COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 162 DEL 21 MAGGIO 2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.132 della Società A.S. REAL MEGALOS avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.72 del 16.5.2013 (punizione sportiva della perdita della gara del 11/5/2013 Real Megalos – Bova Marina C5- Campionato Calcio a 5 Serie D Play Off- con il punteggio di 0 – 6).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 162 DEL 21 MAGGIO 2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.132 della Società A.S. REAL MEGALOS avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.72 del 16.5.2013 (punizione sportiva della perdita della gara del 11/5/2013 Real Megalos – Bova Marina C5- Campionato Calcio a 5 Serie D Play Off- con il punteggio di 0 - 6). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; lette le controdeduzioni della Società Bova Marina C5, pervenute in data odierna; sentita la reclamante; RILEVA la reclamante Società Real Megalos impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo le ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara del 11/5/2013 Real Megalos – Bova Marina C5,Campionato Calcio a 5 Serie D Play Off, con il punteggio di 0-6 per posizione irregolare del calciatore Cassalia Demetrio squalificato fino al 26/5/2013 nel torneo esordienti Fair Play quale dirigente della società Armando Segato. sentita, la società reclamante ha insistito nell’accoglimento del ricorso, rilevando la propria buona fede avendo verificato la regolare posizione del sig.Cassalia Demetrio in qualità di calciatore, assumendo informazioni presso gli uffici competenti. la Commissione ritiene che la decisione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata alla natura e alla entità dei fatti accertati in quanto il sig.Cassalia Demetrio non aveva titolo a disputare la gara in esame poichè inibito fino al 26/5/2013, come da C.U. n.65 del 18/4/2013 della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria; inoltre il Cassalia, quale dirigente della società Armando Segato, non poteva essere tesserato quale calciatore per la A.S.Real Megalos ai sensi dell’art.21, n.4, delle NOIF; visto gli artt.17 e 19 del CGS; PQM rigetta il reclamo; conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale; conferma la trasmissione degli atti alla Procura Federale disposta dal primo giudice; dispone, infine, incamerarsi la tassa.
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