COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 191 del 22/05/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO C.S.I. DELFINO FANO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA C.S.I. DELFINO FANO/CASTELVECCHIO MONTEPORZIO DELL’11.5.2013 FINALE PLAY-OFF CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Pesaro – Com. Uff. n. 98 del 15.5.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 191 del 22/05/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO C.S.I. DELFINO FANO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA C.S.I. DELFINO FANO/CASTELVECCHIO MONTEPORZIO DELL’11.5.2013 FINALE PLAY-OFF CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Pesaro - Com. Uff. n. 98 del 15.5.2013) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al tecnico PICCOLI Aldo, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 15 novembre 2013 per il comportamento da questi tenuto, nel corso ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società C.S.I. Delfino Fano, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato, in occasione del suo allontanamento dal campo ed a fine gara, a chiedere spiegazioni all’arbitro, senza offenderlo né minacciarlo e senza proferire espressioni blasfeme, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al Piccoli. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale evidenzia che la condotta dell’allenatore Piccoli Aldo si estrinsecò sostanzialmente in una smodata e reiterata protesta nei confronti dell’arbitro, priva di ulteriori e diversi contenuti; • ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, tenuto conto altresì del principio di afflittività, con riferimento all’attuale fase della stagione sportiva in corso; P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto dalla società C.S.I. Delfino Fano e, per l’effetto, riduce al 15 settembre 2013 la squalifica dell’allenatore PICCOLI Aldo. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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