COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 23 Maggio 2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 19/ 5/2013 GALATONE A.S.D. – MARITTIMA
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 81 del 23 Maggio 2013
Delibera del Giudice Sportivo
GARA DEL 19/ 5/2013 GALATONE A.S.D. - MARITTIMA
Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo la società A.S.D. MARITTIMA adiva
a questo G.S. avverso il risultato della gara in oggetto, eccependo l'errore tecnico commesso dall'Arbitro in
occasione di un episodio verificatosi durante la gara;
che, a tal proposito, la reclamante assumeva essersi verificato ad opera di un calciatore della soc. U.S.
GALATONE, ALOISI ALESSIO, un grave fallo nei riguardi del proprio calciatore DE GIORGI TOMMASO
MATTEO;
che, a seguito di tale fallo, il gioco era stato sospeso per soccorrere il calciatore infortunato;
che, malgrado ciò, i calciatori della soc. U.S. GALATONE avevano ripreso il gioco segnando una rete,
regolarmente convalidata dal Direttore di gara;
che tale evento aveva determinato una situazione di grave agitazione in tutti i partecipanti creando
preoccupazioni per l'ordine pubblico;
che la reclamante concludeva chiedendo la ripetizione della gara;
che quanto dedotto dalla reclamante non trova conferma negli atti ufficiali, atteso che il Direttore di gara, non
avendo rilevato alcuna condotta violenta ai danni del tesserato della soc. A.S.D. MARITTIMA, non aveva
interrotto il gioco sino alla segnatura della rete;
che, a conferma di quanto innanzi, gli assistenti ed il commissario di campo non hanno rilevato alcun
episodio violento;
che, sempre dal rapporto di gara, si evince che l'allenatore della soc. A.S.D. MARITTIMA invitava i propri
giocatori ad abbandonare il terreno di gioco, causando così la sospensione definitiva della gara;
che il Direttore di gara, con successivo supplemento del 21/05/2013 ha confermato quanto riportato sul
proprio rapporto;
Tanto premesso osserva questo Giudice Sportivo:
DELIBERA
1) di respingere il reclamo proposto dalla soc. A.S.D. MARITTIMA e per l'effetto, di comminare a carico della
soc. A.S.D. MARITTIMA la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della
soc. U.S. GALATONE;
2) di comminare a carico della soc. A.S.D. MARITTIMA la sanzione di un 1 punto di penalizzazione;
3) di comminare a carico della soc. A.S.D. MARITTIMA l'ammenda di EURO 500.00 per prima rinuncia.
Manda al CRP per quanto di sua competenza.