COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 21/05/2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 13.04.2013 a carico di GIUSEPPE Perretti, per violazione dell’Art. 1, comma I CGS, in quanto ha fatto partecipare ad un raduno di giovani calciatori, un calciatore tesserato per la società Olmese, Kamberaj Shaban, senza nemmeno avvisarla per correttezza; ASD ALCIONE, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, comma 2, CGS, in relazione alle condotte ascritte al proprio tesserato.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 21/05/2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 13.04.2013 a carico di GIUSEPPE Perretti, per violazione dell'Art. 1, comma I CGS, in quanto ha fatto partecipare ad un raduno di giovani calciatori, un calciatore tesserato per la società Olmese, Kamberaj Shaban, senza nemmeno avvisarla per correttezza; ASD ALCIONE, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, comma 2, CGS, in relazione alle condotte ascritte al proprio tesserato. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, preso atto che i deferiti non si sono presentati, nonostante regolarmente avvisati, rilevato che il rappresentate della Procura ha chiesto di condannare i deferiti in ordine alle violazioni di cui all’atto di deferimento alla sanzione dell’ammonizione. Osserva il comportamento tenuto dai deferiti è contrario ai principi di correttezza previsto dall’Art. 1, comma I, CGS in quanto, come sostenuto dalla Procura Federale avrebbero dovuto avvisare la società per la quale il giovane calciatore Kamberaj era tesserato che lo avevano invitato a partecipare ad un raduno da loro organizzato. Tale comportamento non corretto ha trovato ulteriore conferma nel fatto che i deferiti non si sono nemmeno presentati avanti a Questa Commissione nonostante fossero stati regolarmente convocati a mezzo telefax. La gravità del comportamento merita di essere sanzionata con il minimo della pena. Tanto premesso e ritenuto la CDT Commina a GIUSEPPE Perretti la sanzione dell’ammonizione; alla società ASD ALCIONE la sanzione dell’ammonizione. Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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