COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 23 Maggio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. PRESICCE – P.G.S. DON BOSCO A.S.D. del 5/5/2013 (Reclamo A.S.D. PRESICCE In opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del Dirigente PONZO Rocco di cui alla delibera riportata sul Comitato Ufficiale n. 78 in data 9/5/2013 del Comitato Regionale Puglia)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 23 Maggio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. PRESICCE – P.G.S. DON BOSCO A.S.D. del 5/5/2013 (Reclamo A.S.D. PRESICCE In opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del Dirigente PONZO Rocco di cui alla delibera riportata sul Comitato Ufficiale n. 78 in data 9/5/2013 del Comitato Regionale Puglia) - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto dal quale si evince che lo stesso direttore di gara non ha, a fine gara, esaminato e approfondito il nominativo della persona che, accompagnandolo negli spogliatoi, lo avrebbe invitato a non riportare nel suo rapporto di gara i nominativi dei calciatori ammoniti; - ritenuto che lo stesso arbitro ha manifestato profondi e seri dubbi sulla individuazione e sulla diversità dei due personaggi a nome PONZO Rocco e PONZO Vito Luigi, per cui può accedersi al riconoscimento di responsabilità effettuata dal sig. PONZO Vito Luigi, dichiaratosi espressamente l’unico responsabile dell’episodio innanzi descritto a cui consegue l’affermazione della non responsabilità del sig. PONZO Rocco P.Q.M. DELIBERA - revocarsi il provvedimento di inibizione inflitto dal Primo Giudice al sig. PONZO Rocco e affermata la responsabilità del sig. PONZO Vito Luigi, infliggersi allo stesso la sanzione della inibizione fino al 30/11/2013; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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