COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 17/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società ACD BUSNAGO CAT. III^ GIR. B Gara del 14/04/2013 tra ACD BUSNAGO/PIERINO GHEZZI c.u. n. 34 della delegazione di Monza datato 18/04/2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 17/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società ACD BUSNAGO CAT. III^ GIR. B Gara del 14/04/2013 tra ACD BUSNAGO/PIERINO GHEZZI c.u. n. 34 della delegazione di Monza datato 18/04/2013 La società ACD BUSNAGO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS con la quale ha comminato la sanzione della perdita della gara per 0 – 3 l’inibizione fino al 12/5/2013 del dirigente accompagnatore, CANTU’ Massimo, l’ammenda di euro 50,00 e la squalifica di un ulteriore gara al calciatore, GIUSSANI Giorgio, lamentando che il calciatore era in posizione regolare avendo scontato la squalifica nella partita precedente. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato ei termini, sentita la reclamante osserva. La decisione del GS deve ritenersi corretta. Infatti, la società reclamante era tenuta ad ottemperare alla decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 33 datato 11.4.2013 della delegazione di Monza dal quale risultava che il GIUSSANI era stato squalificato per una gaara, senza essere stato espulso dal campo, anche se la riteneva non corretta. Tale comunicato, come ammesso dalla società reclamante, non è stato però consultato dalla stessa. Ne consegue che il reclamo non può trovare accoglimento e la decisione impugnata merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa
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