COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 17/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società AC ASOLA Camp. Juniores Prov. Gir. A gara del 20-04-2013 tra Rivalta / Asola C.U. n. 42 della Delegazione di Mantova datato 26-04-2013.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 17/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società AC ASOLA Camp. Juniores Prov. Gir. A gara del 20-04-2013 tra Rivalta / Asola C.U. n. 42 della Delegazione di Mantova datato 26-04-2013. La società AC ASOLA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la squalifica al giocatore UMOH Nsini Joseph Sino al 31.10.2013, per aver colpito con il proprio petto la spalla dell'arbitro, facendolo indietreggiare ed offendendolo più volte – lamentando che si sarebbe trattato di uno scambio di persona con il fratello UMOH Ndifereke Josep, chiedendone il proscioglimento anche con riferimento alla posizione del sig. BEN DAOULA Khaled squalificato fino al 31.12.2013 Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, osserva. L'arbitro sentito a chiarimenti ha confermato che la responsabilità dei fatti addebitati al sig. UMOH Nsini Joseph. Tuttavia, pur considerando la gravità dei fatti accaduti, alla luce dei criteri abitualmente adottati da questa Commissione, si ritiene di dover lievemente mitigare la sanzione comminata. Diversa la posizione del sig. BEN DAOULA Khaled, in merito al quale l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato che detto calciatore, espulso durante la gara, gli ha dato una manata al volto, colpendolo di striscio senza procurargli dolore e/o danno fisico e che lo stesso calciatore al termine della gara gli rivolgeva espressioni offensive. A fronte di ciò, la gravità del suddetto comportamento giustifica una mitigazione della sanzione comminata dal GS. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica comminata a UMOH Nsini Joseph fino al 30.09.2013, la squalifica comminata a BEN DAOULA Khaled fino al 30.11.2013, confermato il resto. Dispone l’accredito della tassa se versata.
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