frosini F.to Armando Pozzi