LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 261 del 20.05.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 15) RICORSO DEL CALCIATORE Manuel PERGOLINI/A.S.D.TORTONA/VILLAVERNIA

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 261 del 20.05.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 15) RICORSO DEL CALCIATORE Manuel PERGOLINI/A.S.D.TORTONA/VILLAVERNIA Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 11/12/2012 il sig.Manuel PERGOLINI si rivolgeva a questa Commission esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.TORTONA VILLAVERNIA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12 Precisando di aver percepito rate per €.2.400,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.600,00. La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.TORTONA VILLAVERNIA al pagamento in favore del sig. Manuel PERGOLINI della somma di €.600,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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