CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 22 aprile 2013 promosso da: Sig. Cristian Bertani / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 22 aprile 2013 promosso da: Sig. Cristian Bertani / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Dario Buzzelli (Presidente) Prof. Carlo Bottari (Arbitro) Prof. Avv. Massimo Zaccheo (Arbitro) nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (“Codice”) riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in data 22 aprile 2013, ha deliberato a maggioranza, con il dissenso del Prof. Carlo Bottari, il seguente LODO nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0097 del 15.1.2013 - 702) promosso da: Sig. Cristian Bertani, rappresentato e difeso dall’Avv. Mattia Grassani, elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Bologna, Via dè Marchi n. 4/2 - parte istante - contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente Dott. G. Abete, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Panama n. 9; - parte intimata - Fatto e svolgimento del giudizio arbitrale 1. Con provvedimento dell’8 maggio 2012 il Procuratore Federale deferiva avanti la Commissione Disciplinare Nazionale F.I.G.C. il signor Cristian Bertani per: a) violazione dell’art. 9 del C.G.S. in quanto egli si sarebbe associato con altri tesserati, al fine «di commettere una serie indeterminata di illeciti disciplinari, fra i quali illeciti sportivi ex art. 7 C.G.S., ed effettuazione di scommesse illecite ex artt. 1 e 6 C.G.S.; b) violazione dell’art. 7, commi 1, 2, 5, e 6 del C.G.S. per avere, in concorso con altri tesserati prima della gara Chievo-Novara del 30 novembre 2010 … posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, ricevendo, nello specifico, una somma di denaro perché si rendessero disponibili in prima persona e si attivassero per ottenere la disponibilità anche di qualche compagno di squadra, in funzione della realizzazione di un over 2,5 con la sconfitta della propria squadra con differenza di tre o più reti in favore del Chievo», c) violazione dell’art. 7, commi 1, 2, 5 e 6, del C.G.S. per avere, in concorso con altri tesserati, «prima della gara Novara – Ascoli del 2 aprile 2011 … posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione «della realizzazione di un over, con vittoria della propria squadra». In particolare, secondo l’atto di deferimento, il Sig. Bertani avrebbe posto in essere, unitamente ad altri calciatori e in concorso con altri soggetti, atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara Chievo-Novara del 30 novembre 2012, ricevendo una somma di denaro perché si rendesse disponibile in prima persona e si attivasse per ottenere la disponibilità anche di qualche compagno di squadra per ottenere la realizzazione di un cd. over 2,5, con sconfitta della propria squadra con differenza di tre o più reti in favore del Chievo. Vi sarebbe stata, secondo l’atto di deferimento e in relazione alla gara indicata, una specifica attività di alterazione del regolare svolgimento e del risultato finale «ad» «opera del noto gruppo degli zingari, che misero a disposizione di alcuni giocatori» «del Novara, segnatamente Nicola Ventola, Cristian Bertani, Alberto Maria Fontana» «e Rjat Shala, consegnandoli materialmente agli stessi presso l’albergo ove» «alloggiava la squadra del Novara in vista dell’incontro consultivo, una cospicua» «somma di denaro, pari a 150.000,00 euro». In tale occasione il ricorrente avrebbe fatto da tramite tra il predetto gruppo criminale e i propri compagni Ventola, Fontana e Shala al fine di organizzare la combine. Lo stesso Bertani avrebbe, inoltre, prima della gara Novara-Ascoli del 2 aprile 2011 e in concorso con altri soggetti, posto in essere atti diretti ad alterarne il risultato. In particolare, il Sig. Bertani si sarebbe, anche in questa occasione, comportato da intermediario della combine, ricevendo anche la restituzione delle somme versate dagli “zingari” al calciatore Micolucci per l’alterazione, non riuscita, della gara. 2. All’esito del giudizio di primo grado, la Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C. proscioglieva il signor Bertani dalle contestazioni relative alla violazione dell’art. 9 G.C.S. e degli artt. 7, commi 1, 2 e 5, C.G.S. in relazione alla gara Chievo-Novara. Riteneva invece il calciatore responsabile della violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, C.G.S. in relazione alla gara Novara – Ascoli e condannava quindi lo stesso alla sanzione della squalifica per anni uno in continuazione con la sanzione precedentemente irrogata dalla stessa Commissione con comunicato ufficiale n. 11/CDN del 10 agosto 2012. 3. Tanto il signor Bertani che la F.I.G.C. proponevano appello avverso tale decisione. La Corte di Giustizia Federale, con la decisione pubblicata con comunicato Ufficiale n. 72/CGF, del 25 ottobre 2012, proscioglieva il signor Bertani dalla contestazione di illecito associativo ex art. 9 C.G.S., mentre confermava la responsabilità del medesimo in ordine alla contestazione di illecito sportivo in relazione alle gare Chievo - Novara del 30 novembre 2010 e Novara – Ascoli del 2 aprile 2011, e per l’effetto, considerata la continuazione, rideterminava la sanzione inflitta in 6 mesi per ciascun illecito, per complessivi anni 1. La Corte ha ritenuto la sussistenza della responsabilità dell’odierno ricorrente per la partita Chievo-Novara del 30 novembre 2010, richiamando le dichiarazioni di Gervasoni, secondo le quali quest’ultimo si rivolse al Bertani quale amico «con cui si trovava in tali rapporti confidenziali da rivelargli il piano criminoso ideato dal gruppo di stranieri con cui era in contatto». La Corte richiama, a tale proposito, la deposizione di Gervasoni alla Procura Federale del 13 aprile 2012, in cui il dichiarante ha ricostruito la natura dell’intervento di Bertani, consistente nell’interessamento presso i compagni di squadra al fine dell’ottenimento dello scopo alterativo del risultato della gara. Quanto alla responsabilità per l’illecito che ha interessato la gara Novara-Ascoli, la Corte afferma che è stato possibile appurare l’intensità e la vicinanza dei rapporti tra Bertani e Gecic (di cui rappresenta sintomatica conferma l’incontro avvenuto in prossimità della gara presso Legnano e la disponibilità di un’utenza telefonica riservata); viene indicato come “schiacciante” il racconto del tesserato Micolucci in ordine al ruolo del Sig. Bertani come interlocutore e fiduciario del gruppo criminale. 4. Avverso tale pronuncia, con atto del 15 gennaio 2013, ha presentato istanza di arbitrato il signor Cristian Bertani. Il ricorrente deduce di non aver avuto nessuna responsabilità in relazione allo svolgimento della partita Chievo - Novara del 30 novembre 2010, non avendo neppure giocato quella partita e non avendo partecipato al ritiro della squadra a Verona. La procura avrebbe ritenuto sussistere tale responsabilità sulla sola base delle dichiarazioni del tesserato Carlo Gervasoni, che però avrebbe fatto delle dichiarazioni de relato, rimaste prive di qualsivoglia conferma. Osserva, in proposito, che i tesserati Shala e Fontana, menzionati quali destinatari della richiesta di alterazione del risultato sono stati prosciolti da ogni addebito, mentre il Sig. Ventola sarebbe in attesa della decisione definitiva. Aggiunge, inoltre, di non essere mai stato nell’albergo dove soggiornava la propria squadra alla vigilia della partita per cui è causa e di non aver mai ricevuto denaro. La Corte di Giustizia Federale avrebbe poi errato nel ritenere che il Gervasoni si sarebbe rivolto a Bertani per ottenere la sua intermediazione e, quindi, la combine dell’incontro; secondo parte ricorrente, infatti, Gervasoni non avrebbe mai dichiarato di essere intervenuto direttamente, ma semmai di aver appreso da un terzo (il Sig. Gecic) del ruolo avuto dal Bertani nell’illecito. Ancora, la Corte avrebbe errato nel richiamare le dichiarazioni di un altro tesserato del Novara, signor Drascek, il quale avrebbe definito i calciatori Shala e Ventola “amici del Bertani”. In realtà, secondo parte ricorrente, il medesimo Drascek avrebbe parlato solo di una amicizia tra Bertani e Shala, ma avrebbe precisato di non sapere se i due si frequentassero anche al di fuori; lo stesso Drascek avrebbe precisato di aver giocato nella gara in questione e di non aver notato nulla di strano. Sotto altro profilo, parte ricorrente deduce che non avrebbe mai potuto fare da intermediario tra i calciatori e gli “zingari”, non avendo mai conosciuto questi ultimi prima della gara in questione. Quanto alla gara Ascoli - Novara del 2011, osserva che lo stesso organo di giustizia federale avrebbe rilevato, nei comportamenti ascritti al Bertani, requisiti fondanti, al più, l’illecito dell’omessa denuncia, mentre non sarebbe giustificabile la contestazione dell’illecito sportivo. Infatti, le dichiarazioni del Gervasoni in merito all’episodio in questione non prenderebbero mai in considerazione il Bertani se non per fatti occorsi dopo la gara. Anche le dichiarazioni del tesserato Micolucci del 19 aprile 2012 non sarebbero rilevanti, non avendo egli, in successive audizioni, più menzionato il Sig. Bertani. In ogni caso, sottolinea parte ricorrente, il Bertani non viene mai citato come soggetto avente un ruolo attivo nell’ideazione o attuazione della combine. La stessa circostanza, imputata Bertani, del ritiro della somma consegnata al Micolucci prima della gara e poi restituita per il mancato conseguimento dell’obiettivo, non corrisponderebbe al vero in quanto la direttrice dell’albergo ove sarebbe avvenuto lo scambio ha dichiarato di non aver visto, nell’occasione, il signor Bertani; inoltre, se anche tale circostanza fosse ritenuta provata, essa dimostrerebbe solamente la conoscenza, da parte del Bersani, del tentativo di illecito sportivo commesso dagli altri tesserati, e non la sua partecipazione ad esso. In punto di diritto, parte ricorrente deduce che non sussisterebbe lo standard minimo probatorio richiesto dalla giurisprudenza di settore per l’accertamento della responsabilità. Conclude pertanto chiedendo: «che l’On. le Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo» «Sport del CONI previo esperimento del tentativo di conciliazione, in accoglimento» «del presente ricorso, Voglia annullare e/o revocare al sanzione irrogata nei suoi» «confronti con la decisione della Corte di Giustizia Federale F.I.G.C. – Sezioni» «Unite, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 72/CGF, del 25 ottobre 2012, le cui» «motivazioni sono state rese note il 19 dicembre 2012, con C.U. 115/CGF, con cui» «è stata irrogata, in via definitiva, in ambito endofederale, la sanzione della» «squalifica per anni 1 (uno) a carico del Sig. Cristian Bertani». La parte ricorrente nominava quale arbitro il Prof. Carlo Bottari. 5. Con memoria del 4 febbraio 2013 si costituiva la F.I.G.C., rilevando, preliminarmente, l’esistenza di un separato deferimento del ricorrente per l’ipotesi di illecito sportivo aggravato in relazione alla partita Novara-Siena del 1° maggio 2011. Ed aggiungeva che il Tribunale del Riesame di Brescia, pur avendo disposto la scarcerazione del Bertani per l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di associazione per delinquere, aveva tuttavia confermato il quadro accusatorio circa il concorso del ricorrente negli accordi corruttivi volti alla manipolazione di talune partite della sua squadra. E ciò anche relativamente alla concomitanza dei contatti telefonici tra la scheda telefonica formalmente intestata a Melluso Gioacchino, ma attribuita dagli investigatori e dal Giudice all’odierno ricorrente, e i sodali Ilievsky e altri, con le competizioni e la collocazione spaziale del Bertani. Produceva a supporto stralcio dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal GIP di Cremona in data 23.05.2012 (doc. 1) nonché ordinanza del Tribunale del Riesame di Brescia del 28.6.2012 (doc. 2). In ordine agli illeciti contestati, la Federazione osserva che le circostanziale dichiarazioni rese dal Gervasoni in sede penale e sportiva avrebbero trovato riscontri di ordine fattuale e logico, e che, dunque, sarebbe stato originariamente raggiunto lo standard probatorio richiesto dalla giurisprudenza del TNAS. Concludeva chiedendo che l’istanza di arbitrato fosse respinta e nominava quale arbitro l’Avv. Prof. Massimo Zaccheo. 6. Il Collegio veniva integrato con la nomina dell’Avv. Dario Buzzelli, con funzione di presidente. 7. Alla prima udienza, tenutasi il 21.3.2013, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, le parti, concordemente, chiedevano di anticipare al discussione, rinunciando ai termini per il deposito di memorie. Il Sig. Bertani rendeva dichiarazioni spontanee, riferendo in particolare che in data 23 marzo 2011 sua moglie sarebbe stata ricoverata in ospedale, e che pertanto nella settimana precedente alla gara Novara-Ascoli, egli avrebbe avuto «altro a cui pensare». La difesa della parte istante chiedeva di poter depositare un certificato medico relativo a tale ricovero ma, a seguito dell’opposizione della Federazione, vi rinunciava. Ascoltata la discussione e le relative repliche, il Collegio si riservava. MOTIVI DELLA DECISIONE 8. Il ricorrente, relativamente alla partita Chievo-Novara del 30.11.2010, impugna la decisione della Corte di Giustizia Federale fondamentalmente per due motivi: in primo luogo, perché essa sarebbe fondata su una dichiarazione de relato di Gervasoni, rimasta priva di qualsivoglia conferma; in secondo luogo, perché i soggetti rispetto ai quali, secondo l’ipotesi accusatoria, Bertani avrebbero fatto da tramite sono stati invece prosciolti dagli addebiti loro contestati. La prima censura si rivela, a giudizio del Collegio, del tutto infondata. Diversamente da quanto si assume dal ricorrente, infatti, del coinvolgimento di questi nell’episodio in questione Gervasoni rende testimonianza diretta e non de relato. È sufficiente in proposito richiamare le dichiarazioni che Gervasoni rende alla Procura Federale in data 13.4.2012, secondo le quali: «la possibilità di alterare il» «risultato della gara nasce dalla richiesta che mi fece GECIC se avevo la possibilità» «di chiedere a qualcuno delle due squadre se era possibile combinare l’incontro. Io» «conoscevo Bertani e a lui mi rivolsi. Quest’ultimo si rese disponibile anche se mi» «disse che probabilmente non avrebbe giocato. Gli chiesi di interessarsi con altri» «colleghi e nel qual caso ne avesse avuto la disponibilità, io avrei provveduto solo a» «creare il contatto con gli zingari. La cosa andò effettivamente così e quindi c’è» «stato poi l’incontro in albergo di cui ho già riferito all’AG». Queste dichiarazioni seguono quelle rese dallo stesso Gervasoni al G.I.P. di Cremona il 22 dicembre 2011, in cui lo stesso riferisce, tra l’altro, «Mi è venuto in mente che» «un’altra partita manipolata fu Chievo-Novara di coppa Italia nel 2010, vinta dal» «Chievo per 3-0. Io amico di Bertani del Novara gli dissi che potevo accettare le» «proposte di Gegic e infatti così andò...». E quelle rese al P.M. in data 27 dicembre» «2012, in cui Gervasoni dichiara che «Bertani fece da tramite in quanto non» «partecipò attivamente alla trasferta». Le richiamate dichiarazioni che, come ognuno vede, contengono affermazioni di fatti e circostanze conosciute direttamente dal Gervasoni, sono state poi confermate ed arricchite di ulteriori specifici elementi circostanziali in sede di audizione dello stesso Gervasoni dinanzi a questo Tribunale il 28 gennaio 2013, nell’ambito del procedimento concernente il giocatore Ventola. In tale circostanza, Gervasoni ha riferito, tra l’altro, che fu il Bertani ad inviargli un sms con il nome dell’albergo ove avrebbe alloggiato il Novara e lo stesso Gervasoni lo comunicò a Gegic. E che fu, poi, sempre egli (Gervasoni) che comunicò a Bertani il numero della stanza che ospitava gli esponenti del gruppo degli slavi, ove si sarebbero dovuti recare i giocatori del Novara coinvolti nella combine; incontro effettivamente avvenuto (cfr. doc. 3 prodotto dalla F.I.G.C.). 9. Privo di pregio si appalesa anche l’ulteriore argomento difensivo costituito dalla circostanza che i soggetti rispetto ai quali Bertani avrebbe fatto da tramite con gli slavi sono stati prosciolti dagli addebiti loro contestati. Le condotte poste in essere dal ricorrente e consistite nel prestare adesione alla proposta effettuata dal Gervasoni, per conto degli “zingari”, di alterazione del risultato della gara, ponendo in essere i comportamenti appena riferiti, integrano, di per sé, ad avviso del Collegio, la fattispecie dell’illecito sportivo di cui all’art. 7, commi 1 e 5 del C.G.S.. Risulta, pertanto, ininfluente, ai fini della presente decisione, la circostanza che gli altri calciatori, dei quali peraltro Gervasoni non riferisce per conoscenza diretta (come confermato in sede di audizione dinanzi al TNAS il 28.01.2013), individuati come quelli con i quali il gruppo degli slavi avrebbero avuto contatti, siano poi risultati quelli effettivamente coinvolti nella combine. Così come risultava irrilevante la circostanza che il Bertani non si sarebbe mai recato nell’albergo ove alloggiavano i giocatori del Novara (circostanza questa, peraltro, mai riferita dal Gervasoni), ed ove sarebbero state messe a disposizione dagli “zingari” le somme per l’alterazione della gara. Quel che rileva è l’esistenza di un pactum sceleris tra Bertani e Gervasoni, quest’ultimo operante per conto e nell’interesse degli “zingari”, finalizzato all’alterazione del risultato della partita. Le dichiarazioni di Gervasoni in merito all’esistenza di un tale accordo illecito si appalesano credibili sia per il sostanziale disinteresse che quest’ultimo aveva nel rilasciare le dichiarazioni de quibus, essendo ben più ampio il quadro della sua collaborazione con la Giustizia, sia per il fatto che le sue dichiarazioni sono caratterizzate da precisione, coerenza e costanza. Né, d’altro canto, l’istante ha indicato l’esistenza di una plausibile ragione – né essa risulta altrimenti – per la quale Gervasoni avrebbe dovuto rendere reiterate false dichiarazioni auto ed etero accusatorie. A nulla rilevando, sotto questo profilo, il vago accenno, fatto dal ricorrente nell’audizione del 13.4.2012 e richiamato nel corso della discussione orale, ad un asserito e non meglio specificato aiuto che il Gervasoni si sarebbe aspettato da lui. Le dichiarazioni del Gervasoni trovano peraltro riscontro nel fatto che la partita si è effettivamente conclusa con il risultato pattuito, e risultano convergenti con le più ampie risultanze degli atti dell’indagine penale circa la disponibilità in capo al Bertani di un’utenza telefonica, formalmente intestata ad altro soggetto, con la quale si sarebbero mantenuti successivamente contatti tra il predetto e il gruppo degli slavi (si vedono le risultanze contenute nell’ordinanza di custodia cautelare del GIP di Cremona in data 23.05.2012: doc. 1 della produzione documentale della parte resistente, pagg. 291 e segg.). E si collegano, infine, sì da rafforzare sul piano della generale e complessiva la credibilità del Gervasoni, con quelle che lo stesso Gervasoni rende con riferimento al successivo e correlato episodio relativo alla partita Novara-Ascoli del 2 aprile 2011 che trova riscontro e fondamento anche sulle dichiarazioni rese da altro tesserato (Micolucci). Le risultanze sin qui richiamate consentono di ritenere provata la violazione contestata all’istante. Prova, questa, che, è appena il caso di osservare, secondo il consolidato orientamento di questo Tribunale, non richiede né la “certezza assoluta” della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, risultando sufficiente un grado inferiore di certezza, basata sulla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo da acquisire una ragionevole convinzione sulla commissione dell’illecito stesso (cfr., tra le tante, Lodo Saverino/FICG del 23.01.2012). 10. Analogo giudizio il Collegio ritiene di dover esprimere relativamente all’illecito contestato con riferimento alla partita Novara-Ascoli del 2 aprile 2011. Al riguardo, vengono in rilievo, innanzitutto, le dichiarazioni rese in data 18.8.2011 al P.M. di Cremona dal giocatore dell’Ascoli Vittorio Micolucci, il quale riferisce che gli “zingari” gli avevano proposto di alterare il risultato della partita in questione, con la specifica indicazione dei compensi che, a seconda del risultato, gli sarebbero stati corrisposti. Dal coinvolgimento del Bertani nella combine relativa a tale incontro parla inizialmente il Gervasoni, nel corso degli interrogatori resi al P.M. di Cremona rispettivamente il 22.12.2011 e il 12.3.2012. In occasione del primo interrogatorio, Gervasoni riferisce che Gegic gli «chiese se» «c’era la possibilità di fare altre partite e quindi se conoscevo qualcuno dell’Ascoli» «per combinare qualcosa con loro... ci incontrammo, subito dopo mezzanotte, con» «Micolucci per esporgli che cosa si poteva fare ... i due slavi gli diedero anche dei» «soldi circa € 20.000-30.000... la prima partita che si poteva combinare e cioè» «Novara-Ascoli non andò in porto anche se Micolucci il giorno dopo l’incontro mi» «messaggiò e mi disse che tutto era ok per l’Over. Infatti nell’occasione ci doveva» «essere un over ma la partita finì 1-0. Questo nonostante che anche 3-4 giocatori del» «Novara, con referente Bertani, un attaccante, fossero stati coinvolti dagli slavi». Nel corso del secondo interrogatorio, Gervasoni dichiara: «dopo che la partita» «Chievo-Novara andò a buon fine i rapporti con Bertani sono continuati» «originariamente a livello di semplice amicizia. Accadde, tuttavia, che quando gli» «raccontai della combine che c’era stata per Atalanta-Piacenza, il Bertani mi chiese» «di venire in contatto con Gegic per verificare se ci fosse qualche partita da» «combinare con lui. Naturalmente sempre con riferimento al Novara. Fu così che» «Gegic e Bertani si incontrarono in un bar di Legnano in un periodo che collocherei» «un po’ prima di Novara-Ascoli del 2 aprile 2011. Gegic capì, a seguito di» «quell’incontro, che vi era effettivamente un’ulteriore disponibilità da parte dei» «giocatori del Novara. Credo che a seguito di questi accordi gli slavi consegnarono» «a Bertani un telefono dedicato finalizzato ad essere utilizzato per ulteriori rapporti» «del genere a quelli che ho appena descritto. Posso dire così in quanto da quel» «momento ho iniziato a ricevere dei messaggi che provenivano da Bertani» «riconducibili ad un’utenza a me del tutto nuova. Ricordo invece che Bertani» «continuava ad utilizzare l’utenza precedente per contatti non ‘scottanti’. È stato a» «questo punto, in vista del Novara-Ascoli che si verificò quell’incontro che avvenne» «ad Ascoli con il Micolucci... Gegic rappresentò a Micolucci che anche alcuni» «giocatori del Novara erano nella combine... ma la partita non andò come» «auspicato.. Fu così che Gegic mi incaricò di invitare il Micolucci a restituire i» «20.000 € che aveva ricevuto, cosa che avvenne. Dissi a Micolucci di restituire la» «somma materialmente a Bertani il quale avrebbe successivamente restituito a» «Gegic» non solo i 20.000 € in questione, ma anche la somma che avevano ricevuto» «i calciatori del Novara». Le dichiarazioni del Gervasoni hanno trovato sostanziale riscontro in quelle rese dallo stesso Micolucci alla Procura Federale il 19-20 aprile 2012. In tale occasione il Micolucci, che aveva in precedenza negato, nel corso della sua audizione del 5.3.2012 di aver ricevuto somme di denaro dagli “zingari”, ammette che per l’incontro Novara-Ascoli gli «fu consegnata la somma di euro 40.000», precisando il ruolo svolto dal ricorrente nell’illecito, nei seguenti testuali termini: «Ritornando al predetto incontro, preciso che, in tale occasione, Gecic, dopo avermi» «esortato a contattare altri miei compagni di squadra per agevolare la» «manipolazione della gara, disse che, qualora non fosse andata a buon fine la» «combine, avrei dovuto restituire la somma al calciatore del Novara, signor Bertani,» «nelle modalità che quest’ultimo mi avrebbe indicato […]. In effetti, così come» «riferisce Gervasoni, poiché la gara non ebbe gli esiti sperati dagli zingari, io» «restituii la suddetta somma. A tal proposito preciso che, a ritirare tale somma fu in» «effetti il calciatore Bertani, persona di fiducia degli zingari, il quale a fine partita» «mi diede il suo numero di cellulare (di cui non ricordo il numero) per accordarci su» «come avrei dovuto restituire la somma. Infatti, il giorno successivo alla gara,» «quando mi trovavo ancora nello stesso albergo “La bussola”, in cui io ero ancora» «in ritiro post gara, inviai un SMS a Bertani, scrivendogli un messaggio del» «seguente tenore: “ti ho lasciato le maglie”. Subito dopo ricordo che Bertani mi» «telefonò dicendomi che si trovava con la sua auto dietro il nostro pullman, in sosta» «dinanzi all’albergo, e che, appena saremmo partiti sarebbe andato a ritirare la busta» «contenente, in realtà la somma di euro 40.000 avvolti in alcuni asciugamani.» «Preciso che, consegnai la predetta busta al portiere dell’albergo dicendo a questi» «che vi erano alcune magliette della mia squadra da consegnare a Bertani, il quale» «sarebbe passato a ritirarle. Ricordo che Bertani mi contattò telefonicamente (non» «ricordo se con SMS o meno) rassicurandomi che aveva ritirato la busta così come» «stabilito». 11. Le dichiarazioni rese da Gervasoni e confermate da Micolucci si rivelano, ad avviso del Collegio, pienamente idonee a dimostrare il coinvolgimento del ricorrente nella combine relativa alla gara Novara-Ascoli del 2 aprile 2011. Né ad inficiare siffatto giudizio vale la circostanza secondo la quale la direttrice dell’albergo, ove il Micolucci aveva lasciato la somma di denaro poi ritirata dal ricorrente, avrebbe affermato di non aver visto Bertani. Si tratta infatti di una dichiarazione non solo rilasciata ad organi di stampa (cfr. all. 14 all’istanza di arbitrato), ma, comunque, inidonea a provare alcunché: la direttrice di una struttura recettizia non può infatti dire con certezza chi sia o non sia entrato in essa in un dato giorno, come avrebbe potuto fare invece il portiere dell’Albergo (che lo stesso Micolucci indica come quello al quale egli lasciò la busta) ma, a quanto risulta, questi non è mai stato indicato come teste. Privo di pregio si appalesa anche l’assunto secondo cui il comportamento del ricorrente potrebbe al più configurare l’illecito di omessa denuncia. In realtà, come correttamente evidenziato anche dalla Corte di Giustizia Federale, la condotta tenuta dal ricorrente nella restituzione delle somme anticipate ai calciatori coinvolti nella combine, per come risulta univocamente dalle dichiarazioni del Gervasoni e del Micolucci, lungi dal potersi riguardare alla stregua di un post-factum non punibile, comprova invece il suo ruolo di interlocutore e fiduciario degli slavi; ruolo già evidenziato dai predetti Gervasoni e Micolucci e che trova riscontro nei contatti telefonici che lo stesso risulta aver intrattenuto con esponenti del clan degli zingari e di cui alle richiamate risultanze delle indagini penali. Risultando, dunque, anche in questo caso dimostrato con ragionevole certezza il pieno coinvolgimento del ricorrente nel piano di alterazione del risultato della gara, la decisione impugnata va confermata. 12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1. rigetta l’istanza di arbitrato del Sig. Cristian Bertani; 2. condanna il Sig. Cristian Bertani al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.500 (euro millecinquecento) oltre IVA e CPA; 3. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico del Sig. Cristian Bertani il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale che liquida in € 4.500 (euro quattromilacinquecento) oltre accessori e spese; 4. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico del Sig. Cristian Bertani il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato e dello Sport; 5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato a maggioranza in data 22 aprile 2013 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Dario Buzzelli F.to Carlo Bottari F.to Massimo Zaccheo L'arbitro prof. Carlo Bottari motiva il proprio dissenso non potendo condividere l'affermazione, contenuta nel testo del lodo, che la condotta del Bertani, come raccontata da Gervasoni, integri di per sè la fattispecie dell'illecito sportivo quando, come chiaramente desumibile da tutti gli altri lodi riferiti a coloro che avrebbero dovuto commettere tale illecito ( dal momento che il Bertani non ha giocato la partita in questione, nè era presente ), l'illecito non si è poi concretamente realizzato, o quanto meno non se ne ha prova. Quindi al più si dovrebbe parlare di tentativo di illecito. Tanto è vero che, proprio a proposito della partita Chievo-Novara, la Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C. aveva prosciolto Bertani dalle relative contestazioni. Si ritiene, pertanto, che sarebbe apparso equo e condivisibile far cadere il primo illecito (che non vi è mai stato) e confermare il secondo, riducendo la sanzione a sei mesi. F.to Carlo Bottari
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