COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 22/5/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. VIRTUS POGGIO BERNI avverso inibizione al 31.12.2013 all. LAPENTA WILMER delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 44 ter del 13.5.2013 gara VIRTUS POGGIO BERNI – VIS NOVAFELTRIA dell’11.5.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 22/5/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. VIRTUS POGGIO BERNI avverso inibizione al 31.12.2013 all. LAPENTA WILMER delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 44 ter del 13.5.2013 gara VIRTUS POGGIO BERNI - VIS NOVAFELTRIA dell’11.5.2013 L’A.S.D. VIRTUS POGGIO BERNI ricorre avverso il sopraindicato provvedimento chiedendo “che la squalifica venga imputata al giusto responsabile tale Siliquini Licio, in elenco come dirigente accompagnatore ufficiale, il vero e giusto responsabile dei fatti accaduti e descritti nel comunicato in oggetto”, certi che si tratti di un errore del direttore di gara. 1268 1268 La Commissione, - premesso che il ricorso, sottoscritto da persona inibita ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. h) del C.G.S., può essere preso in esame trattandosi della stessa persona per la quale viene proposto; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha rilasciato un supplemento di referto in cui dichiara di essersi sbagliato nell’attribuire all’all. LAPENTA WILMER il comportamento tenuto invece dal dir.acc.uff. SILIQUINI LICIO, d e l i b e r a - di annullare la inibizione al 31.12.2013 dell’all. LAPENTA WILMER e di ritornare gli atti al Giudice Sportivo di Forlì per quanto di competenza. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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