COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 22/5/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA BUDRIO CALCIO 93 Avverso squalifica per 5 giornate calc. COCCHI LORENZO e GHENDI NIZARE delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 41 del 2.5.2013 gara SANTAGATESE – BUDRIO CALCIO del 27.4.2013
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 22/5/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO PROPOSTO DA BUDRIO CALCIO 93
Avverso squalifica per 5 giornate calc. COCCHI LORENZO e GHENDI NIZARE
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 41 del 2.5.2013
gara SANTAGATESE – BUDRIO CALCIO del 27.4.2013
La società BUDRIO CALCIO 93 ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti segnalando che : 1) il calc. COCCHI,
dopo l’espulsione “si è diretto nello spogliatoio, senza reiterare offesa alcuna contro il direttore di gara. Tuttavia sembra eccessivo il
provvedimento di 5 giornate, visto e considerato che il cartellino rosso diretto per simili situazioni porta ad una squalifica solitamente di
2 giornate”; 2) il calc. GHENDI Non era presente all’incontro. Non si capisce come l’arbitro abbia potuto infliggere una squalifica ad
una persona non riconosciuta. Come è avvenuto il riconoscimento del ragazzo? A memoria? Se così fosse è presumibile che ci sia
stato un ovvio errore da parte del direttore di gara. “E’ davvero poco credibile l’atteggiamento dell’arbitro, che per di più accusa una
persona di chiare origine nordafricane (Nizare Ghendi è palesemente un nominativo poco italiano) di razzismo. Chiede che vengano
presi provvedimenti quanto prima.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribedito
che : 1) il calc. COCCHI usava violenza nei confronti di un giocatore avversario e, dopo la comunicazione del provvedimento di
espulsione, cercava lo scontro con l’avversario, venendo allontanato dagli addetti al servizio sostitutivo di forza pubblica e, dall’esterno
del campo, rivolgeva offese all’arbitro, pronunciando anche frase blasfema; 2) il calc. GHENDI, la cui identità è stata fornita all’arbitro
da un dirigente della Budrio Calcio, interpellato espressamente, fuori dal campo, dopo la espulsione di un calciatore della Budrio
Calcio e fino al termine della gara, indirizzava all’arbitro frasi offensive e di stampo razzista,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 5 giornate dei calc. COCCHI LORENZO e GHENDI
NIZARE .
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 22/5/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA BUDRIO CALCIO 93 Avverso squalifica per 5 giornate calc. COCCHI LORENZO e GHENDI NIZARE delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 41 del 2.5.2013 gara SANTAGATESE – BUDRIO CALCIO del 27.4.2013"