COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 234/LND del 22/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOC. FUTBOL MONTESACRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 207 DEL 2.5.2013 (Gara: FUTBOL MONTESACRO – MARANO EQUO del 28.4.2013 – Campionato II Categoria) RECLAMO SOC. MARANO EQUO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE BRIZI ENZO, DEL MASSAGGIATORE TOCCA MARIO, DELL’ASSISTENTE DI PARTE GENTILE ROBERTO E DEL CALCIATORE LORETI PIETRO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 207 DEL 2.5.2013 (Gara: FUTBOL MONTESACRO – MARANO EQUO del 28.4.2013 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 234/LND del 22/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOC. FUTBOL MONTESACRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 207 DEL 2.5.2013 (Gara: FUTBOL MONTESACRO – MARANO EQUO del 28.4.2013 – Campionato II Categoria) RECLAMO SOC. MARANO EQUO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE BRIZI ENZO, DEL MASSAGGIATORE TOCCA MARIO, DELL’ASSISTENTE DI PARTE GENTILE ROBERTO E DEL CALCIATORE LORETI PIETRO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 207 DEL 2.5.2013 (Gara: FUTBOL MONTESACRO – MARANO EQUO del 28.4.2013 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare, rilevato che, pur avendo convocato il Direttore di gara per rendere chiarimenti sul referto nelle riunioni del 15.5.2013 e 21.5.2013, questi non è comparso, senza addurre alcuna giustificazione; considerato che per decidere i reclami in epigrafe, è assolutamente necessario sentire il Direttore di gara sulle seguenti circostanze: a) in cosa siano consistite le offese e le aggressioni fisiche messe in atto dal Sig. TOCCA MARIO, Dirigente della Società MARANO EQUO, al termine del primo tempo, nei pressi degli spogliatoi e come siano state portate le spinte accennate nel referto e se l’arbitro sia stato attinto da gesti di violenza consumata; b) in che cosa siano consistite le minacce fisiche e verbali messe in atto dai Sigg.ri BRIZI ENZO e GENTILE ROBERTO al termine del primo tempo, e solo sommariamente descritte nel referto; c) in cosa sia consistita l’aggressione fisica messa in atto dal calciatore LORETI PIETRO al termine del primo tempo, descritta sommariamente dall’arbitro con la frase “arrivando testa a testa”; d) se l’arbitro, prima di sospendere la gara, nell’intervallo, abbia convocato i capitani e quale sia stato il comportamento di questi ultimi. Ritenuto che nel comportamento dell’arbitro vi siano evidenti profili di violazione di norme disciplinari e che deve disporsi la trasmissione degli atti alla Procura Federale, sia per un eventuale deferimento, sia per tentare di convocare l’arbitro per rendere i descritti chiarimenti, questa Commissione ORDINA La trasmissione degli atti alla Procura Federale della F.I.G.C., per gli adempimenti di cui in motivazione. Sospende all’esito la decisione dei ricorsi.
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