F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 20 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 22 Maggio 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA U.S. POGGIBONSI S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POGGIBONSI/FOLIGNO DEL 12.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 172/DIV del 14.5.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 20 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 22 Maggio 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA U.S. POGGIBONSI S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POGGIBONSI/FOLIGNO DEL 12.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 172/DIV del 14.5.2013) Con preannuncio di reclamo d’urgenza pervenuto via fax in data 15 maggio 2013, ore pomeridiane, nonché con successivo reclamo, giunto nei termini, la società U.S. Poggibonsi S.r.l. di Poggibonsi (SI) ha avanzato specifica doglianza verso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui ha chiesto la riforma il quale, come da delibera n. 172/547 del 14.5.2013, ha respinto la richiesta di ripetizione della gara Poggibonsi/Foligno del 12 maggio 2013, non ritenendo fondata la motivazione colà addotta – e ripetuta in questa sede – circa l’inosservanza della regola della contemporaneità della disputa delle gare di cui al Com. Uff. n. 146/DIV della Lega Pro del 21.3.2013. Espone la reclamante – anche in questa sede - di aver subìto un ingiusto danno (consistente nell’esclusione dai play-off) in conseguenza del fatto che la gara Teramo/Salernitana, disputatasi la stessa giornata, era stata interrotta nel corso del secondo tempo per circa 27’ (causa maltempo) e che nel periodo in cui quest’ultima gara era in corso (mentre tutte le altre erano terminate) il Teramo aveva realizzato una rete che, per effetto del criterio della differenza reti, le permetteva l’accesso ai play-off in luogo della reclamante U.S. Poggibonsi. Ritiene quest’ultima che, così facendo, sia stato violato il principio (e la ratio) della contestualità delle gare, posto a garanzia della regolarità del campionato, la cui tutela avrebbe richiesto che anche la gara Poggibonsi/Foligno venisse sospesa per eguale durata. Non essendovi stata invece la sospensione, si sarebbe concesso al Teramo un ingiusto vantaggio (derivante dalla diretta conoscenza del risultato finale della gara della diretta concorrente) con evidente obliterazione di ogni principio di corretto e leale svolgimento del campionato. Ha concluso, la reclamante, chiedendo che questa Corte, in accoglimento, disponga la ripetizione della gara Poggibonsi-Foligno, ai sensi dell’art. 17, comma 4 lett. c) C.G.S.. Istruito il ricorso, il reclamo è stato discusso nell’odierna seduta alla quale ha partecipato l’avv. Fabio Giotti, in difesa dell’U.S. Poggibonsi S.r.l. , che ha confermato argomentazioni e richieste già formulate in atti. La Corte in via preliminare, ritiene che debba essere condivisa l’eccezione di tempestività del preannuncio di reclamo – pur non essendo giunto entro le ore 12 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione del Giudice Sportivo (ai sensi dell’art. 37, comma 7 C.G.S. e Com. Uff. n. 149/A dell’8.4.2013) – in quanto risulta che effettivamente il ritardo non sia da addebitarsi a colpevole inerzia o negligenza di parte attrice ma ad inconveniente tecnico delle apparecchiature di ricezione di questa Federazione. Ciò premesso il ricorso, alla luce della vigente normativa, dev’essere respinto. Osserva, in merito, questa Corte che il Com. Uff. n. 146/DIV della Lega Pro, datato 21 marzo 2013, ha disposto che dalla 14^ giornata di ritorno del campionato di 2^ Divisione, le gare dovessero essere disputate nella medesima giornata ed avere contemporaneo inizio. Il principio posto dalla disposizione evocata è di chiara e indiscutibile interpretazione: le partite debbono essere disputate nelle medesime circostanze di tempo, così da evitare che possano trarsi indebiti vantaggi da sfasamenti temporali. La regula iuris, così come posta, non assicura un perfetto, sincronico parallelismo nello svolgimento di tutte le gare perché dispone che le stesse debbono avere solo un “contemporaneo inizio” (ovviamente di ogni frazione di gara), senza prevedere rimedi specifici nell’eventualità (come nel caso che ci occupa) che un fatto accidentale determini la sospensione e il conseguente prolungamento della seconda frazione. La Corte, tuttavia, ben comprende che, in ogni caso, sarebbe oltremodo difficile garantire una perfetta omogeneità di situazioni attraverso una minuziosa previsione normativa che abbia la presunzione di disciplinare e prevenire, in modo organico e paritario, ogni possibile accidente che dovesse verificarsi nel corso della complessiva giornata di campionato; tuttavia, auspica che essa sia sentita come reale e concreta esigenza di riflessione, rimodulazione normativa o, quantomeno, di precisazione ermeneutica. Allo stato della disposizione, però, non si può che dare applicazione alla stessa secondo i consueti canoni interpretativi letterali e, posto che la seconda frazione di gara della partita Poggibonsi-Foligno ha avuto contemporaneo inizio, per quello che qui occupa, alla gara Teramo/Salernitana, non si ravvisa alcuna difformità tra fattispecie materiale e previsione normativa, non avendo rilievo quanto accaduto successivamente all’inizio del secondo tempo della partita. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dall’U.S. Poggibonsi S.r.l. di Poggibonsi (Siena). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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