LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 261 del 20.05.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 19) RICORSO DELLA CALCIATRICE Giulia PAGANO/A.C.F.MILAN

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 261 del 20.05.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 19) RICORSO DELLA CALCIATRICE Giulia PAGANO/A.C.F.MILAN Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 2/02/2013 la Sig.na Giulia PAGANO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.F. MILAN. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.8.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12 Precisando di aver percepito rate per €.1.300,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.700,00. Si rileva preliminarmente che al ricorso non a stata allegata la Ricevuta di ritorno in originale della Racc.A.R contenente il ricorso inviata alla Società controparte giusto quanto previsto dall'art.25 bis comma 4 del Regolamento L.N.D. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara l'inammissibilità del ricorso presentato dalla calciatrice Giulia PAGANO nei confronti della Società A.C.F.MILAN per violazione dell'art.25 comma 4 del Regolamento L.N.D. Dispone che la tassa versata venga incamerata.
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