COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 110 Del 16 Maggio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. A.S.D. RUFRAE – AVVERSO INIBIZIONE DIRIGENTI (GARA RUFRAE – PESCHE DEL 10.04.2013 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA – GIRONE A – 5^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 110 Del 16 Maggio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. A.S.D. RUFRAE – AVVERSO INIBIZIONE DIRIGENTI (GARA RUFRAE - PESCHE DEL 10.04.2013 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA - GIRONE A – 5^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso, visti gli atti ufficiali di gara ed ascoltato il direttore di gara a chiarimenti, osserva quanto segue. Il ricorso presentato dalla società e sottoscritto dal presidente sig. Gazerro Giuseppe deve essere dichiarato inammissibile per i motivi di seguito indicati. Il presidente di società che in primo grado sia stato colpito da inibizione o squalifica temporanea può inoltrare reclamo per la sanzione che lo riguardi personalmente, ma non può fare altrettanto per le punizioni che abbiano colpito, nello stesso contesto, la società medesima od altri tesserati di questa; infatti l'art. 19, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva consente ai soggetti sanzionati da inibizione o squalifica a tempo di poter svolgere soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società. Nel caso in esame, quindi, il Gazerro poteva presentare reclamo per la inibizione inflittagli dal G.S., ma non era titolato a presentare reclamo per il dirigente Ormella Renzo. Anche a voler ritenere il ricorso agli atti come un reclamo valido per la sanzione inflitta al Gazerro, solo perché da questi sottoscritto, ugualmente lo stesso non può essere trattato da questa C.D. perché, essendo la inibizione a lui inflitta di durata inferiore ad un mese, tale sanzione non è impugnabile in alcuna sede, come espressamente previsto dall'art. 45, comma 3, lettera b), del C.G.S.P.Q.M.dichiara inammissibile il ricorso così come proposto.Dispone incamerarsi la tassa reclamo già versata.
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