COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 191 del 22/05/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. LAMA UNITED AVVERSO SANZIONI MERITO LAMA UNITED/CITTA’ DI CASTEL DI LAMA DEL 30.4.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “M” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 84 del 3.5.2013)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 191 del 22/05/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. LAMA UNITED AVVERSO SANZIONI MERITO LAMA UNITED/CITTA’ DI CASTEL DI LAMA DEL 30.4.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “M”
(Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 84 del 3.5.2013)
Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava, tra le altre, la sanzione della squalifica per tre gare effettive ciascuno ai calciatori:
- CORI Alessandro;
- FELICIONI Fabio;
- ROMAGNA Umberto;
- TRAINI Guido;
- VALENTINI Andrea;
tutti asseritamente tesserati per la reclamante e tutti “per condotta violenta nei confronti di calciatori avversari”, dando vita così alla rissa che indusse l’arbitro a sospendere definitivamente l’incontro de quo.
Avverso tali decisioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Lama United chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento delle squalifiche applicate ai calciatori Traini Guido e Felicioni Fabio e la riduzione di quelle applicate a Cori Alessandro, Romagna Umberto e Valentini Andrea.
A dire della reclamante, ad un certo punto della gara, a seguito di un fallo subito da un calciatore della squadra avversaria, scoppiò una discussione, come se ne vedono di frequente nei campi di calcio, tra diversi tesserati delle due squadre, ma senza alcun atto di violenza; peraltro, i calciatori Traini Guido e Felicioni Fabio non erano presenti, mentre Cori Alessandro, Romagna Umberto e Valentini Andrea, seppur presenti, non assunsero nessun atteggiamento violento.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai calciatori sanzionati, dallo stesso identificati con assoluta certezza.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltati la reclamante e l’arbitro;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di cinque distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di altrettante tasse reclamo;
• ritenuta l’aderenza delle fattispecie in esame, tutte, con la previsione normativa della “condotta violenta” di cui all’art. 19, 4° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva, che prevede la sanzione minima di tre giornate di squalifica correttamente applicata dal Giudice di prime cure;
• ritenuta, pertanto, la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo Collegio;
P.Q.M.
la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dall’A.S.D. Lama United in cinque distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente:
- respinge il reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore CORI Alessandro, disponendo incamerarsi la relativa tassa;
- respinge il reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore FELICIONI Fabio, disponendo incamerarsi la relativa tassa;
- respinge il reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore ROMAGNA Umberto, disponendo incamerarsi la relativa tassa;
- respinge il reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore TRAINI Guido, disponendo incamerarsi la relativa tassa;
- respinge il reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore VALENTINI Andrea, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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