F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 20 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 22 Maggio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 8 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014, INFLITTA ALLA SOCIETÀ A.S. ANDRIA BAT S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO RAPPRESENTANTE LEGALE PRO-TEMPORE SIG. MAUROANTONIO DI TOMA E AL PROPRIO SINDACO UNICO SIG. FRANCESCO PIERANGELI, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N.6847/820PF12-13 DEL 26 APRILE 2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN del 10.5.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN del 10.5.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 20 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 22 Maggio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 8 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014, INFLITTA ALLA SOCIETÀ A.S. ANDRIA BAT S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO RAPPRESENTANTE LEGALE PRO-TEMPORE SIG. MAUROANTONIO DI TOMA E AL PROPRIO SINDACO UNICO SIG. FRANCESCO PIERANGELI, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N.6847/820PF12-13 DEL 26 APRILE 2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN del 10.5.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN del 10.5.2013) La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n.88/CDN del 10 maggio 2013, ha inflitto al sig. Maurantonio Di Toma (Amministratore unico e legale rappresentante della Società AS Andria Bat S.r.l.) la sanzione della inibizione di 3 anni, al sig. Francesco Pierangeli (Sindaco unico della Società AS Andria Bat S.r.l.) la sanzione della inibizione di 2 anni e alla Società Andria Bat S.r.l. la penalizzazione di 8 punti in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2013/2014 e la sanzione della ammenda di € 40.000,00 con diffida. La sanzione al sig. Di Toma è stata inflitta in relazione ai capi A), B) e C) del deferimento, vale a dire per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. c), paragrafo V N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S. per non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale (capo A), per la violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, C.G.S. per avere prodotto alla Co.Vi.So.C. dichiarazioni non veridiche per la parte relativa all’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, rispettivamente, in data 17 dicembre 2012 per le mensilità di settembre e ottobre 2012 e in data 18 febbraio 2013 per le mensilità novembre e dicembre 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale (capo B), per la violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, C.G.S. per avere prodotto alla Società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. Deloitte & Touche S.p.A., quietanze di pagamento (F24) ed estratti conto corrente non veridici relativi all’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012 (capo C). La sanzione al sig. Pierangeli è stata inflitta in relazione al capo B) del deferimento, vale a dire per la violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, C.G.S. per avere prodotto alla Co.Vi.So.C. dichiarazioni non veridiche per la parte relativa all’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, rispettivamente, in data 17 dicembre 2012 per le mensilità di settembre e ottobre 2012 e in data 18 febbraio 2013 per le mensilità novembre e dicembre 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale. Le sanzioni alla Società Andria Bat Srl sono state inflitte in relazione al capo D) del deferimento, vale a dire a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale pro tempore ed al proprio Sindaco unico, nonché in considerazione del principio di afflittività della pena ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett. g). La Procura Federale ha proposto ricorso avverso tale decisione, deducendo le seguenti ragioni: Erronea determinazione della sanzione da irrogare a carico della Società in quanto non commisurata alla gravità dei fatti contestati e non rispondente al principio di afflittività della pena, ai sensi dell’art. 16 e 18, comma 1, lett. g). C.G.S. La C.D.N. avrebbe irrogato una sanzione non afflittiva, obiettivamente incongrua, poiché non commisurata alla evidente ed accertata gravità dei fatti contestati ed in ogni caso inidonea a determinare una concreta afflittività in danno della Società. In particolare, la penalizzazione d otto punti nel prossimo campionato non rispetterebbe minimamente la norma di cui all’art. 18, comma 1, lett. g), del codice di giustizia sportiva nonché il principio di graduazione della sanzione disciplinare in rapporto alla gravità dei fatti commessi, previsto dall’art. 16 C.G.S.. Lo strumento per rendere afflittiva la sanzione nel campionato di competenza sarebbe stato quello di comminare la sanzione richiesta dalla Procura Federale di 13 punti, considerato che, qualunque fosse stato il risultato sul campo che l’Andria avesse conseguito all’ultima giornata di campionato, con tale sanzione sarebbe comunque retrocessa al campionato di Seconda Divisione. La sanzione della penalizzazione di 8 punti in classifica da scontarsi nella prossima Stagione Sportiva, di contro, non conterrebbe in sé alcuna afflittività considerata anche la riforma dei campionati professionistici prevista dal Consiglio Federale in ragione della quale, per la stagione 2013/2014, nessuna società di Prima Divisione retrocederà. La Società Andria Bat S.r.l. ha analiticamente contestato le argomentazioni dedotte dalla Procura Federale sulla congruità ed afflittività della sanzione irrogata, concludendo per il rigetto dell’appello. L’appello proposto dalla Procura Federale è infondato e va di conseguenza respinto. Il punto centrale della questione, considerato che i fatti non sono contestati, è costituito dall’interpretazione dell’art. 18, comma 1, lett. g), C.G.S.. Ai sensi di tale disposizione, le Società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili, tra l’altro, con la penalizzazione di uno o più punti in classifica; la norma specifica che la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente. La norma va interpretata, da un punto di vista letterale e sistematico, nel senso che l’organo giudicante deve preventivamente determinare la sanzione ritenuta adeguata rispetto alla fattispecie concreta e, una volta provveduto alla sua quantificazione, deve verificare se la stessa si rivela inefficace nella stagione sportiva in corso, nel qual caso può farla scontare nella successiva Stagione Sportiva. Pertanto, non può essere accolta la tesi della Procura che sembrerebbe mirare prima ad individuare il grado di afflittività della sanzione, nel caso di specie la retrocessione del club in Seconda Divisione, e poi a forgiare la sanzione in modo che tale afflittività possa realizzarsi. D’altra parte, quantificando la penalizzazione in modo tale da determinare la retrocessione della Società nella categoria inferiore, si perverrebbe nella sostanza ad applicare la diversa sanzione della retrocessione, di per sé non prevista dalla normativa che disciplina il caso concreto, attraverso lo schermo della penalizzazione. Così chiarito il principio di cui all’art. 18, comma 1, lett. g), C.G.S., occorre verificare in primo luogo la congruità della sanzione di 8 punti di penalizzazione irrogata dalla C.D.N. alla Società. In proposito, ribadito che l’Andria Bat S.r.l. è stata sanzionata a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., soccorrono soprattutto le norme contenute negli artt. 8, commi 1 e 3, e 10, comma 3, C.G.S.. L’art. 8, comma 1, C.G.S. qualifica illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva, dalla COVISOC e dagli altri organi di controllo della F.I.G.C., nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e F.I.G.C., ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Ai sensi del successivo comma 3, la Società che commette i fatti di cui al comma 1 è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida. L’art. 10, comma 3, C.G.S. stabilisce che la società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionisti o di rilascio di licenze F.I.G.C. è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali, ovvero, in mancanza, con quelle dell’ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica. Le condotte di cui ai capi B) e C) del deferimento sono riconducibili alla fattispecie astratta di cui all’art. 8, comma 1, C.G.S., che punisce l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla COVISOC e dagli altri organi di controllo della FIGC nonché il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali, sicché la sanzione applicabile per le stesse è costituita, ai sensi del terzo comma, dall’ammenda con diffida. Il quarto comma dell’art. 8, invece, prevede anche la possibilità della sanzione della retrocessione (art. 18, lett. h), per la diversa ipotesi in cui la società, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l’iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base della disposizioni vigenti. La condotta di cui al capo A) del deferimento è riconducibile alla fattispecie astratta di cui all’art. 10, comma 3, C.G.S., vale a dire l’inadempimento agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche, sicché per tali violazioni (relative, nel caso di specie, ai bimestri settembre/ottobre e novembre/dicembre) è prevista la possibile irrogazione di uno o più punti di penalizzazione in classifica. L’art. 16 C.G.S., inoltre, indica che gli organi di giustizia sportiva stabiliscono le specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva. La Corte ritiene che, oltre alla sanzione della ammenda di € 40.000,00 con diffida, sia congrua, rispetto alla gravità dei fatti accertati, la penalizzazione di 8 (otto) punti irrogata alla Società Andria Bat S.r.l.. La condotta illecita di cui all’art. 10, comma 3, si è realizzata in due circostanze, avendo riguardato l’inadempimento all’obbligo di documentare agli organi federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per i bimestri settembre/ottobre e novembre/dicembre 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale. A ciò si aggiunga che il disvalore della condotta si rivela particolarmente accentuato perché l’inadempimento è stato accompagnato, per un verso, da dichiarazioni non veridiche, per altro verso, dalla produzione alla società di revisione incaricata dalla FIGC di quietanze di pagamento ed estratti conto corrente non veridici. In definitiva, le modalità attraverso le quali l’inadempimento agli obblighi di comunicazione si è concretato, sebbene tali condotte siano state a loro volta sanzionate ai sensi dell’art. 8, comma 3, C.G.S., determina una connotazione in termini di oggettiva gravità dell’inadempimento stesso e, tenendo anche conto di quanto previsto dall’art. 16 C.G.S., rende congrua l’irrogazione di una sanzione di penalizzazione di 8 punti. Così determinata la sanzione, occorre altresì valutare, in base al c.d. principio di afflittività, se la penalizzazione sul punteggio sia o meno inefficace nella stagione sportiva in corso. La Corte, anche con riferimento a tale circostanza, ritiene condivisibile la decisione adottata dalla Commissione Disciplinare Nazionale di disporre che la penalizzazione sia scontata nella Stagione Sportiva 2013/2014 in quanto essa non avrebbe alcuna afflittività in relazione alla classifica della corrente Stagione Sportiva. La decisione della C.D.N. è stata adottata in data 10 maggio 2013, dopo la 29^ e prima della 30^ ed ultima giornata di campionato. Sia dopo la 29^ giornata sia al termine del campionato l’Andria Bat S.r.l. risulta collocata al 13° posto in graduatoria, con conseguente necessità di disputare i play out al fine di evitare la retrocessione nella categoria inferiore. La penalizzazione di 8 punti nella stagione in corso, sia al termine della 29^ che della 30^ giornata, avrebbe determinato la collocazione della Società Andria al 14° posto in graduatoria e l’avanzamento della Società Barletta al 13° posto, per cui l’Andria avrebbe dovuto comunque affrontare nei play out il Barletta, con l’unica differenza di disputare la gara sul proprio terreno di gioco all’andata anziché al ritorno. Tale differenza si presenta sostanzialmente inapprezzabile, sicché l’applicazione della sanzione della penalizzazione nella stagione sportiva in corso può integrare il concetto di inefficacia previsto dalla norma e determinare che la penalizzazione sia fatta scontare nella stagione successiva. D’altra parte, nonostante la riforma dei campionati di Lega Pro, la sanzione per la stagione 2013/2014 si rivela certamente afflittiva. Si consideri al riguardo che, a seguito della disputa dei play out nella stagione in corso, possono verificarsi l’evento della permanenza dell’Andria Bat in Prima Divisione o l’opposto evento della retrocessione della detta Società in Seconda Divisione. Nel primo caso, sebbene nessuna Società possa essere retrocessa al termine della Stagione Sportiva 2013/2014, l’afflittività della sanzione sussiste in quanto il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Serie B sarà acquisito dalla squadra classificata al primo posto del girone e da un’altra squadra a seguito dei play off tra le squadre che si saranno classificate dal secondo al nono posto del girone. Va da sé che in un girone composto da sedici o diciassette squadre (sono previsti due gironi di Prima Divisione per complessive 33 squadre) la possibilità di classificarsi tra le prime nove è decisamente alta ed una penalizzazione di 8 punti è conseguentemente afflittiva. Nell’ipotesi di retrocessione dell’Andria Bat in Seconda Divisione al termine della presente Stagione Sportiva, l’afflittività della sanzione della penalizzazione nella Stagione Sportiva 2013/2014 è in re ipsa, considerato anche che, al termine della stessa, retrocederanno nel Campionato Nazionale Dilettanti diciotto società. Anzi, appare opportuno sottolineare che, ove l’Andria Bat S.r.l. retrocedesse in Seconda Divisione al termine dei play out della stagione in corso, la penalizzazione di 8 punti da scontare nella Stagione Sportiva 2013/2014 si rivelerebbe molto più afflittiva della stessa sanzione proposta dalla Procura Federale, di 13 punti da scontare nella stagione in corso con conseguente retrocessione diretta della Società in Seconda Divisione. Nulla è dovuto per la tassa ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. b), C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.
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