COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 23 Maggio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GARE: POL. D. MARCONI ISCHITELLA – A.S.D. DON BOSCO CARPINA del 27.02.2013 e POL. D. MARCONI ISCHITELLA – F. C. SANNICANDRO del 02.03.2013.  Reclamo della Polisportiva D. Marconi Ischitella dell’8.3.2013 avverso: a) l’inibizione, sino a tutto il 31.03.2013, del Sig. BISCOTTI ANGELO, per aver schierato il calciatore Dimauro Andrea nella gara POL. D. MARCONI ISCHITELLA – F. C. SANNICANDRO del 02.03.2013, nonostante questi fosse stato squalificato nella precedente gara di campionato; b) la squalifica del detto calciatore DIMAURO Andrea per un’ulteriore giornata ufficiale, avendo partecipato senza averne titolo (perché squalificato) alla gara POL. D. MARCONI ISCHITELLA – F. C. SANNICANDRO del 02.03.2013; c) la punizione sportiva della perdita della gara disputata contro l’F.C. Sannicandro con il risultato di 0 – 3 e, quindi, per la conferma del risultato conseguito sul campo; sanzioni tutte pubblicate sul C.U. n. 39 del 07.03.2013 della Delegazione Provinciale di Foggia.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 23 Maggio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GARE: POL. D. MARCONI ISCHITELLA – A.S.D. DON BOSCO CARPINA del 27.02.2013 e POL. D. MARCONI ISCHITELLA – F. C. SANNICANDRO del 02.03.2013.  Reclamo della Polisportiva D. Marconi Ischitella dell’8.3.2013 avverso: a) l’inibizione, sino a tutto il 31.03.2013, del Sig. BISCOTTI ANGELO, per aver schierato il calciatore Dimauro Andrea nella gara POL. D. MARCONI ISCHITELLA – F. C. SANNICANDRO del 02.03.2013, nonostante questi fosse stato squalificato nella precedente gara di campionato; b) la squalifica del detto calciatore DIMAURO Andrea per un’ulteriore giornata ufficiale, avendo partecipato senza averne titolo (perché squalificato) alla gara POL. D. MARCONI ISCHITELLA – F. C. SANNICANDRO del 02.03.2013; c) la punizione sportiva della perdita della gara disputata contro l’F.C. Sannicandro con il risultato di 0 - 3 e, quindi, per la conferma del risultato conseguito sul campo; sanzioni tutte pubblicate sul C.U. n. 39 del 07.03.2013 della Delegazione Provinciale di Foggia.  Reclamo dell’ASD Don Bosco Carpino dell’11.3.2013 avverso la punizione sportiva della perdita della gara POL. D. MARCONI ISCHITELLA – A.S.D. DON BOSCO CARPINO, del 27.02.2013, con il risultato di 3 a 0, pubblicata su C.U. n. 39 del 07.03.2013 della Delegazione Provinciale di Foggia. Letti i reclami delle Società in epigrafe come sopra proposti; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che i predetti reclami possono essere riuniti per ragioni di economia procedimentale; sentito l’arbitro della gara del 27.2 (POL. D. MARCONI ISCHITELLA – A.S.D. DON BOSCO CARPINO), che ha reso supplemento di rapporto; premesso e considerato che 1) il reclamo della POL. D. MARCONI ISCHITELLA, è inammissibile nella parte in cui chiede la conferma del risultato acquisito sul campo di 0 - 1, per omessa notifica della domanda alla controinteressata (F. C. SANNICANDRO) e, quindi, per la violazione dell’art. 46, comma 5°, del C.G.S. 2) il medesimo gravame è inammissibile nella restante parte in cui chiede l’annullamento della giornata ulteriore di squalifica a carico del calciatore Sig. DIMAURO Andrea e dell’inibizione inflitta al dirigente Sig. BISCOTTI ANGELO, atteso il preciso disposto delle lettere a) e b) dell’art. 45, co. 3, del C.G.S. (in ogni caso il direttore di gara, sentito a chiarimento in merito alla partita del 27 febbraio 2013, ha confermato di aver espulso al 41’ del II T. il DIMAURO, sicché questi –per il principio di automatismo della sanzione- non poteva prendere parte alla gara successiva del 2 marzo); 3) il reclamo della A.S.D. DON BOSCO CARPINO, avverso la perdita della gara POL. D. MARCONI ISCHITELLA – A.S.D. DON BOSCO CARPINO, per 3 a 0, non è fondato in quanto l’arbitro, sentito a chiarimento, ha confermato che sussistevano i presupposti per la sospensione definitiva della gara, sospensione cui davano causa anche gli atleti della ricorrente; tutto ciò premesso e considerato, DELIBERA - rigettare il reclamo proposto dalla Polisportiva D. Marconi Ischitella in data 8.3.2013, perché inammissibile e rigettare il reclamo proposto dell’ASD Don Bosco Carpino il giorno 11.3.2013, perché infondato; - per l’effetto, confermare le gravate deliberazioni del Giudice Sportivo Territoriale pubblicate sul C.U. n. 39 del 07.03.2013 della Delegazione Provinciale di Foggia; - addebitarsi la tassa reclamo sul conto di entrambe le Società istanti atteso il rigetto dei rispettivi gravami.
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