COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 191 del 22/05/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO C.S.I. DELFINO FANO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA C.S.I. DELFINO FANO/CASTELVECCHIO MONTEPORZIO DELL’11.5.2013 FINALE PLAY-OFF CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Pesaro – Com. Uff. n. 98 del 15.5.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 191 del 22/05/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO C.S.I. DELFINO FANO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA C.S.I. DELFINO FANO/CASTELVECCHIO MONTEPORZIO DELL’11.5.2013 FINALE PLAY-OFF CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Pesaro - Com. Uff. n. 98 del 15.5.2013) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore CERESANI Alessandro, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per cinque gare effettive per essere stato espulso per doppia ammonizione e per il comportamento tenuto, alla notifica del provvedimento ed anche successivamente, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società C.S.I. Delfino Fano, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato a dire all’arbitro che l’espulsione inflittagli non gli appariva giusta, allontanandosi però tranquillamente dal terreno di gioco, senza null’altro; in particolare, senza proferire frasi offensive né porre in essere tentativi di aggressione di alcun genere. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • considerato che la sanzione inflitta è stata dal Giudice Sportivo unitariamente applicata, ma con riferimento complessivo a plurimi, distinti comportamenti del calciatore Ceresani: 1) espulsione per doppia ammonizione; 2) alla notifica del provvedimento, offese all’arbitro; 3) al momento della segnatura di una rete della squadra avversaria, ingresso abusivo sul terreno di gioco e, di nuovo, offese all’arbitro, avanzando anche verso di lui, ma trattenuto da un suo compagno di squadra; • ritenuto, pertanto, che la gravità della complessiva condotta ascritta al calciatore Ceresani, contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione di cinque giornate di squalifica applicata dal Giudice Sportivo. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla società C.S.I. Delfino Fano ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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