COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 23 Maggio 2013 Delibere del Giudice Sportivo GARA REAL CANCELLO ARNONE – SPORTING CASANDRINO DEL 12/5/2013
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 110 del 23 Maggio 2013
Delibere del Giudice Sportivo
GARA REAL CANCELLO ARNONE – SPORTING CASANDRINO DEL 12/5/2013
Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 108 del 16 maggio 2013, pag. 2434, letto il referto
arbitrale ed il relativo supplemento rileva preliminarmente rileva l’assenza della Forza Pubblica e la
mancata consegna della relativa richiesta; inoltre, prima dell’inizio della gara l’arbitro in sede di
riconoscimento della società Real Cancello Arnone, notava che il calciatore n. 7, sig. Carresi
Salvatore, non corrispondeva alla foto del documento d’identità e pertanto comunicava al dirigente
accompagnatore della medesima società Real Cancello Arnone, sig. Piccirillo Davide, affinché
provvedesse alla sua sostituzione, l’inibizione al sig. Carresi a prendere parte alla gara, trattandosi
palesemente di persona diversa; per tutta risposta il sig. Piccirillo ingiuriava il direttore di gara e gli
strappava la distinta di gara, per poi riconsegnargliela successivamente con il nominativo del
calciatore n. 7 depennato. A questo punto il direttore di gara comunicava al dirigente Piccirillo
Giovanni che nemmeno lui poteva accedere al terreno di giuoco, per il comportamento prima tenuto;
il Piccirillo inveiva nuovamente verso il direttore di gara e gli si avvicinava con fare minaccioso, ma
veniva prontamente fermato dal calciatore locale n. 9, che provvedeva a farlo accomodare
all’esterno del recinto di giuoco. Prima dell’inizio della gara il calciatore che si era fatto passare per
Carresi Salvatore, minacciava l’arbitro. Dalla lettura degli atti si rileva inoltre che al 45’ del primo
tempo all’atto della convalida della seconda rete della società Sporting Calandrino, l’arbitro veniva
accerchiato da diversi calciatori locali che protestavano vivacemente; tra questi il più esagitato era il
calciatore n. 4 della società Real Cancello Arnone, Vastano Pasquale, il quale gridando forti
volgarità colpiva l’arbitro con un pugno sul naso provocandogli forte dolore e lacrimazione; decretata
l’espulsione del Vastano anche il calciatore Della Monica Francesco, n. 6 del Real Cancello Arnone
colpiva con la maglietta al volto il direttore di gara, che quindi decretava la fine del primo tempo.
L’arbitro era quindi costretto a rifugiarsi nello spogliatoio anche per sottrarsi ad un’invasione di
sostenitori locali, capeggiati dal dirigente inibito alla gara, Piccirillo Giovanni. A questo punto il
direttore di gara chiamava i Carabinieri che intervenivano dopo circa venti minuti; quindi l’arbitro,
visto il clima di forte tensione che persisteva, stante il persistere del dolore al naso e non sentendosi
più nelle condizioni psico-ficiche per continuare la gara la sospendeva definitivamente. Quindi
accompagnato dai Carabinieri lasciava l’impianto sportivo senza che più nulla accadesse. Questo
G.S.T. preso atto che gli incresciosi episodi innanzi descritti, sono da attribuirsi esclusivamente alla
società Real Cancello Arnone, in applicazione dell’art. 17 C.G.S.
DELIBERA
di infliggere alla società Real Cancello Arnone la punizione sportiva della perdita della gara
con il punteggio di 0-3. Dispone che siano trasmesse gli atti alla Procura Federale per
l’accertamento della reale identità della persona spacciatasi per il calciatore Carresi
Salvatore. I provvedimenti a carico dei singoli e delle società sono stati già pubblicati sul
citato C.U. n. 108.