COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 93 del 22/05/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 7.2 – RICORSO DELLA SOCIETà GARAGUSO (TERZA CATEGORIA – MATERA) AVVERSO QUALIFICHE CALCIATORI VESPE MARIANO E RIZZUTI PIETRO PASQUALE, INIBIZIONE DIRIGENTE DONNOLA DOMENICO CARMINE, COME RIPORTATE SUL CU N. 61 DEL 08.05.213 DELLA DELEGAZIONE DI MATERA.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 93 del 22/05/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 7.2 - RICORSO DELLA SOCIETà GARAGUSO (TERZA CATEGORIA – MATERA) AVVERSO QUALIFICHE CALCIATORI VESPE MARIANO E RIZZUTI PIETRO PASQUALE, INIBIZIONE DIRIGENTE DONNOLA DOMENICO CARMINE, COME RIPORTATE SUL CU N. 61 DEL 08.05.213 DELLA DELEGAZIONE DI MATERA. La Commissione Disciplinare Territoriale composta dagli Avv.ti Michele Messina – Presidente – Arturo Grenci e Paolo Giordano – Componenti -, nella seduta del 20/05/2013, ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo proposto dalla Società GARAGUSO (3^ categoria - Matera) avverso le squalifiche dei calciatori VESPE MARIANO, fino al 07-11-2015, e RIZZUTI PIETRO PASQUALE, per 5 gare, nonché inibizione del dirigente DONNOLA CARMINE DOMENICO, fino al 07.05.2017, come riportate sul C.U. n.61 dell’8.05.2013 della Delegazione Provinciale di Matera; Letti gli atti ufficiali di gara; Rilevato preliminarmente come il ricorso dalla Società Garaguso del 10/15.05.2013, ancorché presentato in forma generica e senza motivazioni, comunque non risulti sottoscritto; Considerato, per l’effetto, come ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 6 del CGS i reclami redatti senza motivazioni e privi di sottoscrizione debbano intendersi inammissibili; Ritenuto in ragione di quanto sopra rappresentato come il ricorso della Società Garaguso del 10/15.05.2013 debba qualificarsi inammissibile con conseguente assorbimento delle eventuali questioni di merito in esso compendiate; P.Q.M. • Dichiara inammissibile il ricorso presentato dalla Società Garaguso in data 10/15.05.2013; • Dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata.
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