CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 23 aprile 2013 promosso da: Sig. Cesare Gianfranco Rickler Del Mare / Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 23 aprile 2013 promosso da: Sig. Cesare Gianfranco Rickler Del Mare / Federazione Italiana Giuoco Calcio
I L C O L L E G I O A R B I T R A L E
Avv. Aurelio Vessichelli Presidente
Avv. Marcello de Luca Tamajo Arbitro
Pres. Armando Pozzi Arbitro
nominato ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in data 23 aprile 2013 ha deliberato all’unanimità il seguente
L O D O A R B I T R A L E
nel procedimento di arbitrato n. 629 promosso (con istanza prot. n. 1960 del 3 agosto 2012) da:
Sig. Cesare Gianfranco Rickler Del Mare, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Ziliani ed Andrea Perron-Cabus del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Luca Albano in Roma , Via Trionfale 13, come da delega in calce alla istanza di arbitrato istante
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama 58, giusta delega in calce alla memoria di costituzione intimata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE
A. Le parti
1. Il Sig. Cesare Gianfranco Rickler Del Mare ( la parte istante o l’istante ) è un calciatore professionista, all’epoca dei fatti in forza alla Piacenza Calcio F.C. S.p.A. , tesserato presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) (la FIGC o la parte intimata ), associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, che è l’ente di governo dello sport del calcio in Italia, avente lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare l’attività calcistica italiana. Essa è l’associazione delle società e delle associazioni sportive che praticano, promuovono o organizzano lo sport del calcio, agonistico e amatoriale, in Italia.
B. La controversia tra le parti
2. A seguito di indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, aventi ad oggetto un’ipotesi di associazione per delinquere ed episodi di scommesse su partite di calcio e di frode in manifestazioni sportive, la Procura Federale presso la FIGC, ottenuta copia degli atti, svolgeva un’autonoma attività di indagini conclusa con il deferimento, in data 8 maggio 2012, di svariati tesserati, tra i quali l’odierna parte istante, e delle società di appartenenza, per rispondere dinnanzi agli organi federali di giustizia sportiva delle violazioni disciplinari loro imputate.
3. Per quanto qui rileva, le indagini svolte portavano la Procura Federale ad ipotizzare a carico del Rickler la commissione di illecito sportivo ( art. 7 commi 1, 2 e 5 del CGS ) con l’aggravante dell’effettiva alterazione del risultato della gara ex comma 6 del medesimo articolo, in relazione alla partita ALBINOLEFFE – PIACENZA del 20 dicembre 2010 nonché la commissione di illecito sportivo ( art. 7 commi 1, 2 e 5 del CGS ) in relazione alla partita ATALANTA – PIACENZA del 19 marzo 2011 .
4. Con decisione pubblicata nel C.U. n. 101/CDN del 18 giugno 2012 la Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC (la CDN ), ritenute sussistenti le violazioni ipotizzate dalla Procura Federale , infliggeva al Rickler la complessiva sanzione della squalifica per anni quattro
5. Contro tale decisione l’odierno istante proponeva appello alla Corte di Giustizia Federale (la CGF ).
6. Con decisione pubblicata in forma integrale il 9 agosto 2012 (C.U. 025/CGF), nel dispositivo il 6 luglio 2012 ( C.U. 002/CGF) , la CGF disattendeva tutte le censure sollevate dal Rickler e confermava la sanzione irrogata.
C. Il procedimento arbitrale
C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato
7. Con istanza in data 3 agosto 2012, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport , l’istante dava avvio al presente arbitrato, invocando la clausola compromissoria recata dall’art. 30, comma 3 dello Statuto della FIGC e chiedendo, in riforma della decisione , l’annullamento della sanzione da questa irrogata, in subordine la derubricazione dell’illecito sportivo addebitato in omessa denuncia ex art. 7 comma 7 del CGS, con conseguente riduzione della sanzione, in ulteriore subordine comunque la riduzione della sanzione .
8. Nella stessa istanza di arbitrato, l’istante designava quale arbitro l’ avv. Marcello de Luca Tamajo.
9. Con memoria datata 6 agosto 2012 la FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale così avviato, chiedendo il rigetto dell’istanza proposta , in quanto infondata. .
10. Nella memoria di costituzione, la Federazione intimata nominava quale arbitro il Pres. Armando Pozzi .
11. Gli arbitri designati dalle parti nominavano quale terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale l’avv. Aurelio Vessichelli , che nei termini prescritti accettava l’incarico.
12. Il 16 ottobre 2012 si teneva in Roma la prima udienza di discussione della controversia. Rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, il Collegio concedeva termine alla difesa della Parte istante per il deposito di memoria contenente l’articolazione del mezzo di prova richiesto in atti ( l’escussione del teste Federico Cossato ) ed alla difesa della Federazione intimata termine per il deposito di memoria di replica contenente eventualmente l’articolazione di mezzi di prova , con salvezza dei diritti di prima udienza.
13. Alla seconda udienza del 31 gennaio 2013 , il Collegio richiamando l’ordinanza medio tempore emessa , ammissiva del teste Federico Cossato e del teste Carlo Gervasoni, disponeva procedersi all’escussione del teste Carlo Gervasoni.
14. Alla successiva udienza del 27 febbraio 2013 il Collegio, proseguendo la disposta istruttoria disponeva procedersi all’escussione del teste Federico Cossato, e concedeva all’esito alle Parti termine per il deposito di memorie conclusive.
15. All’esito della quarta udienza tenuta il 10 aprile 2013, la vertenza veniva trattenuta in decisione. Le Parti depositavano entrambe ritualmente e nei termini le memorie autorizzate.
16. In data 23 aprile 2013 , il Collegio deliberava all’unanimità il presente lodo nel procedimento in questione con pubblicazione anticipata del solo dispositivo.
C.2 Le domande delle parti
a. Le domande del Rickler.
17. La parte istante , nella propria istanza di arbitrato e nelle rassegnate conclusioni , ha chiesto al Collegio Arbitrale , in riforma della decisione impugnata , l’annullamento della sanzione da questa irrogata, in subordine la derubricazione dell’illecito sportivo addebitato in omessa denuncia, ex art. 7 comma 7 del CGS con conseguente riduzione della sanzione, in ulteriore subordine comunque la riduzione della sanzione .
b. Le domande della FIGC
18. Nella propria memoria di costituzione e nelle rassegnate conclusioni , la FIGC ha chiesto che l’istanza avversaria venga respinta perché infondata .
C.3 La posizione delle parti
a. La posizione del Rickler.
19. La difesa di parte istante chiede che il Collegio riconosca che le dichiarazioni accusatorie del calciatore Gervasoni a carico del Rickler in relazione ai fatti contestati sono prive del necessario minimo riscontro probatorio in ordine alla affermata responsabilità dell’istante per illecito sportivo ex art.7, commi 1, 2 , 5 e 6 del CGS. . La difesa del Fissore chiede in via subordinata che il Collegio derubrichi la contestata violazione per illecito sportivo in violazione per omessa denuncia ex art. 7 comma 7 del CGS .
b. La posizione della FIGC
20. La Federazione intimata con ampia e diffusa motivazione insiste per il rigetto dell’ istanza del Sig. Rickler Del Mare sostenendo che l’affermazione di responsabilità del giocatore poggia su basi che sotto il profilo probatorio attingono quanto meno la soglia individuata dall’ordinamento sportivo e che non possono sorgere dubbi sulla congruità del trattamento sanzionatorio irrogato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto del presente procedimento sono due partite , ALBINOLEFFE – PIACENZA del 20 dicembre 2010 ed ATALANTA – PIACENZA del 19 marzo 2011, per le quali l’odierno istante è stato accusato e riconosciuto responsabile di illecito sportivo ai sensi dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del C.G.S. ( per la prima partita con l’aggravante ex comma 6 dell’art.7 , dell’effettiva alterazione del risultato; per la seconda con l’aggravante ex comma 6 dell’art.7 , per il numero degli illeciti contestati ) e punito con la sanzione della squalifica per quattro anni. Al riguardo, è necessario prendere le mosse dagli elementi di prova che tanto la Procura Federale quanto gli Organi giudicanti di primo e di secondo grado hanno posto a fondamento rispettivamente dell’atto di deferimento e delle emanate delibere. Tali elementi, in particolare, risiedono nelle dichiarazioni rese dal sig. Carlo GERVASONI sia all’Autorità Giudiziaria Ordinaria (P.M. e G.I.P. di Cremona) sia alla Procura Federale. Con riferimento alla partita ALBINOLEFFE – PIACENZA che, come risulta non contestato in atti, il Rickler non ha giocato per infortunio:
- Interrogatorio dinanzi al G.I.P. di Cremona del 22.12.2011: domanda del GIP: Albinoleffe – Piacenza, le dice qualcosa? ADR “ Si’ , era stata giocata prima di Natale, però io ero a Cremona. Nel senso che, cioè li’ era più per sentito dire, però sinceramente non lo so. “;
- Interrogatorio dinanzi al P.M. di Cremona del 27.12.2011: “ ADR Quanto alla partita Piacenza – Albinoleffe del 20 dicembre 2010, disputatasi in un periodo in cui io ero a Cremonese, ricordo che CASSANO portiere del Piacemza, quando fui trasferito a quest’ultima squadra, mi disse che l’incontro era stato combinato fra le due dirigenze. Secondo il predetto erano d’accordo sia i giocatori che le società tant’è che lo stesso scommise una certa cifra tramite ZAMPERINI mentre i fratelli COSSATTO mi riferivano di avere a loro volta scommesso una somma di denaro dopo aver ricevuto conferma dell’avvenuta manipolazione della partita grazie a RICKLER e PASSONI”;
- Interrogatorio dinanzi al P.M. di Cremona del 12.03.2012: “ Ad ulteriore precisazione di quanto ho riferito in ordine alla partita Albinoleffe - Piacenza ( e non Piacenza – Albinoleffe ) del 20 dicembre 2010 , devo aggiungere che CASSANO mi disse che anche prima di recarsi al campo alcuni giocatori avevano parlato in albergo con il Direttore sportivo DE FALCO per chiedergli l’approvazione in ordine alla decisione che avevano preso di pareggiare…. ”;
- Audizione dinanzi alla Procura Federale del 13.04.2012: “ Confermo quanto riferito all’A.G. . Intendo aggiungere che dopo qualche settimana dal mio arrivo a Piacenza…il Presidente del Piacenza GARILLI alla fine di un allenamento……alla presenza del Direttore De Falco…ci disse che relativamente alla gara Albinoleffe – Piacenza si era parlato molto.. di scommesse anomali. …Successivamente chiesi spiegazioni a CASSANO….Lui si limitò a riferirmi che la partita era stata combinata…”.
3. Tenuto conto delle suddette dichiarazioni, il primo quesito che questo Collegio deve porsi è se le affermazioni medesime siano idonee a comprovare una responsabilità per illecito sportivo a carico del sig. Cesare Gianfranco Rickler Del Mare , così come riconosciuto in sede endofederale e come ribadito dalla F.I.G.C. nelle proprie difese. La risposta si ritiene debba essere negativa, in quanto, pur nella consapevolezza del livello probatorio, più attenuato rispetto alla soglia penalistica dell’”oltre ogni ragionevole dubbio”, che si richiede nell’ordinamento sportivo per il riconoscimento di tal genere di responsabilità, neppure questo più basso limite è, nel caso di specie, da reputarsi raggiunto. Invero, al di là ed a prescindere da ogni considerazione più o meno astratta e/o teorica circa la generale credibilità del GERVASONI nella complessa vicenda del “calcio-scommesse”, quel che qui preme rilevare è se, in concreto, per la gara in oggetto e con riferimento alla posizione precipua del Rickler, possa dirsi conseguito un grado probatorio sufficiente a dimostrare la contestata violazione dell’art. 7, comma 1, del C.G.S. in capo al calciatore medesimo. Ebbene, da una attenta ed approfondita analisi delle affermazioni del GERVASONI, è inevitabile ravvisare alcune innegabili criticità, consistenti essenzialmente nella assoluta genericità delle accuse rivolte al Rickler , tali da impedire allo scrivente Collegio il raggiungimento della convinzione della responsabilità per illecito sportivo del Rickler in ordine alla partita di cui trattasi. Anche la circostanza che il Rickler non abbia giocato la partita in esame impone , ad avviso del Collegio, una più rigorosa valutazione del pur minimo standard probatorio richiesto per poter ritenere provato il coinvolgimento dell’odierno istante nella commissione dell’illecito sportivo ex art. 7 del CGS. Inoltre, non può il Collegio ignorare che le specifiche dichiarazioni del Gervasoni sulla partita Albinoleffe – Piacenza in esame, sono state oggetto di disamina critica da parte della Corte di Giustizia federale riguardo alla posizione del Direttore De Falco; in quel caso la Corte ha infatti ridimensionato la posizione dell’incolpato, tanto da portare alla derubricazione della condotta del De Falco da illecito sportivo ad omessa denuncia . Con riferimento alla partita in esame, in effetti le dichiarazioni del Gervasoni risultano , anche con riferimento alla posizione dell’odierno istante, lacunose anche all’esito dell’istruttoria dinanzi a questo Collegio ( udienza del 31 gennaio 2013 ) , quando, ad esempio, il Gervasoni dichiara a proposito di un incontro tenuto prima della partita Atalanta Piacenza del 19 marzo 2011 ( del quale si dirà più avanti ) di non aver mai sentito parlare di Rickler come punto di riferimento per combinare le partite. Con riferimento alla seconda partita in esame , ATALANTA – PIACENZA del 19 marzo 2011, la prova del coinvolgimento dell’odierno istante nella manipolazione della suddetta gara è principalmente tratta dalla partecipazione del Rickler a due incontri , uno tenutosi qualche giorno prima della gara, il secondo successivamente alla partita, incontri tenuti alla presenza dei fratelli COSSATO e del GERVASONI. Sulle modalità di svolgimento dei due incontri, hanno reso dichiarazioni agli inquirenti sia Federico Cossato che Carlo Gervasoni ed il Collegio ha ritenuto opportuno, per meglio chiarire la posizione e la misura del coinvolgimento dell’odierno istante nei fatti di causa, procedere all’escussione quali testi, del Cossato e del Gervasoni. L’escussione dei testi non ha consentito, ad avviso del Collegio, di acclarare a carico dell’odierno istante elementi di prova di un suo coinvolgimento nella preparazione della combine relativa alla partita Atalanta – Piacenza, tali da poter ritenere il Rickler responsabile di illecito sportivo ex art. 7 , commi 1, 2 , 5 e 6 anche alla stregua del pur minimo standard probatorio richiesto. Gervasoni dichiara, infatti, che il lunedì precedente la partita in esame, su richiesta del Rickler si incontrarono nel parcheggio dello stadio degli allenamenti lo stesso Gervasoni con i fratelli Cossato e l’odierno istante e che all’interno dell’auto del Rickler parlarono della possibilità di concordare la manipolazione della partita in cambio della somma di 90 mila euro, da dividere fra Gervasoni , Rickler e Cassano. L’altro teste escusso, Federico Cossato, dichiara invece che l’incontro prima della partita in esame avvenne alla presenza del Rickler in un bar di Piacenza per festeggiare il compleanno dell’odierno istante, presenti anche Gervasoni, i fratelli Cossato ed altri giocatori e che non si parlò di combine relativa alla partita Atalanta – Piacenza. Anche su altri particolari delle testimonianze relative al secondo incontro tenuto successivamente alla partita in esame risultano evidenti al Collegio numerose discrepanze che non consentono di ritenere sussistente riscontro sufficiente alle dichiarazioni accusatorie del Gervasoni. Ne’ risultano aliunde dazioni di danaro o promesse di pagamento di scommesse a favore dell’odierno istante in dipendenza delle partite in esame. Alla luce di quanto sopra, è convincimento del Collegio concludere per la non configurabilità, in capo al sig. Cesare Gianfranco Rickler Del Mare , della violazione normativa (illecito sportivo ex art. 7 comma 1 del C.G.S.) allo stesso ascritta in sede endofederale.
4 Il Collegio ritiene cioè che non si possa non solo raggiungere la certezza assoluta della commissione dell’illecito e il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma neanche quel grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, che consenta di acquisire la ricordata ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito. Si tratta, ovviamente, di una valutazione di ordine discrezionale che il Collegio ritiene di poter svolgere, in diverso avviso rispetto agli organi di giustizia federale, pur se si è in presenza di elementi che, sempre a giudizio del Collegio, hanno condotto in modo non abnorme ed irrazionale alle diverse conclusioni che si leggono nelle decisioni endofederali. Il Collegio ha valutato un quadro che tiene conto dell’esistenza di eventuali riscontri, oggettivi o soggettivi, degli elementi di accusa e che tiene conto del grado di specifica attendibilità del ricordo del Gervasoni medesimo, anche in considerazione della circostanza che egli, nel contesto delle indagini svolte in varie sedi sul c.d. “calcio – scommesse”, ha reso dichiarazioni su molteplici circostanze ed eventi (ha infatti nel complesso riferito su oltre 60 partite), cosicché tali dichiarazioni richiedono un vaglio proprio perché è ragionevole ritenere che il numero e la distanza nel tempo dei fatti riferiti possano talvolta determinare ricostruzioni non del tutto esatte nei particolari. Va al riguardo precisato che il Collegio non ritiene di dover esprimere valutazioni di ordine generale sulla credibilità del Gervasoni, personaggio centrale nelle complesse vicende disciplinari e processuali legate al c.d. “calcio-scommesse”; infatti , fermo restando che ogni valutazione al riguardo sarebbe certamente opinabile giacché le numerosissime dichiarazioni etero e autoaccusatorie rese dal Gervasoni dinanzi all’Autorità giudiziaria penale e davanti agli organi disciplinari della FIGC hanno trovato talora pieni riscontri e conferme e in altre occasioni smentite, cosicché non è possibile ritenere a priori la piena attendibilità o inattendibilità delle medesime, va comunque considerato che non appare opportuno né possibile esprimere valutazioni generali di tipo soggettivo in merito alla personalità e alla credibilità del Gervasoni perché sul piano metodologico la valutazione del giudicante non può essere soggettiva e generalizzata, ma deve essere oggettiva e puntuale, deve cioè riguardare i singoli e specifici fatti oggetto del giudizio e i singoli elementi probatori letti in un quadro complessivo e coerente. Dunque il Collegio ritiene che vadano prese in considerazione non la (presunta) personalità del dichiarante per dedurne la fondatezza o meno delle accuse di volta in volta dirette ad altri soggetti, bensì vadano esaminate le singole dichiarazioni, relative ad ogni specifico caso ed episodio, e valutate alla luce degli ulteriori elementi probatori o indizianti acquisiti al medesimo giudizio, con una prudente applicazione dei generali principi recati dall’ordinamento e dalla giurisprudenza processual-penalistici, nella misura in cui essi siano funzionali al rispetto dei principi costituzionali sopra ricordati. In sostanza il Collegio ritiene che l’insieme di tali circostanze, idonee a determinare incertezza sulla ricostruzione dei fatti e in particolare sulla partecipazione alla combine dell’istante , faccia venir meno l’esistenza dello standard probatorio necessario per la condanna disciplinare. Va comunque sottolineato che l’insieme degli elementi accusatori rinvenibili nei confronti dell’odierno istante , considerate anche le circostanze dedotte negli scritti difensivi della Federazione, costituiscono elementi di rilievo non trascurabile, cosicché la decisione impugnata, pur se non condivisibile e quindi meritevole di riforma per i motivi sopra illustrati, non appare connotata da superficialità od illogicità . Ritiene infatti il Collegio che il giudice federale, letti gli atti processuali, abbia invece semplicemente esercitato in modo difforme da quello oggi seguito dal TNAS il proprio potere dovere di pronunciarsi sulla base del libero convincimento . In sostanza e riassumendo, pur senza tacere che le affermazioni del Gervasoni non sono prive di verosimiglianza, il che ha determinato il non irrazionale orientamento degli organi federali di giustizia, tuttavia il Collegio, diversamente opinando, ritiene di non poter ritenere raggiunta una ragionevole certezza circa la responsabilità del sig. Rickler per illecito sportivo, dal che deriva l’accoglimento della domanda di annullamento della sanzione inflitta non essendo accertata la violazione contestata.
5. L’impossibilità di attribuire al Rickler la commissione degli illeciti in discorso, se, da un lato, lo sottrae alle pesanti conseguenze sanzionatorie ( quattro anni di squalifica) previste dall’art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva, dall’altro, non consente allo stesso di rimanere esente da qualsiasi provvedimento disciplinare, così come, invece, domandato, in via principale, dallo stesso calciatore nella propria istanza di arbitrato. Lo scrivente Collegio, infatti, è giunto al convincimento che il suddetto tesserato, pur non direttamente coinvolto nell’alterazione in parola, fosse, peraltro, a conoscenza dell’illecito medesimo e che, ciò nonostante, si sia astenuto dal denunciarlo all’Organo competente (la Procura Federale), così venendo meno ad un preciso ed inderogabile obbligo, sancito dall’art. 7 comma 7 del C.G.S. A far propendere l’adito Tribunale per una simile conclusione concorrono non solo un’attenta analisi dell’effettivo succedersi degli eventi, così come desumibile dalle carte processuali, ma anche il contesto generale in cui si inseriscono gli eventi in esame. Quanto, poi, alla sanzione da irrogarsi all’istante per tale inadempienza, appare congrua ed in linea con il consolidato orientamento dello stesso T.N.A.S. per casi analoghi (cfr., ex multis, i lodi Antonio CONTE / F.I.G.C. del 5 Ottobre 2012, Angelo ALESSIO / F.I.G.C. del 10 Ottobre 2012, Daniele PORTANOVA / F.I.G.C. del 12 Ottobre 2012, Nicola BELMONTE / F.I.G.C. del 22 Novembre 2012 e Ferdinando COPPOLA / F.I.G.C. del 22 Novembre 2012) una squalifica del giocatore medesimo nella misura di mesi quattordici ai sensi dell’art. 7 comma 7 del C.G.S., compreso il periodo già scontato , sanzione che a parere del Collegio tiene conto di tutte le circostanze , della peculiarità del caso e preserva il fondamentale principio della necessaria proporzionalità, omogeneità ed afflittività della sanzione non disgiunto da quello della funzione anche rieducativa della stessa sanzione .
D. Sulle spese
1. A parere del Collegio, considerata la natura delle questioni dedotte nel presente arbitrato , sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite. Le spese per lo svolgimento dell’arbitrato, per gli onorari del Collegio Arbitrale e i costi sostenuti dai suoi membri, sono posti a carico di entrambe le parti, nella misura di 2/3 a carico dell’istante Cesare Gianfranco Rickler Del Mare e della FIGC nella misura di 1/3 , ma con il vincolo di solidarietà, e sono liquidate , considerata la complessità delle questioni dedotte, in € 6000,00 ( seimila ) .
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
1. in parziale accoglimento dell’istanza proposta in data 3 agosto 2012 ( prot. 1960 – 629 ) dal Sig. Cesare Gianfranco Rickler Del Mare, riduce la sanzione irrogata dalla Corte di Giustizia Federale a carico della parte istante, ai sensi dell’art.7, comma 7 del CGS, a mesi 14 ( quattordici ) di squalifica, compreso il periodo già scontato;
2. dichiara assorbita ogni ulteriore domanda;
3. dispone l’integrale compensazione delle spese di lite;
4. pone a carico dell’istante Sig. Cesare Gianfranco Rickler Del Mare nella misura di 2/3 e della FIGC nella misura di 1/3 , con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in parte motiva e il rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, nella misura che sarà separatamente comunicata dalla Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, oltre IVA e CPA come per legge;
5. pone a carico dell’istante Sig. Cesare Gianfranco Rickler Del Mare nella misura di 2/3 e della FIGC nella misura di 1/3 il pagamento dei diritti amministrativi;
6. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti.
Così deciso all’unanimità, in Roma, in data 23 aprile 2013, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata.
F.to Aurelio Vessichelli
F.to Marcello de Luca Tamajo
F.to Armando Pozzi