F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 20 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 22 Maggio 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’A.S. ANDRIA BAT AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 AL SIG. MAUROANTONIO DI TOMA; – DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 AL SIG. FRANCESCO PIERANGELI; – DELLA PENALIZZAZIONE DI 8 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 E AMMENDA DI € 40.000,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ; PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE: – DELL’ART. 85 LETT. C) PARAGRAFO V N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. E DELL’ART. 8, COMMA 1, C.G.S.; – DELL’ART. 8, COMMA 1, C.G.S.; – DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO RAPPRESENTANTE LEGALE PRO-TEMPORE SIG. MAUROANTONIO DI TOMA E AL PROPRIO SINDACO UNICO SIG. FRANCESCO PIERANGELI INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N.6847/820PF12-13 DEL 26 APRILE 2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN del 10.5.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 20 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 22 Maggio 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’A.S. ANDRIA BAT AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 AL SIG. MAUROANTONIO DI TOMA; - DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 AL SIG. FRANCESCO PIERANGELI; - DELLA PENALIZZAZIONE DI 8 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 E AMMENDA DI € 40.000,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ; PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE: - DELL’ART. 85 LETT. C) PARAGRAFO V N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. E DELL’ART. 8, COMMA 1, C.G.S.; - DELL’ART. 8, COMMA 1, C.G.S.; - DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO RAPPRESENTANTE LEGALE PRO-TEMPORE SIG. MAUROANTONIO DI TOMA E AL PROPRIO SINDACO UNICO SIG. FRANCESCO PIERANGELI INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N.6847/820PF12-13 DEL 26 APRILE 2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN del 10.5.2013) La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n.88/CDN del 10 maggio 2013, ha inflitto al sig. Maurantonio Di Toma (Amministratore unico e legale rappresentante della Società AS Andria Bat S.r..l) la sanzione della inibizione di 3 anni, al sig. Francesco Pierangeli (Sindaco unico della Società AS Andria Bat S.r.l.) la sanzione della inibizione di 2 anni e alla Società Andria Bat S.r.l. la penalizzazione di 8 punti in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2013/2014 e la sanzione della ammenda di € 40.000,00 con diffida. La sanzione al sig. Di Toma è stata inflitta in relazione ai capi A), B) e C) del deferimento, vale a dire per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. c), paragrafo V N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S. per non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale (capo A), per la violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, C.G.S. per avere prodotto alla Co.Vi.So.C. dichiarazioni non veridiche per la parte relativa all’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, rispettivamente, in data 17 dicembre 2012 per le mensilità di settembre e ottobre 2012 e in data 18 febbraio 2013 per le mensilità novembre e dicembre 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale (capo B), per la violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, C.G.S. per avere prodotto alla Società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. Deloitte & Touche S.p.A., quietanze di pagamento (F24) ed estratti conto corrente non veridici relativi all’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012 (capo C). La sanzione al sig. Pierangeli è stata inflitta in relazione al capo B) del deferimento, vale a dire per la violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, C.G.S. per avere prodotto alla Co.Vi.So.C. dichiarazioni non veridiche per la parte relativa all’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, rispettivamente, in data 17 dicembre 2012 per le mensilità di settembre e ottobre 2012 e in data 18 febbraio 2013 per le mensilità novembre e dicembre 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale. Le sanzioni alla Società Andria Bat S.r.l. sono state inflitte in relazione al capo D) del deferimento, vale a dire a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale pro tempore ed al proprio Sindaco unico, nonché in considerazione del principio di afflittività della pena ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett. g). L’Andria Bat S.r.l. ha impugnato la decisione della C.D.N. chiedendone la riforma in quanto la sanzione sarebbe sproporzionata rispetto a quanto accertato e nella considerazione che la Procura Federale avrebbe formulato, per ciò che concerne la pretesa violazione dell’art. 8, comma 1, C.G.S., due distinte violazioni per lo stesso fatto. In particolare, la contestazione sub C) del deferimento sarebbe inammissibile, perché la Deloitte & Touche S.p.A. non rientrerebbe tra i soggetti di cui all’art. 8 C.G.S., e duplicativa della contestazione sub B) poiché la D & T non compirebbe attività di rilevanza esterna, limitandosi a fornire consulenza e supporto tecnico alla CO.VI.SO.C.. La Società ha ancora evidenziato che la penalizzazione di otto punti sarebbe irragionevole in quanto le magistrature sportive tenderebbero a punire le stesse violazioni con non più di quattro punti di penalità complessivi e che le violazioni contestate non hanno alterato la regolarità di alcuna gara. Ha concluso chiedendo la riduzione dell’entità delle sanzioni irrogate. L’appello proposto dalla A.S. Andria Bat S.r.l. è infondato e va di conseguenza respinto. La Società è stata sanzionata a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. ed, al fine di valutare la congruità delle sanzioni irrogate, soccorrono soprattutto le norme contenute negli artt. 8, commi 1 e 3, 10, comma 3, e 16 C.G.S.. L’art. 8, comma 1, C.G.S. qualifica illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva, dalla COVISOC e dagli altri organi di controllo della F.I.G.C., nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e F.I.G.C., ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Ai sensi del successivo comma 3, la Società che commette i fatti di cui al comma 1 è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida. L’art. 10, comma 3, C.G.S. stabilisce che la società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionisti o di rilascio di licenze F.I.G.C. è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali, ovvero, in mancanza, con quelle dell’ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica. Le condotte di cui ai capi B) e C) del deferimento sono riconducibili alla fattispecie astratta di cui all’art. 8, comma 1, C.G.S., che punisce l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla COVISOC e dagli altri organi di controllo della F.I.G.C. nonché il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali, sicché la sanzione applicabile per le stesse è costituita, ai sensi del terzo comma, dall’ammenda con diffida. La condotta di cui al capo A) del deferimento è riconducibile alla fattispecie astratta di cui all’art. 10, comma 3, C.G.S., vale a dire l’inadempimento agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche, sicché per tali violazioni (relative, nel caso di specie, ai bimestri settembre/ottobre e novembre/dicembre) è prevista la possibile irrogazione di uno o più punti di penalizzazione in classifica. L’art. 16 C.G.S., inoltre, indica che gli organi di giustizia sportiva stabiliscono le specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva. La Corte ritiene che le sanzioni irrogate siano congrue. La considerazione secondo cui la contestazione sub C) del deferimento sarebbe inammissibile, perché la Deloitte & Touche S.p.A. non rientrerebbe tra i soggetti di cui all’art. 8 C.G.S., e duplicativa della contestazione sub B) poiché la D & T non compirebbe attività di rilevanza esterna, limitandosi a fornire consulenza e supporto tecnico alla CO.VI.SO.C., si presenta non condivisibile e, comunque, sostanzialmente irrilevante ai fini della determinazione delle sanzioni irrogate. La contestazione sub b) attiene a “dichiarazioni non veridiche” prodotte alla Co.Vi.So.C., mentre la contestazione sub C) attiene a “quietanze di pagamento (F24) ed estratti conto corrente non veridici” prodotti alla società di revisione incaricata dalla F.I.G.C Deloitte & Touche. Pertanto, rilevato che la D & T ha agito quale incaricata della F.I.G.C. e, quindi, per il perseguimento dei fini istituzionali della Federazione, la produzione di “quietanze di pagamento (F24) ed estratti conto corrente non veridici” deve ritenersi, sia pure indirettamente, integrare la previsione di cui all’art. 8, comma 1, CGS e, in ogni caso, connota l’azione della Società di ulteriore gravità. La condotta illecita di cui all’art. 10, comma 3, si è realizzata in due circostanze, avendo riguardato l’inadempimento all’obbligo di documentare agli organi federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per i bimestri settembre/ottobre e novembre/dicembre 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale. A ciò si aggiunga che, come detto, il disvalore della condotta si rivela particolarmente accentuato perché l’inadempimento è stato accompagnato, per un verso, da dichiarazioni non veridiche, per altro verso, dalla produzione alla società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. di quietanze di pagamento ed estratti conto corrente non veridici. In definitiva, le modalità attraverso le quali l’inadempimento agli obblighi di comunicazione si è concretato, sebbene tali condotte siano state a loro volta sanzionate ai sensi dell’art. 8, comma 3, C.G.S., determina una connotazione in termini di oggettiva gravità dell’inadempimento stesso e, tenendo anche conto di quanto previsto dall’art. 16 C.G.S., rende congrua l’irrogazione di una sanzione di penalizzazione di 8 (otto) punti, così come rende congrua l’applicazione delle altre sanzioni. Alla reiezione del ricorso segue l’incameramento della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Andria BAT di Andria (Brindisi-Trani). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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