COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 21/05/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società ASD LONATESE Camp. Prima Categoria Gir. A Gara del 21-04-2013 tra Busto 81 / Lonatese C.U. n. 61 del CRL datato 24-04-2013
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 69 del 21/05/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo società ASD LONATESE Camp. Prima Categoria Gir. A
Gara del 21-04-2013 tra Busto 81 / Lonatese
C.U. n. 61 del CRL datato 24-04-2013
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società ASD LONATESE, rilevato che come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul C.U.n. 163 della F.I.G.C. In data 17-01-2013 trascritto sul C.U.n. 44 datato 7-02-2013 del Comitato Regionale Lombardia, i reclami alla Commissione Disciplinare devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro e non oltre le ore 12,00 del 2° giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del C.R.L. Il 13-05-2013 e che è stato spedito in data 9-05-2013 e che il provvedimento disciplinare del Giudice Sportivo è stato pubblicato sul C.U.n. 61 in data 24-04-2013
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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