CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 22 maggio 2013 promosso da: Sig. Sergio Berti / Sig. Vincenzo Iaquinta

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 22 maggio 2013 promosso da: Sig. Sergio Berti / Sig. Vincenzo Iaquinta IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. Avv. Maurizio Benincasa – Presidente Prof. Avv. Massimo Coccia – Arbitro Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini – Arbitro nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento prot. n. 2721 del 10 ottobre 2012 - 672 promosso da: Sergio Berti, nato a Pistoia, il 13 giugno 1948 ed ivi residente alla via di Colle e Doccia n. 9, in proprio e quale legale rappresentante della Berti & C. s.a.s. (P. IVA 01298400472) con sede in Pistoia, viale Adua n. 138, rappresentato e difeso dall’Avv. Luca Puccini, domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in San Giuliano Terme (Pisa), loc. Arena Metato via della Murella n. 41 istante contro Vincenzo Iaquinta, nato a Crotone (KR), il 21 novembre 1979, C.F. QNTVCN79S21D122S, residente in Reggiolo (RE) alla via Chopin, n.23 rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Brusatin del Foro di Padova, domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Padova, alla via E. Filiberto n. 14 intimato FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Il Signor Sergio Berti ha proposto istanza di arbitrato ex art. 9 del Codice, innanzi codesto Tribunale, per veder riconosciuto il proprio asserito credito nei confronti della parte intimata. A fondamento della propria pretesa, l’istante pone il mandato del 16 dicembre 2008 con il quale il calciatore Iaquinta Vincenzo avrebbe confermato, all’Agente, il precedente incarico del 3 ottobre 2006; in virtù di tale accordo, per aver assistito il calciatore nella conclusione di un contratto di prestazione sportiva, sottoscritto in data 31 maggio 2009 con la Società Juventus F.C. S.p.A., parte istante avrebbe maturato un credito di € 402.600,00 oltre IVA a tutt’oggi non corrisposto. Il Signor Sergio Berti formulava istanza di arbitrato al TNAS (prot. n. 2721 del 10 ottobre 2012), rassegnando le seguenti conclusioni: «Che l’Ecc.mo Tribunale adito voglia accogliere il ricorso proposto dal Signor Sergio Berti e con esso la Berti & C. s.a.s., per quanto previsto dal Regolamento invocato e per gli effetti condannare il Signor Iaquinta Vincenzo: I. al pagamento della somma di € 402.600,00 [stagioni 2009/10, 2010/11, 2011/12] oltre ad € 84.546 per IVA 21% e così complessivamente € 487.146,00. II. Al pagamento degli interessi legali dalla data di ogni singola scadenza [1/11/2009, 1/11/20010, 1/11/20011] nella stagione maturati. III. Al pagamento delle spese di arbitrato, ferma restando la solidarietà tra le parti. IV. Al pagamento delle spese di assistenza legale prestata al ricorrente». Nell’ istanza veniva indicato, quale Arbitro di parte, il Prof. Avv. Massimo Coccia. Parte intimata si costituiva, nel presente procedimento, depositando la propria memoria difensiva ex art. 12 del Codice e contestando quanto ex adverso dedotto; la difesa del Signor Iaquinta, rassegnava le seguenti conclusioni, spiegando al contempo domanda riconvenzionale: «Piaccia all’Ill.mo Collegio adito, contrariis rejectis, in via preliminare di rito, accertata/dichiarata la nullità dell’atto introduttivo del giudizio, se non ritenuta la circostanza assorbente, fissare al ricorrente un termine perentorio per integrare la domanda; nel merito, in accoglimento di uno o più dei motivi indicati in narrativa, accertare/dichiarare l’inesistenza, ovvero la nullità o invalidità e, comunque, l’inefficacia del contratto di mandato, ovvero l’inammissibilità del ricorso e, per l’effetto, rigettare la domanda avversa, siccome infondata; in via radicalmente subordinata, accertata/dichiarata la decadenza dell’istante dal diritto di agire per i compensi relativi alle stagioni 2009/2010 e 2010/2011, diminuire la pretesa avversa limitandola al corrispettivo dovuto per l’annualità 2011/2012; in via istruttoria, qualora lo valuti opportuno, anche in seguito alle eventuali ulteriori difese dell’istante, ammettere le richieste prove testimoniali, sui capitoli meglio formulati in narrativa. Se ritenga incombente sull’intimato l’onere di dimostrare la non autenticità della sottoscrizione del contratto di mandato del 2008, disporre all’uopo l’opportuna C.T.U. calligrafica; in via riconvenzionale, accertata/dichiarata la nullità o l’invalidità e, comunque, l’inefficacia del contratto di mandato datato 16 dicembre 2008, condannare l’istante, a vantaggio dell’intimato, per le ragioni di cui in narrativa, al pagamento della complessiva somma di euro 228.347,89, oltre interessi dal dovuto al saldo e, per quanto riguarda il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, con applicazione anche di rivalutazione e maggior danno, od alla maggiore o minor somma ritenuta di giustizia; comunque, con vittoria di spese legali, diritti ed onorari, anche in applicazione dei disposti di cui all’art. 96 c.p.c. e, ferma restando la solidarietà tra le parti, al pagamento delle spese di arbitrato». Il Signor Vincenzo Iaquinta nominava quale Arbitro di parte il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini. Entrambi gli Arbitri nominati formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, di comune accordo tra gli stessi, veniva designato, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa che formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5 del Codice. Il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Avv. Massimo Coccia (Arbitro), Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini (Arbitro). In data 14 novembre 2012, si teneva, presso la sede dell’Arbitrato, la prima udienza nel corso della quale veniva esperito, infruttuosamente, il tentativo di conciliazione. Nella medesima sede, il Collegio concedeva i termini per il deposito di memorie e documenti, oltre che per le rispettive repliche. Con ordinanza del 21 gennaio 2013, il Collegio, sciogliendo la riserva assunta in occasione della prima udienza, disponeva C.T.U. grafologica sul contratto di mandato del 16 dicembre 2008. In data 3 maggio 2013 si teneva, presso la Sala Udienze del TNAS, la seconda udienza; nel corso della stessa il Collegio invitava le parti alla discussione, anche alla luce delle risultanze emerse con la C.T.U. Terminata la discussione, all’esito dell’udienza, il Collegio si riservava, trattenendo la causa in decisione. MOTIVI 1.Il Signor Sergio Berti, in qualità di agente di calciatori, rivendica il diritto al proprio compenso sulla base del contratto di mandato concluso, in data 16 dicembre 2008, con il Signor Iaquinta e depositato presso la Commissione Agenti a mezzo di raccomandata A/R in data 22 dicembre 2008. Di tale accordo, con il quale si sarebbe confermato il mandato già concluso tra le medesime parti in data 3 ottobre 2006, sarebbe stata data disdetta, in data 14 dicembre 2009, dal padre del calciatore. In data 31 maggio 2009, in vigenza, quindi, di detto accordo, il Signor Iaquinta avrebbe concluso un contratto di prestazione sportiva con la Juventus F.C. S.p.A. per una somma pari ad € 5.368.00,00 al lordo delle ritenute per ciascuna delle stagioni. Pur avendo sollecitato più volte il Signor Iaquinta per il pagamento dei propri compensi, questi non avrebbe ancora provveduto a corrispondere all’istante quanto dovuto relativamente alle stagioni 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 per un totale di € 402.600,00 oltre IVA. 2.Parte intimata eccepisce (prot. n. 2836 del 20 ottobre 2012), preliminarmente, come l’art. 30 del Regolamento degli Agenti di Calciatori, sulla base del quale sarebbe stato introdotto il ricorso di parte istante, sarebbe inesistente, atteso che il Regolamento applicabile ratione temporis (pubblicato il 28 dicembre 2006) risultava costituito solo da 24 articoli. Viene eccepito, quindi, come risulti omesso ed incerto il fondamento normativo sul quale sarebbe stato incardinato l’odierno procedimento arbitrale. Nel merito, la difesa del Signor Iaquinta eccepisce come le sottoscrizioni apposte al contratto di mandato del 16 dicembre 2008 risultino non conformi a quelle dell’analogo contratto del 3 ottobre 2006. Le stesse vengono, pertanto, formalmente disconosciute. Nella denegata ipotesi in cui le sottoscrizioni fossero ritenute autentiche, la difesa di parte intimata ritiene che la formazione di detto documento sia avvenuta con abusivo riempimento di bianco segno, impiegando all’uopo un mandato in bianco sottoscritto nel 2006; il mandato del 2008 risulta, infatti, compilato impiegando un modulo prestampato del 2006. Secondo tale ricostruzione, il Signor Berti avrebbe impiegato un modulo firmato, dallo stesso giocatore ma nel 2006, al fine di potersi avvalere delle clausole più vantaggiose contenute in questo modello che sarebbero, medio tempore, divenute illegittime perché contrastanti con il Regolamento Agenti del 2007. Ed infatti, il contratto prodotto dall’istante, quello del 2008, sarebbe in contrasto con le disposizioni contenute nell’allora vigente Regolamento Agenti ed inoltre non conforme alla relativa normativa FIFA. La difesa di parte intimata rileva, inoltre, come il Signor Iaquinta non avrebbe mai provveduto ad una rinnovazione del contratto del 2006 sulla base del presupposto, rivelatosi erroneo, che detto mandato fosse valido sino alla data dell’intervenuta disdetta e come, pertanto, non avrebbe avuto alcuna ragione di sottoscrivere l’accordo del 2008. Secondo la difesa del Signor Iaquinta, complessivamente valutando la condotta dell’agente, deve rilevarsi come questi abbia agito senza rispettare i principi di lealtà, correttezza, probità e buona fede; tale comportamento avrebbe, ai sensi della normativa federale, di per sé, come conseguenza quella di rendere nullo il contratto tra agente e calciatore. In via subordinata viene rilevata, ai sensi del quarto comma dell’art. 10 del Codice TNAS, l’inammissibilità del ricorso dell’istante per decorso dei termini ivi previsti. Secondo il disposto del su richiamato articolo, infatti, l’istanza arbitrale avrebbe dovuto essere trasmessa alla controparte entro il termine di trenta giorni dal momento in cui si è avuto conoscenza dei fatti posti a fondamento della controversia (2 dicembre 2011). Tale termine, infatti, anche alla luce anche di precedenti pronunzie di questo Tribunale sarebbe stabilito a pena di decadenza. Ai sensi del quinto comma dell’art. 10 R.A., inoltre, la pretesa risarcitoria potrebbe essere fatta valere solo relativamente alla stagione 2011/2012, essendo decaduta la possibilità di richiedere il compenso relativo alle precedenti stagioni. Sempre in via subordinata, parte intimata riporta come tra le parti sussisterebbe un pactum de non petendo; ed infatti «a differenza di quanto avvenuto nel 2006, quando fu conferito il primo mandato al Signor Berti, nel 2009 al momento di modificare il contratto di prestazione sportiva con la Società Juventus F.C. S.p.A., l’istante e l’intimato avevano pattuito che il compenso dell’Agente fosse versato direttamente dalla Società stessa, senza gravare sul compenso del calciatore». 3. Nella propria memoria di costituzione, parte intimata spiega anche domanda riconvenzionale sulla base delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto. Assunta l’inesistenza ovvero la nullità e, quindi, l’inefficacia del contratto di mandato del 2008, parte intimata avrebbe diritto a ripetere la somma pagata all’agente quale corrispettivo delle di lui prestazioni professionali poiché trasferita sine titulo. L’importo di tale somma sarebbe pari ad € 117.000 così come documentato dall’allegato bonifico, oltre interessi. Accanto ad una componente ripetitoria, la domanda riconvenzionale presenta anche una componente risarcitoria. Ed invero, l’invalidità della firma del giocatore, alla quale avrebbe contribuito l’agente o che, comunque, sarebbe dovuta da questi esser conosciuta, comporterebbe, ai sensi dell’art. 1338 c.c., una responsabilità precontrattuale in capo all’odierno istante. La illegittima condotta dell’agente avrebbe, infatti, causato all’intimato un danno complessivamente quantificato in € 111.347,00. La difesa del Signor Vincenzo Iaquinta configura, inoltre, una responsabilità aggravata in capo all’agente ai sensi dell’art. 96 c.p.c.. Premessa l’applicabilità di tale previsione normativa anche nei procedimenti innanzi al TNAS, viene rilevato come il Signor Berti avrebbe agito giudizialmente pur conoscendo, o dovendo conoscere, le cause di nullità del contratto di mandato del 2008 e, come, la condotta dello stesso, complessivamente considerata, sia stata per nulla improntata ai canoni di buona fede, diligenza e perizia. 4. Ai sensi dell’art. 13 del Codice, parte istante produceva una propria memoria di replica con la quale prendeva posizione su quanto dedotto dalla controparte nel proprio atto di costituzione. Sulle eccezioni di non sufficiente determinazione del fondamento giuridico dell’istanza di arbitrato, viene rilevato come la corretta normativa di riferimento risultava essere facilmente inquadrabile, come nei fatti è avvenuto, non potendo quindi sussistere alcuna lesione del principio del contraddittorio, né alcuna nullità dell’istanza stessa. Nel merito, relativamente al disconoscimento della firma, parte istante afferma come il contratto di mandato del 2008 sia stato consegnato all’agente già firmato in occasione di un incontro avvenuto, con il giocatore, a Torino. Viene rilevato come, inoltre, il calciatore si sarebbe, comunque, avvalso dell’opera professionale dell’agente, che avrebbe condotto alla conclusione del contratto di prestazione sportiva con la Società Juventus, e come la presenza dell’agente e la partecipazione di questi alle trattative risulti dal contratto concluso con la società calcistica. La contestazione della fattura n.1 del 12 gennaio 2010 e la disdetta del mandato, avvenuta ad opera del padre del giocatore, sarebbero ulteriori elementi idonei a provare la conoscenza del Signor Iaquinta del mandato del 2008. Relativamente all’eccezione sull’impiego di moduli del 2006, parte istante rileva come nell’anno 2008 non furono stampati i relativi moduli, a causa delle modifiche regolamentari, e come si fosse all’uopo proceduto a vidimare i moduli del 2006 a mezzo di timbro e iniziali della Segretaria pro tempore della Commissione Agenti. In ultimo, viene rilevato come il pactum de non petendo risulterebbe in contrasto sia con la previsione di cui all’art. 4, comma quarto, del Regolamento Agenti allora vigente, sia con la condotta tenuta dal calciatore e consistente nel pagamento della somma di € 117.000,00, quale chiaro indice di un accordo valido, efficace e conosciuto dalle parti. 5.Nelle more del giudizio, in accordo con i termini concessi dal Collegio, le parti depositavano le proprie memorie autorizzate. Parte istante oltre a precisare, nei propri scritti, i riferimenti normativi sui quali è stata fondata la propria istanza, prende posizione sulle censure avanzate da controparte. Relativamente all’eccepita tardività, ai sensi dei commi quarto e quinto dell’art. 10 R.A., viene rilevato come il termine previsto al primo comma dell’art. 10 del Regolamento Agenti, sarebbe applicabile esclusivamente ai casi in cui vi sia un provvedimento di ultimo grado di un organo di giustizia federale. Detto termine decorrerebbe dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso; tale previsione non risulterebbe applicabile alla vicenda de qua, attesi i diversi presupposti tra le due fattispecie. Parte istante procede, poi, ad una breve ricostruzione della vicenda contrattuale. Le parti avrebbero provveduto a sottoscrivere due contratti: il primo in data 3 ottobre 2006 con scadenza il 30 settembre 2008 e il secondo a far data dal 16 dicembre 2008 fino al 15 dicembre 2009. Vigente il primo di detti contratti, parte istante avrebbe assistito il Signor Iaquinta nelle trattative e nella sottoscrizione di due contratti di prestazione sportiva conclusi rispettivamente in data 19 giugno 2007 e in data 23 ottobre 2007. Il Signor Berti, vigente il secondo dei sopracitati accordi, avrebbe, inoltre, assistito il Signor Vincenzo Iaquinta nella conclusione del contratto di prestazione sportiva sottoscritto in data 31 maggio 2009 e con scadenza in data 30 giugno 2013. Ciò premesso, alla luce della disposizione di cui al quinto comma dell’art. 10 R. A. 2006, applicabile ratione temporis al mandato del 2008, parte istante riconosce fondata l’eccezione di tardività relativamente ai compensi maturati per le stagioni 2009/2010 e 2010/2011. Resterebbero, invece, tempestivamente richiesti i compensi relativi alle stagioni 2011/2012 e 2012/2013 oltre che «i compensi relativi alle annualità 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012» per complessivi «€ 316.500,00 oltre iva [che] sono regolati dal Reg. Ag. 2001, che non prevede alcuna norma di decadenza, e soggiacciono all’ordinaria prescrizione». Nella propria seconda memoria, parte istante oltre a ribadire quanto già dedotto con i precedenti scritti difensivi, insiste sulla circostanza che la condotta tenuta da controparte confermerebbe la conoscenza, di questa, dell’esistenza del contratto di mandato contestato. Il disconoscimento della sottoscrizione del mandato del 2008, giungerebbe, poi, solo successivamente al momento in cui il calciatore si sarebbe avvalso delle prestazioni dell’Agente dando, di fatto, esecuzione al contratto contestato. Dopo aver ribadito la fondatezza della propria pretesa, parte istante insiste per l’accoglimento delle già rassegnate conclusioni. 6. Con la propria memoria del 25 novembre 2013, parte intimata sostiene che mai, in alcun modo, si sarebbe riconosciuta l’esistenza del contratto di mandato del 2008. Preliminarmente, si afferma come controparte non abbia, in realtà, chiarito il fondamento giuridico su cui si basa l’odierno procedimento arbitrale. Si ribadisce, poi, quanto già sostenuto relativamente al disconoscimento della firma sul contratto di mandato e si contesta, in particolare, la circostanza secondo la quale il «contratto di mandato sarebbe stato consegnato all’Agente del calciatore già sottoscritto, in Torino, durante un non meglio precisato incontro». Anche la disdetta del mandato non proverebbe nulla, poiché sarebbe stata effettuata nell’erronea convinzione che il contratto di mandato si fosse tacitamente prorogato. Relativamente al tema del pactum de non petendo si sostiene come il contenuto dell’art. 10, quarto comma, del R.A. non impedirebbe che possa concludersi un diverso accordo (rispetto a quanto previsto dalla disposizione) tra le parti. Si sostiene, sotto diverso profilo, come «l’assistenza dell’Agente al momento della stipula del contratto non dimostra, di per sé, l’assistenza nella fase delle trattative (circostanza comunque irrilevante)». Per quanto attiene la domanda riconvenzionale, la restituzione della somma di € 117.000,00 discenderebbe dalla circostanza che il contratto di mandato del 2008 sarebbe nullo alla luce di quanto complessivamente dedotto; pertanto, quanto pagato sulla base dell’erroneamente presunta vigenza del contratto del 2008 dovrà essere rimborsato al Signor Vincenzo Iaquinta. Relativamente al tema dell’eccepita tardività ex art. 10 Codice TNAS, commi primo e quarto, si replica come quanto eccepito da controparte sarebbe smentito dalla lettera del quarto comma dell’art. 10 del Codice, laddove si prevede il termine di trenta giorni proprio per le ipotesi nelle quali non sia previsto il ricorso alle Federazioni (con ciò da intendersi agli organi di giustizia federale); tenuto conto, inoltre, della sovra ordinazione gerarchica di questa norma rispetto a quelle del Regolamento Agenti, anche in caso di difformità sarebbe la prima a doversi applicare al caso de qua. Relativamente al tema della decadenza dalla possibilità di ottenere il pagamento dei compensi richiesti da parte istante, la difesa del Signor Iaquinta rileva come la ricostruzione operata da controparte sarebbe la seguente. Gli emolumenti complessivamente dovuti sarebbero frutto degli effetti del contratto di mandato del 2006 e del contratto di prestazione sportiva del 2007, conclusosi nella vigenza del primo. Il contratto di mandato stato stipulato allorché risultava, ratione temporis, vigente il Regolamento Agenti del 2001, il quale non prevedeva un termine decadenziale per avanzare la domanda di pagamento del compenso. Il secondo risulterebbe aver spiegato i propri effetti sino alla stagione 2011/2012. Sulla base di una tale ricostruzione parte intimata sottolinea, perentoriamente, come il contratto di prestazione sportiva del 2007 non fosse stato neanche menzionato nell’istanza proposta ex art. 9 Codice TNAS. Si tratterebbe, pertanto, di una domanda nuova e come tale non ammissibile, oltre che comunque infondata, perché lesiva del principio del contraddittorio. Nella memoria del 9 dicembre 2012, parte intimata si riporta, sostanzialmente, al contenuto del precedente scritto censurando integralmente quanto ex adverso sostenuto e contestando le avversarie istanze istruttorie perché infondate o irrilevanti. 7. In primis, il Collegio deve rigettare l’eccezione preliminare sollevata dalla parte intimata sull’omesso o incerto fondamento giuridico dell’istanza; le deduzioni di parte istante non hanno comportato lesione del principio del contraddittorio né di altro principio posto a tutela del corretto svolgimento dell’odierna procedura arbitrale. Ugualmente deve rigettarsi l’eccezione di tardività sollevata ai sensi del combinato disposto dei commi primo e quarto dell’art. 10 del Codice. Deve, inoltre, rilevarsi come parte istante, nel corso del giudizio, abbia rinunciato a parte della propria domanda, ritenendo fondata l’eccezione di tardività relativamente ai compensi maturati per le stagioni 2009/2010 e 2010/2011, ai sensi dell’art. 10 comma quinto del Regolamento Agenti e riducendo, pertanto, l’ampiezza del petitum. Tutto ciò premesso, ai fini del decidere, il Collegio deve prendere posizione sulle risultanze emerse dalla C.T.U.. Il Consulente Tecnico d’Uffico, Dott. Giovanni Quattrocchi, ha così concluso il proprio elaborato: «gli esiti appaiono sufficientemente convincenti da poter concludere che le due firme non appartengono al Signor Jaquinta. Le firme in verifica, infatti, risultano di un livello grafico (sintesi di forma, personalizzazione e movimento) meno evoluto delle comparative, con caratteristiche del tracciato assai diverse ed incompatibili con queste ultime, che appaiono invece sempre omogenee e coerenti a sé stesse ininterrottamente dal 2005 al 2013. Le differenze sono così numerose e pregnanti che il bilancio delle risultanze assorbe le pochissime somiglianze la cui natura del resto richiama caratteristiche non strutturali ma somatiche della grafia, che farebbero escludere le corrispondenze casuali, o l’intento imitativo, orientando piuttosto al fattore della consanguineità di chi non possedeva però la rapidità del movimento e la complessità del gesto dello Iaquinta». Ebbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il C.T.U., all’esito della propria analisi, sono condivise da questo Collegio sia nel metodo, che nel contenuto e, pertanto, deve dichiararsi la non autenticità della sottoscrizione nel contratto di mandato del 16 dicembre 2008. Inoltre, deve rilevarsi come, in accordo con il dettato di cui all’art.10 n.1 del Regolamento Agenti applicabile ratione temporis al mandato del 2008, e segnatamente il Regolamento Agenti del 2007 pubblicato con C.U. del 4 gennaio 2007, l’incarico, a pena di inefficacia, «deve essere redatto esclusivamente sui moduli predisposti dalla Commisione Agenti conformemente al modello FIFA e deve essere depositato, o inviato mediante lettera raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione Agenti». Appare chiaro come una tale previsione sancisca, innanzitutto, l’obbligo che il mandato, concluso tra agente e calciatore, rivesta una forma scritta ad substantiam; ma tale disposizione non si limita a prevedere la rilevanza, per l’ordinamento federale, della semplice forma scritta andando ben oltre e prevedendo, sempre a pena di inefficacia, l’impiego di uno specifico supporto (i moduli predisposti dalla Commissione Agenti conformemente al modello FIFA) a mezzo del quale concludere l’accordo e regolando, puntualmente, anche le modalità con le quali il mandato tra agente e calciatore debba essere comunicato al competente ufficio. Pertanto, affinché il mandato risulti valido ed efficace e, quindi, produttivo di tutti i suoi effetti giuridici, è necessario che i requisiti previsti (forma, supporto conforme e comunicazione) sussistano tutti e tre congiuntamente, di tal ché anche l’assenza di uno di questi comporterebbe l’inefficacia tout court dell’accordo. Nel caso che qui interessa, deve rilevarsi la mancanza della forma scritta – nella sua declinazione minima della scrittura privata, attesa, come risultante dalla C.T.U., la non autenticità della sottoscrizione apposta all’accordo del 16 dicembre 2008; pertanto, questo Collegio deve rilevare l’inesistenza e/o la nullità del contratto di mandato del 2008 e la conseguente infondatezza della pretesa dell’istante. Rigettata la domanda dell’istante, il Collegio è chiamato a pronunciarsi, poi, sulla domanda riconvenzionale spiegata dal Signor Vincenzo Iaquinta. Ebbene, anche tale domanda deve essere rigettata alla luce delle seguenti considerazioni. La domanda riconvenzionale consta di due profili: un primo profilo di natura ripetitoria relativo alla somma di € 117.00,00 che il Signor Iaquinta ha corrisposto all’istante con bonifico del 24 giugno 2009, e un secondo profilo di natura risarcitoria ai sensi dell’art. 1338 c.c.. Orbene, relativamente al primo profilo, questo Collegio concorda con quanto rilevato da parte istante; atteso, infatti, che il contratto di prestazione sportiva con la Società Juventus risulta concluso in data 31 maggio 2009, con decorrenza 1 luglio 2009, il pagamento effettuato dal Signor Iaquinta, alla luce della causale dello stesso (consulenza ed assistenza tecnica 08-09) e della data dello stesso, deve essere imputato alle prestazioni professionali rese dall’agente in forza del mandato del 2006. Del resto, la difesa del Signor Iaquinta non ha offerto elementi di prova a sostegno della propria tesi. Relativamente al profilo risarcitorio, deve rilevarsi come parte intimata non abbia adempiuto l’onere di fornire alcuna prova del danno sofferto, non potendo ritenersi lo stesso sussistente in via presuntiva. Sulla richiesta di applicazione del disposto di cui all’art. 96 del c.p.c., pur rilevandone l’astratta applicabilità ai giudizi innanzi questo Tribunale, il Collegio non ritiene integrata, nel caso di specie, una tale ipotesi di responsabilità aggravata dovendosi rilevare come la pretesa dell’odierno istante possa ritenersi non fondata o, limitatamente ai compensi maturati per le stagioni 2009/2010 e 2010/2011 tardiva, ma sicuramente non temeraria, atteso che la stessa parte non ha agito con mala fede o colpa grave. 8. Tutte le altre domande, eccezioni e deduzioni debbono reputarsi assorbite. Le spese legali e di funzionamento del Collegio Arbitrale seguono il principio della soccombenza rispetto alle domande formulate e sono liquidate come in dispositivo, nel rispetto della normativa applicabile e tenuto conto del valore della controversia. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1. rigetta l’istanza di arbitrato presentata dal Signor Sergio Berti, in proprio e quale legale rappresentante della Berti & C. s.a.s.; 2. rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dal Signor Vincenzo Iaquinta; 3. compensa le spese di lite; 4. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico del Signor Sergio Berti e della Berti & C. s.a.s. il pagamento del compenso e delle spese relative alla C.T.U. Liquida, complessivamente, il compenso e le spese a favore del C.T.U., Dottor Giovanni Quattrocchi, in € 3.128,60 oltre oneri di legge; 5. fermo il vincolo di solidarietà pone a carico del Signor Sergio Berti, della Berti & C. s.a.s. e del Signor Vincenzo Iaquinta, nella misura rispettivamente di 2/3 e 1/3, il pagamento degli onorari del Collegio arbitrale. Liquida, complessivamente, gli onorari del Collegio arbitrale in € 35.000,00 oltre spese e accessori; 6. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico del Signor Sergio Berti, della Berti & C. s.a.s. il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport; 7. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato, all’unanimità, in data 22 maggio 2013 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Maurizio Benincasa F.to Massimo Coccia F.to Tommaso Edoardo Frosini
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it