• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 69 del 21/05/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 11.04.2013 a carico di
UMBALDI Marco, per violazione dell’Art. 1, comma I CGS e degli Artt. 17 e 52 NOIF per aver rivolto una frase offensiva all’arbitro;
ARDENGHI Luciano per violazione dell’Art. 1, comma 3, CGS per non essersi presentato dinnanzi agli organi di giustizia sportiva, nonostante fosse stato regolarmente convocato
ASD NUOVA SCALA CALCIO PAVIA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, comma 2, CGS, in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 69 del 21/05/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 11.04.2013 a carico di
UMBALDI Marco, per violazione dell'Art. 1, comma I CGS e degli Artt. 17 e 52 NOIF per aver rivolto una frase offensiva all’arbitro;
ARDENGHI Luciano per violazione dell’Art. 1, comma 3, CGS per non essersi presentato dinnanzi agli organi di giustizia sportiva, nonostante fosse stato regolarmente convocato
ASD NUOVA SCALA CALCIO PAVIA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, comma 2, CGS, in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati.
La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, preso atto che il deferito ed il rappresentante della Procura hanno chiesto ai sensi dell'Art. 23 del CGS di applicare ad ARDENGHI Luciano e ad UMBALDI Marco la sanzione dell’inibizione per 40 giorni ed alla società ASD NUOVA SCALA CALCIO PAVIA l’ammenda di Euro 240,00.
Osserva
Il comportamento addebitato, come già più sopra riferito, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; pertanto non può trovare luogo nel caso in esame un provvedimento di proscioglimento.
La Commissione Disciplinare, preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dai deferiti in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale, ritenute accoglibili le sanzioni concordate dalle parti in considerazione dell’entità e rilevanza dei comportamenti
applica
ad ARDENGHI Luciano, 40 giorni di inibizione;
ad UMBALDI Marco, 40 giorni di inibizione;
alla società ASD NUOVA SCALA CALCIO PAVIA l’ammenda di Euro 240,00.
Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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Comunicato Ufficiale N° 69 del 21/05/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 11.04.2013 a carico di
UMBALDI Marco, per violazione dell’Art. 1, comma I CGS e degli Artt. 17 e 52 NOIF per aver rivolto una frase offensiva all’arbitro;
ARDENGHI Luciano per violazione dell’Art. 1, comma 3, CGS per non essersi presentato dinnanzi agli organi di giustizia sportiva, nonostante fosse stato regolarmente convocato
ASD NUOVA SCALA CALCIO PAVIA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, comma 2, CGS, in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati."