COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 21/05/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società U.S. NEMBRESE CALCIO Camp. Juniores Reg. B Gir. C gara del 04-05-2013 tra Nembrese Calcio / Falco C.U. n. 65 del CRL datato 10-05-2013.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 69 del 21/05/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo società U.S. NEMBRESE CALCIO Camp. Juniores Reg. B Gir. C
gara del 04-05-2013 tra Nembrese Calcio / Falco
C.U. n. 65 del CRL datato 10-05-2013.
La società U.S. NEMBRESE CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S - che ha dichiarato inammissibile il reclamo preannunciato il 05.05.13 e nota in data 06.05.13 essendo il reclamo privo dell’attestazione dell’invio alla controparte – lamentando come sia stato un mero errore formale, producendo talloncino di invio alla società Falco Albino.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato anche alla controparte nei termini regolamentari, rileva: dalla documentazione allegata si rileva come in effetti la società U.S. Nembrese abbia regolarmente inviato alla Falco Albino il reclamo, come attestato dal talloncino prodotto in atti.
Ne deriva come il reclamo proposto al G.S. fosse da considerare ammissibile, con conseguente necessità di entrare nel merito della vicenda.
Dai documenti ufficiali di gara (rapporto arbitrale e distinte calciatori), si evince come alla partita Nembrese-Falco del 04.05.13 abbia preso parte il calciatore Azzola Luca (n. 17 U.S. Falco) che doveva scontare un turno di squalifica (C.U. n. 62 del 02.05.2013). L’Azzola è stato sottoposto a provvedimento disciplinare da parte dell’arbitro dopo il termine della gara disputatasi il 24.04.2013 tra Falcio e Caprino Calcio.
Pertanto risultando dal referto arbitrale come il calciatore non sia stato espulso dal terreno di giuoco durante la gara, per il calciatore “NON ESPULSO” non scatta l’automatismo della gara ma è necessario attendere la deliberazione del G.S., pubblicata sul comunicato ufficiale. Nel frattempo il calciatore potrà partecipare a tutte le gare che dovessero essere disputate prima di tale pubblicazione.
Alla luce di quanto sopra, questa Commissione ritiene di poter accogliere il ricorso.
Tanto premesso e ritenuto,
ACCOGLIE
il reclamo e commina
alla società U.S. Falco la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
al dirigente accompagnatore, PECIS Maurizio, l'inibizione sino al 22.6.2013;
alla società U.S. Falco l’ammenda di Euro 50,00;
al calciatore, AZZOLA Luca, la squalifica di un'ulteriore giornata.
Si dispone l’accredito della tassa se già versata.
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