COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 23 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 133. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIRTUS GOTI ’97 – GARA FORZA E CORAGGIO BN / VIRTUS GOTI ’97 DEL 13.04.2013 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 23 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 133. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIRTUS GOTI ’97 – GARA FORZA E CORAGGIO BN / VIRTUS GOTI ’97 DEL 13.04.2013 – 1^ CAT. La C.D.T, visti gli atti ufficiali; sentito l’arbitro a chiarimenti; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 99 del 18.04.2013, pag. 2212, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la sanzione della squalifica, per otto giornate di gara, a carico del calciatore Zaino Virgilio, reo di aver spintonato il direttore di gara. La tesi difensiva della società si poggia sul fatto che il calciatore ha avuto una reazione vibrata, ma senza spintonare l’arbitro. Ascoltato il direttore di gara nella seduta odierna, lo stesso ha ribadito che realmente era stato spintonato dal calciatore Zaino Virgilio, precisando che quest’ultimo, a fine gara, gli aveva correttamente presentato le proprie scuse per il suo gesto. Esaminata l’infrazione effettuata, questa C.D.T., in considerazione del principio dell’equa corrispondenza della sanzione all’effettiva gravità dell’infrazione commessa, ritiene di poter ridurre la squalifica, a carico del calciatore Zaino Virgilio, da otto a sei giornate di gara. P.Q.M. DELlBERA in parziale accoglimento del reclamo della società Virtus Goti ‘97, di ridurre a sei giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Zaino Virgilio; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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