LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 220 DEL 20 Maggio 2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara Soc. ROMA – Soc. NAPOLI
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 220 DEL 20 Maggio 2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara Soc. ROMA – Soc. NAPOLI
Il Giudice Sportivo,
letta la relazione dei collaboratori della Procura federale;
rilevato che, verso il 39° del secondo tempo, sostenitori della Soc. Roma, collocati nel settore
dello stadio denominato “curva sud”, indirizzavano ad un calciatore di altra Società grida e cori
insultanti, espressivi di discriminazione razziale;
valutata la pervicace e specifica recidività in tali biasimevoli comportamenti (cfr CU 69 del
29/10/2012, CU 150 del 19/2/2013 e CU 215 del 13/5/2013), nonostante la formale diffida
inflitta in occasione della precedente gara di campionato;
ricorrendo le circostanze attenuanti di cui all’art.13 n.2, lettere a) e b) CGS, per avere la Società
concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza;
visti gli artt. 11, n. 3 e 18, n.1 lettera e) CGS;
P.Q.M.
delibera di sanzionare la Soc. Roma con l’ammenda di € 50.000,00 e con l’obbligo di disputare
una gara con il settore dello stadio denominato “curva sud” privo di spettatori.