COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 81 del 23.05.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti di: MATTALIANO Fabio, Presidente della Società J. STARS SSD, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per aver favorito l’iniziativa dei coniugi CALIGIURI ad apporre sul modulo della richiesta di tesseramento del figlio Marco Luigi la firma apocrifa di quest’ultimo, attestandone e sottoscrivendone la irregolare autenticità la società J. STARS SSD per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, della violazione ascritta al proprio Presidente signor Fabio MATTALIANO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 1 del C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 81 del 23.05.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti di: MATTALIANO Fabio, Presidente della Società J. STARS SSD, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per aver favorito l’iniziativa dei coniugi CALIGIURI ad apporre sul modulo della richiesta di tesseramento del figlio Marco Luigi la firma apocrifa di quest’ultimo, attestandone e sottoscrivendone la irregolare autenticità la società J. STARS SSD per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, della violazione ascritta al proprio Presidente signor Fabio MATTALIANO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 27.02.2013, la Procura Federale, a seguito di segnalazione avanzata dalla Società ASD Europa Bevingros Eleven, deferiva al giudizio di codesta Commissione Disciplinare i soggetti in epigrafe indicati per le violazioni ivi contestate. In particolare, dalla documentazione trasmessa relativa al calciatore CALIGIURI Marco Luigi, categoria pulcini, emergeva come lo stesso avesse richiesto, nella stagione sportiva in corso, in data 8 luglio 2012, il tesseramento per la società ASD Europa Bevingros Eleven ed, in data 20 settembre 2012, il tesseramento per la Società J. STARS SDD. Su entrambi i moduli di tesseramento risultano apposte la firma del minore e quelle dei genitori che apparentemente sembrano difformi. Dall’esame della documentazione agli atti nonché dall’audizione del calciatore CALIGIURI Marco Luigi, audizione effettuata alla presenza di entrambi i genitori, è emerso che lo stesso, in data 08.07.2012, ha sottoscritto per la Società Europa Bevingros di Alessandria la richiesta di tesseramento, apponendo una sottoscrizione riconosciuta come autentica dal medesimo calciatore. Il CALIGIURI in data 20.09.2012 effettuava un provino per la Società J. STARS SSD di Torino, nel corso del quale i genitori, signori Caligiuri Giuseppe e Idda Monica, sottoscrivevano la richiesta di tesseramento apponendo la firma sul modulo anche per conto del figlio Marco Luigi. Tale circostanza è stata pienamente confermata dallo stesso CALIGIURI Marco Luigi il quale non ha riconosciuto come sua la firma apposta sul modulo di tesseramento, aggiungendo che ad apporla sarebbe stato il padre. La Società J. STARS, completate le formalità di tesseramento, in data 21 settembre 2012, depositava la richiesta di tesseramento presso il Comitato di Torino. Richiesta contenente pertanto la firma apocrifa del calciatore. All’udienza del 17.05.2013, avanti alla Commissione Disciplinare, compariva il signor LEMBI Francesco, per delega del Presidente della Società J. STARS signor MATTALIANO Fabio. Il Lembi riferiva di occuparsi dei tesseramenti e riconosceva come “può essere successo che il genitore abbia firmato il modulo al posto del bambino, allontanandosi dalla nostra visuale”. In sostanza, il Lembi giustificava l’accaduto con il fatto che nel periodo in oggetto la società iscriveva decine e decine di bambini al giorno e che la modulistica da compilare e da sottoscrivere da parte di più soggetti era particolarmente complessa. La Procura Federale, previa illustrazione dei fatti, ritenendo la causa matura per la decisione, concludeva richiedendo applicarsi le seguenti sanzioni: - mesi sei di inibizione a carico del signor MATTALIANO Fabio; - euro 700 di ammenda a carico della società J. STARS SSD. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione Disciplinare, alla luce delle risultanze del presente procedimento, ritiene sussistenti le responsabilità in capo ai soggetti deferiti nonché corretta la qualificazione delle condotte avanzate dalla Procura Federale. Merita invece un contenimento la sanzione proposta. Dalla comparazione delle firme apposte in calce al verbale di audizione da parte del calciatore e dei genitori con quelle apposte sui moduli delle richieste di tesseramento per le Società di cui sopra, appare in modo evidente come la sottoscrizione sul modulo della J. STARS non appartenga al calciatore bensì verosimilmente al padre. Circostanze accertate in via documentale (mediante agevole raffronto) nonché confermate direttamente dall’interessato in sede di audizione personale. Il fatto contestato non è mai stato smentito dai genitori Peraltro, dall’esame della richiesta di tesseramento del minore Caligiuri Marco Luigi emerge come il Presidente della Società J. STARS, signor Fabio Mattaliano, abbia sottoscritto tale documento ed apposto la propria firma in calce all’attestazione dell’autenticità delle firme dei genitori e di quella (apocrifa) del bambino. L’apposizione di firma apocrifa sul modulo della richiesta di tesseramento non è addebitabile al bambino in considerazione della minore età e del non essersi reso conto dell’irregolarità commessa dai genitori. La Società non può certamente essere sollevata dalle evidenti responsabilità per l’accaduto lamentando la situazione di particolare congestione che regnava al momento delle sottoscrizioni. Del resto, la medesima Società, nel momento in cui consente di sottoscrivere i moduli “in un’altra stanza” ovvero senza alcun diretto controllo e verifica circa le generalità del reale sottoscrittore (come di fatto ammesso in sede di audizione dinanzi alla Commissione), accetta il rischio che qualche irregolarità possa essere commessa. E qualora l’irregolarità venga accertata, la Società non può esimersi dal pagarne le conseguenze. E’ pur vero che la sanzione a carico di Società e Presidente è legata al fatto di non aver sorvegliato a dovere i soggetti che apponevano le firme, riponendo fiducia nei genitori, in un contesto dove un assiduo controllo poteva effettivamente risultare assai arduo. Le peculiarità della condotta e le circostanze concrete che hanno consentito l’indebita sottoscrizione consentono di contenere la sanzione nei confronti dei soggetti deferiti. P. Q. M. La Commissione Disciplinare, - infligge a MATTALIANO Fabio la sanzione di mesi uno di inibizione; - infligge alla Società J. STARS SSD la sanzione di euro 250 di ammenda.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it