COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°66 del 23/5/2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL SIG. CERASE ALBERTO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.S.D. SANTEGIDIESE S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMI 9 E 10, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94, TER, COMMA 11, DELLE N.O.I.F., PER NON AVERE OTTEMPERATO ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DELLA L.N.D. N°92 DEL 30.10.12, EMESSA ALL’ESITO DEL CONTENZIOSO FRA LA PREDETTA SOCIETÀ SPORTIVA ED IL PROPRIO CALCIATORE IOMMARINI MATTEO; DELLA SOCIETÀ S.S.D. SANTEGIDIESE S.R.L., PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER GLI ILLECITI DISCIPLINARI ASCRITTI AL PROPRIO PRESIDENTE.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°66 del 23/5/2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL SIG. CERASE ALBERTO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.S.D. SANTEGIDIESE S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMI 9 E 10, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94, TER, COMMA 11, DELLE N.O.I.F., PER NON AVERE OTTEMPERATO ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DELLA L.N.D. N°92 DEL 30.10.12, EMESSA ALL’ESITO DEL CONTENZIOSO FRA LA PREDETTA SOCIETÀ SPORTIVA ED IL PROPRIO CALCIATORE IOMMARINI MATTEO; DELLA SOCIETÀ S.S.D. SANTEGIDIESE S.R.L., PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER GLI ILLECITI DISCIPLINARI ASCRITTI AL PROPRIO PRESIDENTE. Con nota del 4.4.2013, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione il Sig. Cerase Alberto per rispondere delle contestazioni sopra descritte, nonché la società S.S.D. Santegidiese a titolo di responsabilità diretta per gli addebiti ascritti ai propri tesserati. Con la racc. a.r. del 17.04.13 ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S., informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 20.05.2013, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. Alla suddetta udienza compariva il rappresentante della Procura, Avv. Massimiliano Di Francesco, nonché il Sig. Cerase Alberto personalmente e per la società deferita. Preliminarmente i soggetti deferiti chiedevano ai sensi dell’art. 23 C.G.S. l’applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti, sanzioni che venivano concordate nella misura di mesi 4 di inibizione a carico del Sig. Cerase Alberto, € 230,00 di ammenda e un punto di penalizzazione da scontarsi nella prossima stagione sportiva a carico della società. La Commissione, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, visto l’art. 23 C.G.S. DELIBERA a richiesta delle parti, di infliggere al Sig. Cerase Alberto l’inibizione di mesi 4 ed alla S.S.D. Santegidiese l’ammenda di € 230,00 e un punto di penalizzazione da scontarsi nella prossima stagione sportiva. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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