COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 234/LND del 22/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL DIRIGENTE CASTANGIA GIANNI, DEI CALCIATORI PAMPIGNA PATRIZIO, ROSSETTI DAVIDE, SCIAMOTTI MANUEL, MELE ROBERTO, DELL’ALLENATORE PALLZZI VINCENZO, TUTTI TESSERATI DELLA SOCIETA’ ASD CITTA’ AURORA ROMA CALCIO NONCHE’ DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ ASD QUARTICCOLO S.R.L., SIG. BOMPANI AUGUSTO, E DELLA SOCIETA’ A.S.D. QUARTICCOLO S.R.L.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 234/LND del 22/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL DIRIGENTE CASTANGIA GIANNI, DEI CALCIATORI PAMPIGNA PATRIZIO, ROSSETTI DAVIDE, SCIAMOTTI MANUEL, MELE ROBERTO, DELL’ALLENATORE PALLZZI VINCENZO, TUTTI TESSERATI DELLA SOCIETA’ ASD CITTA’ AURORA ROMA CALCIO NONCHE’ DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ ASD QUARTICCOLO S.R.L., SIG. BOMPANI AUGUSTO, E DELLA SOCIETA’ A.S.D. QUARTICCOLO S.R.L. Con atto del 18 marzo 2013 la Procura Federale della F.I.G.C. deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale per il Lazio, il dirigente Castangia Gianni, i calciatori Pampigna Patrizio, Sciamotti Manuel, Mele Roberto e l’allenatore Palluzzi Vincenzo, all’epoca dei fatti tutti tesserati per la ASD Aurora Roma Calcio, per rispondere della violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS e la società ASD Aurora Roma Calcio, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 CGS per le violazioni ascritte ai propri tesserati. Deferiva altresì il Presidente della società ASD Quarticciolo s.r.l.. Bompani Augusto per rispondere della violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS , 30 comma 1 e 4 dello Statuto Federale e 15 del CGS nonché la società Quarticciolo s.r.l., ai sensi dell’articolo 4 comma 1 CGS, per le violazioni ascritte al suo presidente e legale rappresentante. L’Organo requirente, a sostegno delle incolpazioni, deduceva che il procedimento originava dalla trasmissione degli atti da parte del Giudice Sportivo del C.R. Lazio disposta nel C.U. n. 177 del 22-3-2012 a seguito degli atti di violenza avvenuti al termine della gara che avevano visti coinvolti vari tesserati delle due squadre. Il collaboratore della Procura aveva ascoltati vari tesserati ed aveva acquisito gli atti redatti dai Carabinieri intervenuti sul posto. A seguito dell’attività d indagine era emerso che erano stati posti in essere atti di aggressione di estrema violenza da parte di soggetti all’epoca tutti tesserati della ASD Aurora Roma Calcio in danno di 1) Bolzoni Leonardo che veniva colpito con un violento pugno allo zigomo da Palluzzi Vincenzo e veniva attinto con calci in testa, in volto e sul corpo da Rossetti Davide e Mele Roberto; veniva altresì colpito con la bandierina in testa da Sciamotti Manuele e veniva colpito da Castangia Gianni e Pompigna Patrizio 2) Bompani Augusto che veniva colpito da Sciamotti Manuel con un pugno alla testa 3) Bernardini Angelo che veniva colpito con pugni e calci da Palluzzi Vincenzo, Sciamotti Manuel e Pompigna Patrizio e da Castangia Gianni che lo colpiva con un calcio al costato. Emergeva inoltre che il tesserato Bolzoni Leonardo aveva sporto denuncia nei confronti dei propri aggressori Palluzzi Vincenzo, Rossetti Davide, Mele Roberto, Sciamotti Manuel, Castangia Gianni e Pompigna Patrizio (tutti tesserati F.I.G.C.) mentre il presidente della ASD Quarticciolo s.r.l., Sig. Bompani Augusto, aveva proposto querela nei confronti di altro tesserato F.I.G.C. Sciamotti Manuel senza essere autorizzato da parte del Consiglio Federale. La Commissione fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per il deposito di scritti difensivi. Faceva pervenire scritti difensivi Mele Roberto che eccepiva, preliminarmente, di essere stato giudicato per gli stessi fatti e squalificato per due gare con la seguente motivazione”perché a fine gara si portava in tribuna e partecipava ad una rissa tra sostenitori”. Articolava quindi esplicita eccezione di “ne bis in idem”. Nel merito negava qualsiasi coinvolgimento nell’aggressione al Bolzoni e l’unica sua colpa era quella di essersi recato nei pressi della tribuna, disattendendo l’ordine dell’arbitro, dove erano scoppiati dei tumulti, per sincerarsi, per solo spirito di collaborazione civica e tra sportivi, senza tuttavia essere partecipe di nulla. Castangia Giovanni contestava preliminarmente di non essere mai stato sentito dalla Procura Federale, unico tra tutti i deferiti, e di non aver potuto enumerare i numerosi testimoni che sarebbero stati in grado di scagionarlo completamente dalle accuse. Articolava quindi esplicita eccezione di nullità dell’atto di deferimento e protestava comunque l’assoluta estraneità ai fatti contestati. Nella riunione risultavano rappresentati i tesserati Castangia, Mele e Palluzzi, questi ultimi due presenti anche personalmente. I rappresentanti dei tesserati Mele e Castangia insistevano per le deduzioni ed eccezioni difensive già articolate nelle difese scritte. Palluzzi non ha negato di essersi confrontato inopportunamente con il presidente Bompani ma nega qualsiasi forma di aggressione o percossa. A tal fine sottolinea le assolute contraddizioni emerse nei racconti dei vari protagonisti e le gravi incongruenze nella ricostruzione dei fatti anche con quanto emerso nel referto arbitrale. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti ed ha richiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: Castangia anni 3 e mesi 6 di inibizione Palluzzi anni 3 e mesi 6 di squalifica Mele anni 3 e mesi 6 di squalifica Rossetti anni 2 di squalifica Pompigna anni 3 e mesi 6 di squalifica Sciamotti anni 3 e mesi 6 di squalifica Bompani anni 1 di inibizione ed € 500,00 di ammenda Quarticciolo € 500,00 di ammenda Aurora calcio Roma € 1.500,00 di ammenda Preliminarmente la Commissione Disciplinare ha esaminato la posizione del presidente Bompani e della società Quarticciolo deferita per la responsabilità diretta nelle violazioni ascritte al suo legale rappresentante. Al Bompani viene contestato di aver adito la Giustizia ordinaria presentando querela innanzi alla Autorità Giudiziaria per perseguire penalmente un calciatore della squadra avversaria, Sciamotti Manuel, che lo aveva colpito con un pugno alla testa mentre si trovava in tribuna., senza preventivamente richiedere l’autorizzazione al Consigli Federale. Orbene, ritiene la Commissione, come già più volte affermato in analoghe precedenti decisioni, che una lettura costituzionalmente orientata degli articoli 24 e 25 della Costituzione della Repubblica Italiana, non possa che portare all’affermazione che nessun ordinamento infrastatuale, e tra questi deve certamente comprendersi quello della F.I.G.C., possa condizionare all’autorizzazione di chicchessia l’esercizio dell’azione penale. In tal senso se può essere ammesso, come lo è usualmente, la deroga alla giurisdizione civile per mutuo consenso delle parti, non può viceversa tollerarsi da parte dell’Ordinamento dello Stato che il cittadino possa subire ostacoli alla libera possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per veder reprimere i reati. Giova ricordare sul punto che la condizione di procedibilità richiesta per il reato di percosse o lesioni lievi, non estingue certo il reato ma impedisce solo alla Giustizia di occuparsene, sino a quando non venga attivata con la presentazione di una querela. In sostanza ritiene la Commissione che il diritto di adire l’Autorità Giudiziaria in materia penale sia un diritto costituzionalmente protetto ed incomprimibile e quindi non possa essere condizionato dall’autorizzazione di chicchessia. Nel caso di specie, poi, non può sottacersi come l’aggressione subita dal Bompani e le lesioni conseguenti siano state solo incidentalmente occasionate dall’evento sportivo, in quanto l’evento si è svolto al di fuori del campo di gioco ed a gara terminata; l’evento agonistico è stato solo l’involontaria occasione e preludio della violenza senza avere alcuna concreta correlazione con la gara che era ormai terminata da tempo ed a cui il presidente Bompani non aveva naturalmente partecipato. Il Presidente Bompani va quindi prosciolto da ogni addebito. Il proscioglimento del Presidente determina il proscioglimento della società Quarticciolo deferita per responsabilità diretta. Per quanto attiene alle posizioni degli altri deferiti, la Commissione ritiene invece che la partecipazione all’aggressione subita dai tesserati della società Quarticciolo, sia emersa chiaramente e le conclusioni a cui è giunta la Procura Federale vadano condivise in punto di affermazione della responsabilità. Vanno particolarmente valorizzate, a tal proposito, le dichiarazioni precise e concordanti degli aggrediti e le pur parziali ammissioni dei deferiti, che convergono verso la ricostruzione dei fatti puntualmente operata nell’atto di deferimento. Le sanzioni richieste appaiono, invece, grandemente sovradimensionate rispetto agli occorsi; infatti l’aggressione è stata sicuramente grave e poteva creare ben altri danni agli aggrediti, soprattutto al malcapitato Bolzoni, che è rimasto esamine al suolo dopo l’aggressione collettiva subita. Le sanzioni, per adeguarle ad analoghi e gravi casi, vanno quindi determinate come da dispositivo. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale DELIBERA Di prosciogliere dagli addebiti rispettivamente ascritti il presidente della ASD Quarticciolo s.r.l. Bompani Augusto e la società A.S.D. Quarticciolo s.r.l. Di ritenere tutti gli altri deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di irrogargli le seguenti sanzioni: CASTANGIA Giovanni inibizione per anni uno; PAMPIGNA Patrizio, SCIAMOTTI Manuel, MELE Roberto squalifica per anni uno; ROSSETTI Davide squalifica per mesi sei; PALLUZZI Vincenzo squalifica per mesi nove; Società AURORA CALCIO ROMA ammenda di € 1.000,00. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo alla ricezione della comunicazione. Manda alla segretaria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it